Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9699 del 14/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.14/04/2017),  n. 9699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23537-2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici domicilia

in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

M.R., MA.MA., MO.GI., G.G.,

R.F., L.M.C., P.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 529/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/06/2012 R.G.N. 2689/11.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 529 del 2012 la Corte di Appello di Milano, adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nei confronti di M.R., Ma.Ma., Mo.Gi., G.G., B.F., L.M.C., P.O., tutti collaboratori scolastici che avevano stipulato con il MIUR contratti a termine, ha confermato la sentenza del locale Tribunale n. 4944/11 che aveva accolto la domanda volta al riconoscimento dell’anzianità di servizio con effetto sulla posizione stipendiale con condanna del MIUR al pagamento ai lavoratori delle differenze tra la retribuzione percepita e quella spettante secondo l’anzianità di servizio maturata;

che avverso tale sentenza ricorre il MIUR con un motivo;

che i lavoratori non si sono costituiti.

Diritto

CONSIDERATO

che il motivo di ricorso verte sulla violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, del D.Lgs. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, come convertito dalla L. n. 106 del 2011, della L. n. 124 del 1999, art. 4, del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526 della direttiva 1999/70/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che con il motivo censura la statuizione di accertamento della lamentata illegittima discriminazione nel trattamento retributivo inferiore – rispetto ai lavoratori titolari di un rapporto a tempo indeterminato, conseguente al meccanismo di calcolo della retribuzione tabellare, che prevede aumenti corrispondenti al crescere dell’anzianità di servizio, così che gli assunti termine, non maturando alcuna anzianità pur lavorando con continuità, non vedono mai crescere la loro retribuzione;

che il Ministero assume la sussistenza di ragione obiettive che determinano un trattamento differente con riguardo all’attribuzione degli scatti di anzianità (riconoscimento della progressione economica legata all’anzianità di servizio);

che tali ragioni andrebbero ravvisate sia per la specificità della disciplina che regola il sistema delle supplenze, sia perchè quest’ultime sono caratterizzate sia dalla precarietà del rapporto, legata all’assenza del titolare, sia alla mancanza di continuità, in quanto i vari periodi si supplenza attengono a distinti contratti di lavoro;

che il trattamento economico è necessariamente correlato alla precarietà e discontinuità del rapporto lavorativo, e quindi legittimamente esso è riferito per ciascun periodo di supplenza, allo stipendio iniziale, non essendo configurabile uno sviluppo di carriera; che il motivo non è fondata in quanto la sentenza impugnata, nel riconoscere il diritto al riconoscimento a fini retributivi della anzianità di servizio, è conforme il principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che il ricorso deve essere rigettato, nulla spese per non avere le parti intimate svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2017

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