Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9698 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. III, 13/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 13/04/2021), n.9698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35692-2019 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in via Basso Acquar 127/b,

Verona, presso l’avv. ENRICO VARALI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1629/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente O.S. è cittadino (OMISSIS). Racconta di essere fuggito dal suo Paese per evitare di essere ucciso dallo zio che non vedeva di buon occhio la sua conversione al (OMISSIS), già seguita in età adolescenziale.

Dopo un soggiorno in Mali ed in Libia, il ricorrente, giunto in Italia, ha chiesto la protezione internazionale e quella umanitaria, ma la Commissione territoriale ha ritenuto non credibile il suo racconto ed ha pertanto rigettato le richieste.

Il ricorrente ha proposto impugnazione davanti al Tribunale che però ha confermato il giudizio di inverosimiglianza del suo racconto ed ha comunque escluso i presupposti per la protezione nelle sue diverse forme.

La decisione primo grado è stata confermata in appello. Ricorre O. con quattro motivi. V’è costituzione del Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- La ratio della decisione impugnata.

La corte ritiene, quanto alla richiesta dello status di rifugiato che non vi sia impugnazione (p. 11) e che dunque la decisione in merito del Tribunale è passata in giudicato. Inoltre, quanto alla sussidiaria, la corte esclude che in (OMISSIS) vi sia una situazione di conflitto armato generalizzato, e quanto alla protezione umanitaria ritiene che il ricorrente non ha allegato alcun elemento per affermare una sua integrazione o comunque per poterlo ritenere vulnerabile attese le condizioni del paese di origine.

p..- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. ritenendo che la corte ha supposto erroneamente che il capo di decisione relativo allo status di rifugiato non era stato appellato, e dunque erroneamente lo ha ritenuto passato in giudicato, quando invece v’era impugnazione specifica.

Il motivo è infondato.

La stessa corte di appello a pagina sei nel riassumere i motivi di impugnazione, dà atto di quello sullo status di rifugiato che dunque non ritiene coperto da giudicato.

Ma, a prescindere da ciò, il ricorrente dimostra di avere proposto impugnazione del relativo capo di decisione, riportando il motivo di appello da pagina 8 a pagina 10 del ricorso, da cui si evince il riferimento alla richiesta dello status di rifugiato.

Tuttavia, va considerato che nel caso di racconto ritenuto non credibile, il giudice di merito non è tenuto ad un accertamento officioso della situazione del paese di origine, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, dovendosi invece limitare ad accertare le condizioni che giustificano, in ipotesi, la protezione sussidiaria di cui alla L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). (Cass. 16925/2020).

Con la conseguenza che, ritenuto non credibile il racconto del ricorrente, la corte non doveva prendere in esame la questione del riconoscimento dello status di rifugiato.

p..- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Secondo il ricorrente la corte avrebbe ritenuto inverosimile il suo racconto non già in base ai criteri che la legge impone di valutazione della credibilità della narrazione, ma per convinzioni soggettive, come sarebbe dimostrato dal giudizio sui motivi della conversione.

Il motivo è infondato.

Il passo citato dal ricorrente è estrapolato dal contesto, in quanto la corte, dopo aver riportato il giudizio di inverosimiglianza del giudice di primo grado, ritiene che l’appello non sia specifico nel contestarlo, si limiti ad osservazioni generiche, non si confronta con la motivazione del giudice precedente ed enuncia le ragioni di questa valutazione.

p..- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Secondo il ricorrente la corte avrebbe escluso un clima di conflitto armato in (OMISSIS) senza indicare le fonti da cui ha tratto questa convinzione.

Il motivo è infondato.

La corte invece da pagina 13 a pagina 16 fa ricorso a fonti attendibili ed aggiornare (Limes, Internazionale del 2017, Croce Rosa Italiana) e questo basta per rendere il giudizio legittimo sotto il profilo del rispetto della norma, altra essendo la valutazione nel merito di queste fonti, che, essendo giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non è qui sindacabile.

– Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. e L. n. 286 del 1998, art. 5 in tema di protezione umanitaria, che viene censurata sia per difetto di valutazione della situazione di origine, che per difetto di valutazione della situazione soggettiva.

Il motivo è infondato.

Va ribadito, che richiamate le regole di questa corte in tema di protezione umanitaria (e soprattutto Cass. sez. Un 29459/ 2019), il giudizio deve tener conto della situazione soggettiva del richiedente, il quale, oltre che consistere nella avvenuta integrazione in Italia, può riferirsi ad ogni altra condizione di vulnerabilità discendente in particolare dalla situazione del paese di origine che deve presentare condizioni di violazione di diritti umani tali da essere ostative al rimpatrio.

L’accertamento, va, si, fatto dal giudice di merito usando i suoi poteri officiosi, ma non si può prescindere dalle allegazioni della parte che deve perlomeno indicare quali siano, nel suo caso, gli e elementi costituti dell’uno e dell’altro giudizio, e dunque quali elementi su cui fondare la sua soggettiva condizione (integrazione in Italia, stato di bisogno particolare e cc.).

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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