Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9698 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9698 Anno 2015
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente ;

contro
BACCI Mario, elettivamente domiciliato in Roma, via Tuscolana n. 841,
presso l’avv. Piero Porcari, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.
12/18/09, depositata il 26 gennaio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre
2014 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per la ricorrente;

Data pubblicazione: 13/05/2015

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio
Velardi, il quale ha concluso per l’accoglimento, per quanto di ragione,
del primo e del terzo motivo del ricorso, rigettato il secondo.
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana indicata in
epigrafe, con la quale, in parziale accoglimento dell’appello di Mario Bacci,

accertata dall’Ufficio in £. 135.371.000, derivante dalla vendita, effettuata
nel 2001, di terreni edificabili, ai sensi dell’art. 81, comma 1, del TUIR.
Il giudice d’appello ha calcolato la plusvalenza determinando il valore
iniziale del bene in quello riferito alla permuta stipulata nel 1998 dal Bacci
con il Comune di Casole d’Elsa ed il valore finale in quello — pari a £.
150.000.000 – indicato quale corrispettivo nell’atto di vendita del 2001.
Quanto al valore finale, il giudice ha ritenuto non condivisibile quello
determinato dall’Ufficio in £. 187.500.000, poiché la norma si riferisce al
corrispettivo percepito e non al valore venale del bene e, pertanto, aveva
errato l’Ufficio nel determinare il valore venale in quello risultante dal
condono effettuato dall’acquirente ai fini dell’imposta di registro.
2. Il Bacci resiste con controricorso.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione dell’art. 82, commi 1 e 2, del TUIR (vecchia
numerazione), nonché degli artt. 1552 e ss. cod. civ. e formula, in
conclusione, il seguente quesito di diritto: .
Il motivo è inammissibile.
Pur prescindendo dalla dubbia rispondenza del quesito (sotto i profili
della astrattezza e della assenza di riferimento alla concreta fattispecie) ai
criteri di formulazione prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., come
interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’intero motivo

di specificità, in quanto, a fronte di una fattispecie complessa ed articolata,
nel corso della quale si sono succeduti vari atti (tra i quali due permute)
attinenti al terreno in contestazione, la ricorrente omette di fornire a questa
Corte, con la dovuta completezza e riportando anche (ove necessario) il
testo degli atti menzionati, gli elementi fattuali indispensabili per la piena
comprensione della vicenda e, quindi, per il compiuto esercizio della
funzione nomofilattica.
2. Il secondo motivo, col quale, ancora in relazione alla determinazione
del valore iniziale del bene, è denunciata l’insufficienza della motivazione
della sentenza, è inammissibile ex art. 366 bis cod. proc. civ., per assenza
della chiara e sintetica indicazione delle ragioni per le quali tale dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
3. Con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione
degli artt. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, 82, comma 1, del TUIR e 2727,
2729 e 2697 cod. civ., in relazione al capo della sentenza concernente la
determinazione del corrispettivo percepito per la vendita del terreno de quo,
ai fini del calcolo della plusvalenza tassabile.
Si chiede a questa Corte se l’Ufficio possa, a tale scopo, fare “riferimento
al valore normale, accettato dall’acquirente della medesima compravendita,
ai fini dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 11 legge 289/02, in quanto il
valore di mercato accertato per l’imposta di registro può supportare, come
dato presuntivo e salvo prova contraria, l’accertamento di una plusvalenza
patrimoniale da cessione”.
Il motivo, corredato di idoneo quesito, è fondato, in applicazione del
consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale
l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva
all’accertamento del reddito da plusvalenza realizzata a seguito di cessione
3

deve ritenersi, in adesione all’eccezione proposta dal controricorrente, privo

,

y)4

di un terreno edificabile

base dell’accertamento di valore effettuato in

sede di applicazione dell’imposta di registro e sulla presunzione della
corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato così accertato,
salva la possibilità per il contribuente di provare (anche con ricorso ad
elementi indiziari) di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore (tra le
più recenti, Cass. nn. 14571 del 2013, 16705 del 2014).
4. In conclusione, va accolto il terzo motivo e dichiarati inammissibili il

motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale provvederà anche
in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo e il
secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia
la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale della Toscana.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2014.

primo e il secondo; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al

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