Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9699 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. III, 13/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 13/04/2021), n.9699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35706-2019 proposto da:

D.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 22, presso

lo studio dell’avvocato ANTONELLO CIERVO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA MANDRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1965/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente D.E. è cittadino del (OMISSIS). Ha raccontato di essere fuggito dal suo Paese in quanto, essendo sposato, ha avuto una relazione con una ragazza minorenne da cui è derivato un aborto; egli ha tuttavia manifestato l’intenzione di sposare la ragazza, ma ha trovato l’ostilità del padre che lo ha più volte violentemente minacciato anche per il timore che potesse aver commesso un reato a causa dell’età della donna.

Le continue minacce del padre, per questa sua aspirazione, lo avrebbero indotto a fuggire.

La Commissione territoriale non ha creduto al racconto ed ha rigettato le richieste di protezione internazionale e sussidiaria.

Anche il Tribunale e la Corte di appello hanno deciso in quel senso. Quest’ultima ha ribadito il giudizio di inverosimiglianza, ed ha dunque esaminato solo la possibilità di concedere protezione sussidiaria L. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) tuttavia negandola in ragione della ritenuta inesistenza in (OMISSIS) di un conflitto armato generalizzato. Ha peraltro anche escluso una situazione di vulnerabilità tale da consentire la protezione umanitaria.

D.E. ricorre con cinque motivi. V’è costituzione del Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- In via preliminare il ricorrente solleva questione di legittimità della L. n. 118 del 2018, in due punti: sia nella parte in cui sostituisce il permesso di soggiorno per motivi umanitari con ipotesi tipizzate di permesso, cosi riducendo la possibilità di tutela dello straniero, sia nella parte in cui dispone della materia della immigrazione con decreto legge, in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Entrambe le questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili per difetto di rilevanza.

Infatti, la L. n. 118 del 2018 non si applica alle richieste di protezione avanzate prima della sua entrata in vigore (5 ottobre 2018) (Cass. sez. Un 29459/2019).

Del resto, la sentenza impugnata non fa applicazione al caso del ricorrente di tale legge, bensì di quella precedente.

p..- I motivi di ricorso sono cinque.

p..- I primi due motivi attengono al giudizio di credibilità del ricorrente e denunciano, il primo motivo, violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3 ed, il secondo motivo, violazione della L. n. 25 del 2008, art. 8.

Le censure sono così riassumibili.

Quanto alla valutazione di credibilità la corte avrebbe espresso un giudizio meramente soggettivo, come si ricava dall’etichetta di inverosimiglianza che ne risulta, ed avrebbe altresì ritenuto poco credibile il racconto per difetto di prova, incombente sullo straniero, e non fornita. Il secondo motivo denuncia omesso approfondimento istruttorio, cui la corte tenuta, in sede di interrogatorio, in quanto avrebbe dovuto porre domande volte a meglio chiarire la versione dei fatti.

I motivi sono infondati.

Quanto alla valutazione di credibilità la ratio non è nella mancata prova di ciò che il ricorrente ha detto, ma nella intrinseca credibilità del suo racconto, non avendo la corte ritenuto onere del ricorrente provare ciò che afferma, ma avendo semmai ritenuto inverosimile la versione fornita (v. ad esempio il fatto di avere ancora mantenuto rapporti con i familiari nonostante il contrasto violento con il padre). Quanto all’interrogatorio, esso si è svolto in primo grado e dunque non può essere ritenuto un vizio della decisione di appello o del procedimento di appello non averlo approfonditamente svolto.

Nè può ritenersi fondato il motivo anche ad intenderlo come mancata rinnovazione in appello dell’interrogatorio, non avendo la corte questo obbligo, a fronte di un racconto ritenuto senza dubbio inverosimile.

p.. Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 e L. n. 25 del 2008, art. 8.

Il ricorrente ritiene che la corte ha onerato lui di provare la situazione del (OMISSIS) e comunque ha errato nel valutare la situazione della specifica regione di sua provenienza anzichè dell’intero territorio nazionale.

Anche questo motivo è infondato.

La corte non ha affatto rigettato la protezione sussidiaria ritenendo non provata la situazione del (OMISSIS), avendo invece fatto diretto ed autonomo riferimento a delle fonti attuali ed attendibili circa la situazione di quel paese. Inoltre, la valutazione della situazione di conflitto armato va fatta in relazione alla regione di provenienza essendo irrilevante che sul resto del territorio possano esservi situazioni diverse (Cass. 18540/2019).

p..- Il quarto ed il quinto motivo denunciano violazione della L. n. 286 del 1998 oltre che dell’art. 132 c.p.c. omessa motivazione ed omesso esame di fatto decisivo.

Il ricorrente ritiene che la valutazione sulla protezione umanitaria sia del tutto immotivata, che la corte non ha effettuato in realtà alcuna indagine sulla sua situazione personale e sul grado di integrazione raggiunta, e non ha motivato le ragioni che l’hanno indotta al rigetto.

I motivi sono fondati.

Invero la decisione sulla protezione umanitaria è cosi espressa. “neppure si ravvisano i presupposti per la protezione umanitaria L. n. 25 del 2008, ex art. 32 mancando qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio”.

Invero, non solo non si indicano ragioni del rigetto, non potendo ritenersi tale l’apodittica affermazione che non sussistono elementi, ma neanche la corte ha dato conto delle allegazioni del ricorrente che aveva prospettato un suo certo livello di integrazione (corsi di lingua, volontariato) che andava preso in considerazione ai fini di una valutazione, positiva o negativa che fosse, della situazione soggettiva da tutelare.

PQM

La corte accoglie quarto e quinto motivo. Rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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