Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9699 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9699 Anno 2015
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASCIO Elsa, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 168,
presso l’avv. Michele Tantalo, che la rappresenta e difende giusta delega in
atti;

ricorrente

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n.
11/06/08, depositata il 14 marzo 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre

Data pubblicazione: 13/05/2015

2014 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
uditi l’avv. Luca Tantalo (per delega) per la ricorrente e l’avvocato dello
Stato Gianna Maria De Socio per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio
Velardi, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Elsa Cascio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della

quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata la
legittimità sia della cartella di pagamento emessa nei suoi confronti per
IRPEF del 1995 a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo per
omessa impugnazione, sia del provvedimento di diniego della definizione
agevolata della lite, richiesta ex art. 16 della legge n. 289 del 2002.
Il giudice d’appello ha ritenuto che l’avviso di accertamento prodromico
alla cartella impugnata era stato regolarmente notificato secondo la
procedura di cui all’art. 140 cod. proc. civ., così come regolare risultava la
notifica del diniego della definizione della lite pendente.
2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione degli artt.
19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 16 della legge n. 289 del 2002,
censura la sentenza per avere il giudice d’appello ritenuto legittimo il
diniego di definizione della lite sulla base del rilievo che la notificazione
dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata doveva
ritenersi regolarmente effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.,
laddove l’oggetto della controversia investiva proprio la ritualità di tale
notifica e, quindi, in definitiva, la legittimità della pretesa tributaria.
Il motivo, corredato di idoneo quesito di diritto, è fondato.
In tema di condono ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289 del 2002,
infatti, il presupposto della lite pendente sussiste (salve le ipotesi di abuso
del processo: Cass. nn. 210 e 1271 del 2014) in presenza di un’iniziativa
giudiziaria del contribuente non dichiarata inammissibile con sentenza
definitiva e potenzialmente idonea a consentire il sindacato sul
provvedimento impositivo, con la conseguenza che il giudice è tenuto a
valutare l’esistenza del presupposto del condono (cioè la pendenza di una
2

Commissione tributaria regionale della Puglia indicata in epigrafe, con la

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENS! DEL DPR. 26/4/1936
N. 131 TAB. ALL. B. – N.5

MATERIA TRIBUTARIA
lite condonabile) ex ante, in base a quanto prospettato in giudizio, senza
preventiva delibazione dell’ammissibilità e fondatezza del ricorso che vi ha
dato luogo (Cass., sez. un., n. 643 del 2015).
La controversia concernente l’avvenuto perfezionamento della procedura
di condono è, pertanto, distinta ed autonoma da quella riguardante l’atto
impositivo relativo al rapporto tributario oggetto di istanza di definizione,
sicché il giudice del condono, dinanzi al quale viene dedotta la pendenza di
una lite avente ad oggetto una cartella esattoriale asseritamente non

preceduta dalla (valida) notifica del prodromico avviso di accertamento
(quindi, in tesi, emessa in violazione della sequenza procedimentale
prescritta dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992), deve limitarsi a verificare
la pendenza di una lite siffatta, senza poter esaminare il merito della causa,
cioè, appunto, la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento (Cass.
n. 21161 del 2014).
2. Il secondo motivo, con il quale è denunciato il vizio di motivazione
della sentenza, è inammissibile in quanto del tutto privo delle indicazioni
prescritte, per la formulazione di tali tipi di censure, dall’art. 366 bis cod.
proc. civ. (applicabile ratione temporis).
3. In conclusione, va accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile
il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo
accolto e la causa rinviata, per nuovo esame in conformità ai principi di
diritto sopra enunciati, nonché per il regolamento delle spese del presente
giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Puglia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo,
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa,
anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale
della Puglia. DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2014.

3 .MAE. 2015.

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