Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9697 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9697 Anno 2015
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –

4-00.5

contro

TUTTO COMPACT di S. Guerra Sergio & C. s.n.c., in liquidazione;
– intimata —

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n.
66/10/07, depositata il 22 novembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre
2014 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio

Data pubblicazione: 13/05/2015

Velardi, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria indicata in
epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello della Tutto Compact di
S. Guerra Sergio & c. s.n.c. in liquidazione, è stato annullato l’avviso di
accertamento a questa notificato a titolo di plusvalenza realizzata nel 1998 a

Il giudice d’appello ha osservato che “il conteggio esposto nell’avviso di
accertamento praticamente certifica come corrette le somme relative al
valore di avviamento dichiarate dal contribuente, però, apoditticamente e
con un fumoso ragionamento, invece di contestare puntualmente il valore
del magazzino dichiarato in atto, mette in bilancio l’inventario dichiarato al
31 dicembre nel modello Unico 1998 rilevando così un diverso valore
dell’azienda su cui applicare la tassazione”.
2. La contribuente non si è costituita.
3. La causa proviene dall’udienza del 14 febbraio 2014, all’esito della
quale la stessa è stata rinviata a nuovo ruolo, su richiesta della ricorrente cui
non si è opposto il P.G., a seguito del rilievo d’ufficio, da parte del
Presidente del Collegio, della questione della integrità del contraddittorio.
Il ricorso è stato quindi fissato all’odierna udienza, senza che siano state
depositate osservazioni sulla detta questione.
Considerato in diritto
1. Deve essere, in via preliminare, rilevata la nullità dell’intero processo,
con conseguente necessità di regresso dello stesso in primo grado.
Sussistono, infatti, le condizioni che rendono applicabile il principio
secondo il quale l’unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base
della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle
associazioni di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse
e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso
tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci
o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo
il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi
2

seguito di cessione di azienda.

ESENTE DA REGISTM AZIONL
AI SENSI M L Li
N. 131 VA/3 ALI_ i-t – N. 5

MATERIA TRA/MARIA
soggetti devono essere parte dello stesso processo e la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia,
infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti,
bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto
all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione, con conseguente
configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario: pertanto, il

giudice adito in primo grado l’integrazione del contraddittorio, ai sensi
dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del
successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i
litisconsorti necessari è affetto da nullità per violazione del principio del
contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c. e 111, secondo comma, Cost.,
rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass.,
Sez. un., n. 14815 del 2008 e succ. conff.).
Va aggiunto che, con sentenza n. 15336 del 2014, questa Corte ha già
provveduto in tal senso con riguardo al ricorso proposto dall’Agenzia nei
confronti di Julia Petrarca, in controversia concernente il suo reddito di
partecipazione, per il medesimo anno 1998, nella società intimata.
2. Pertanto, pronunciando sul ricorso, va dichiarata la nullità dell’intero
processo, la sentenza impugnata deve essere cassata (così restando travolta
anche quella di primo grado) e la causa rinviata alla Commissione tributaria
provinciale di Genova.
3. Sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca di proposizione
del ricorso rispetto al formarsi della citata giurisprudenza, per disporre la
compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero
processo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione
tributaria provinciale di Genova.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2014.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
LI-

.1 31IA6. 2C.1.5

ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone al

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