Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9698 del 03/05/2011

Cassazione civile sez. III, 03/05/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 03/05/2011), n.9698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33210/2006 proposto da:

G.M. (OMISSIS),elettivamente domiciliato in

ROMA, P.ZZA DI VILLA FIORELLI 5 INT. 4, presso lo studio

dell’avvocato DE SENA MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CACCAVALE Salvatore giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2133/2006 del GIUDICE DI PACE di NOLA, emessa

il 17/07/2006, depositata il 18/07/2006 R.G.N. 123/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

30/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso con l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. G.M., cui è intimato ad istanza di L. F. un precetto di pagamento, propone opposizione al giudice di pace di Nola con atto di citazione notif. il 15.11.06, lamentando non essere dovuti alcuni dei compensi con quello intimati (voci per scritturazione e collazione, autentica, accessi e vacazioni, carteggio, corrispondenza informativa, redazione nota, rimborso forfetario); l’opposta resiste ed il giudice, con sentenza n. 2133/06 dep. il 18.7.06 e notificata il 27.9.06, qualifica l’azione come opposizione agli atti esecutivi, per dichiararla tardiva in relazione alla data di notificazione del precetto.

1.2. Il G. dispiega ricorso per la cassazione di tale sentenza, articolato su di un unico motivo; non deposita controricorso la L.; e, per la pubblica udienza del 30.3.11, il ricorrente stesso non svolge altra attività difensiva e non compare alla discussione orale.

2. Alla fattispecie – trattandosi di ricorso avverso sentenza pubblicata in data 18 luglio 2006 – si applica il regime dell’art. 366 bis c.p.c., norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed applicabile – in virtù dell’art. 27, comma 2 del medesimo decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, art. 47, comma 1, lett. d, in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 della medesima legge (ed efficace quindi solo per i ricorsi avverso sentenze o provvedimenti pubblicati dopo il 4 luglio 2009).

3. Ciò posto, il ricorrente chiede la cassazione della sentenza per l’erroneità della qualificazione dell’opposizione avverso la debenza di alcune delle voci precettate quale opposizione agli atti esecutivi e della conseguenza valutazione di inammissibilità per tardività.

4. Il ricorso è manifestamente fondato: per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte (per tutte, basti un richiamo a Cass. 9194/99, Cass. 16569/02 e Cass. 7886/03), la negazione, da parte dell’intimato, della spettanza di una o più delle voci precettate integra la contestazione, sia pure in ordine al quantum ed in parte qua, del diritto del creditore ad agire in via esecutiva e va cosi qualificata come opposizione all’esecuzione, in quanto tale svincolata da qualunque termine decadenziale: infatti, una tale domanda investe una questione concernente il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta e pone in discussione il diritto sostanziale del creditore a conseguire il diritto sostanziale di credito per come compiutamente risulta indicato nell’atto di precetto.

5. La gravata sentenza, che non si è attenuta a tale fondamentale principio, va pertanto cassata, con rinvio al medesimi ufficio giudiziario che l’ha pronunciata, ma in persona di diverso giudicante, affinchè esamini nel merito la dispiegata opposizione, attenendosi, in ordine alla qualificazione, al principio di diritto enunciato al paragrafo precedente e provveda pure in ordine alle spese dell’intero processo, comprese quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la gravata sentenza, rinviando, anche per le spese dell’intero giudizio ed ivi compreso quello di legittimità, al giudice di pace di Nola in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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