Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9696 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7619/2018 proposto da:

Z.S., Z.R., Z.A., Z.N.,

S.D., SE.NE., ZA.SI., S.F., elettivamente

domiciliati in Via CASSIODORO 1/A ROMA, C/O STUDIO LEGALE

ANNECCHINO, lo studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA ULSS N. (OMISSIS) VENETO ORIENTALE GIA’ AZIENDA ULSS N.

(OMISSIS) VENETO ORIENTALE;

– intimata –

nonchè da:

AZIENDA ULSS N. (OMISSIS) VENETO ORIENTALE GIA’ AZIENDA ULSS N.

(OMISSIS) VENETO ORIENTALE, in persona del Direttore Generale e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI ARIETA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

SE.NE., Z.S., ZA.SI., Z.R.,

Z.N., Z.A., S.F., S.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1850/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

Se.Ne., Z.R., Za.Si., S.F., Z.N., Z.A., S.D. e Z.S. (rispettivamente coniuge, figli e nipoti di Z.A.) convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia l’Azienda ULSS n. (OMISSIS) Veneto Orientale chiedendo il risarcimento del danno per la morte del congiunto Z.A. a seguito di blocco intestinale non diagnosticato dai sanitari del pronto soccorso ospedaliero. Il Tribunale, ritenuta la responsabilità dei sanitari, rigettò la domanda considerando che la somma corrisposta in corso di causa per l’importo di Euro 600.000,00 costituiva integrale risarcimento del danno subito dal coniuge e dai figli. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza di data 6 settembre 2017 la Corte d’appello di Venezia accolse parzialmente l’appello condannando l’appellata al pagamento in favore dei figli dello Z. della somma di Euro 55.000,00 ciascuno nonchè al pagamento, anche in favore di Se.Ne., degli interessi sul credito risarcitorio al tasso legale (in mancanza di prova di un maggior danno).

Osservò la corte territoriale che doveva presumersi, per costituire circostanza non smentita dall’appellante, che Se.Ne. avesse percepito il trattamento pensionistico di reversibilità dopo il decesso del coniuge e che la stessa non aveva provato che la pensione di reversibilità non costituisse completo ed integrale ristoro della diminuzione patrimoniale derivante dal venir meno dell’apporto del coniuge. Aggiunse, quanto alla lamentata insufficiente liquidazione del danno per le sofferenze patite durante le sei ore intercorse fra il primo accesso al pronto soccorso ospedaliero e la morte, che quale lesione temporanea dell’integrità psicofisica l’evento lesivo era stato liquidato applicando i parametri tabellari e che, quanto al mancato riconoscimento del danno tanatologico o da lucida agonia, non poteva ritenersi sufficientemente dimostrato il relativo presupposto considerate le condizioni generali di Z.A. al momento del ricovero (si trattava di persona affetta, fra l’altro, da morbo di Parkinson e da demenza di grado severo, come da CTU e da risultanze della scheda sanitaria riassuntiva del medico curante). Osservò inoltre, premesso che, pur non essendo stata accompagnata l’accettazione a titolo di acconto della somma di Euro 600.000,00 da una specifica imputazione, il Tribunale aveva ipotizzato in maniera approssimativa una ripartizione a favore della coniuge di Euro 270.000,00 e di ciascun figlio di Euro 110.000,00, che tale statuizione aveva attitudine al giudicato, con il giudizio di sufficienza della somma complessivamente versata come non logicamente scindibile dalle singole porzioni, sicchè per un verso onere degli appellanti era solo dimostrare l’inadeguatezza della singola porzione, per l’altro l’appellata doveva dimostrare l’eccessività della parte attribuita alla coniuge, e che in base alle Tabelle del Tribunale di Milano doveva essere riconosciuto in favore di ciascuno dei figli per la lesione del rapporto parentale la somma di Euro 165.000,00. Aggiunse infine, posto che requisito necessario del danno non patrimoniale sofferto dai nipoti era l’effettività e consistenza della relazione fra nonno e nipoti (Cass. n. 21230 del 2016), che mancava la prova di una particolare ampiezza e profondità di rapporto, non essendo bastevole la regolare frequentazione il sabato unitamente ai genitori, il coinvolgimento in piccole attività manuali (taglio dell’erba in giardino, sistemazione della legna per il camino) e l’elargizione della mancetta settimanale.

Hanno proposto ricorso per cassazione Se.Ne., Z.R., Za.Si., S.F., Z.N., Z.A., S.D. e Z.S. sulla base di sette motivi e resiste con controricorso la parte intimata, la quale ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di tre motivi. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione del principio dispositivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano i ricorrenti, premesso che Z.A. era titolare di una pensione INPS dell’importo annuo di Euro 11.424,39, che la circostanza che la Se. percepisse una pensione di reversibilità non era mai stata allegata in giudizio dall’amministrazione convenuta e che il rilievo d’ufficio da parte del giudice presuppone la rituale introduzione del fatto nel processo.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 1223 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che non può trovare applicazione con riferimento alla pensione di riversibilità il principio della compensatio lucri cum damno.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che la percezione della pensione, in quanto fatto modificativo o estintivo della pretesa attorea, doveva essere provata dalla parte convenuta e che il giudice di appello, avendo addossato l’onere probatorio sulla parte attrice, ha violato la regola sull’onere della prova.

Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 2727 c.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che il giudice di appello, nonostante che la Segato avesse chiesto di provare per testimoni l’insufficienza della pensione di reversibilità per le sue necessità di vita materiale, con manifesta irrazionalità ha disatteso l’istanza probatoria perchè “valutativa” e ha rigettato la domanda, violando per un verso l’obbligo di motivazione, per l’altro l’art. 2727 perchè la prova della perdita patrimoniale esisteva ed era evidente.

Il secondo motivo è fondato. Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo (Cass. Sez. U. 22 maggio 2018, n. 12564).

L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento degli altri tre motivi.

Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., irrazionalità manifesta e omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osservano i ricorrenti che il Tribunale ha ritenuto esistente il danno per i lancinanti dolori patiti da Z.A. per il blocco addominale dalle 18:20 del (OMISSIS) alle 3:20 del (OMISSIS), liquidandolo nella misura irrisoria e manifestamente simbolica di Euro 200,00, misura del tutto sganciata dalle circostanze del caso concreto. Aggiunge che era stato chiesto di provare mediante testimonianze, anche in appello, la circostanza dell’angoscia derivante dalla paura della morte imminente, ma nè in primo nè in secondo grado i giudici hanno pronunciato sull’istanza probatoria e che l’ansia e la paura non esigono la capacità di intendere e di volere, fatto decisivo omesso dal giudice di merito.

Il motivo è inammissibile. Con riferimento al danno biologico il giudice di primo grado, come si evince dalla decisione impugnata, ha fatto applicazione del criterio tabellare, che costituisce legittima liquidazione equitativa del danno biologico. La censura non risulta proposta con riferimento alle modalità di applicazione della Tabella (minimo o massimo, necessità di superamento del massimo per via di personalizzazione del danno), ma in astratto come irrisorietà della liquidazione e dunque senza riferimento alla ratio decidendi. Posto che il giudice ha fatto riferimento al criterio tabellare, la censura doveva essere proposta nei termini della cattiva applicazione della Tabella. Va peraltro aggiunto, e trattasi di ulteriore profilo di inammissibilità, che non risulta indicata e/o trascritta la specifica parte della sentenza di primo grado in cui è prevista la liquidazione dell’importo di Euro 200,00.

Quanto al c.d. danno catastrofale la censura resta sul piano del giudizio di fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità. Con riferimento alla prova testimoniale, va evidenziato che non risulta specificatamente indicata la sede dell’introduzione in fase di appello della relativa istanza probatoria, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Ad ogni buon conto il giudizio di fatto del giudice di merito è stato imperniato sulla CTU e sulle risultanze della scheda sanitaria riassuntiva del medico curante. In materia di apprezzamento delle risultanze istruttorie vige il potere discrezionale del giudice di merito quanto a selezione delle fonti di prova rilevanti (fra le tante Cass. 13 giugno 2014, n. 13485). Il giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, attiene pure all’esclusione della consapevolezza circa l’ineluttabile approssimarsi della fine in relazione alle condizioni soggettive di Z.A.. Sul punto non è stata proposta rituale denuncia di vizio motivazionale mediante l’indicazione di specifico fatto omesso, ma è stato formulato un giudizio (l’ansia e la paura non esigono la capacità di intendere e di volere).

Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti, quanto al danno lamentato dai nipoti, che costituisce fatto notorio il rapporto d’affetto fra nonno e nipote e che inoltre il giudice di merito, non avendo ritenuto integrata la presunzione sulla base delle circostanze di fatto accertate (frequentazione il sabato unitamente ai genitori, il coinvolgimento in piccole attività manuali e l’elargizione della mancetta settimanale), ha commesso un errore di sussunzione. Aggiungono che, una volta accertate le suddette circostanze di fatto, non si comprende cosa debba intendersi per rapporto “di particolare ampiezza e profondità”.

Il motivo è fondato. Come affermato da Cass. 20 ottobre 2016 n. 21230, in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta “iure proprio” dai congiunti della persona deceduta, questi ultimi devono provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.

Il giudice di merito ha escluso (“non ritenendosi a tal fine bastevole”, come si legge in motivazione) che la regolare frequentazione il sabato unitamente ai genitori, il coinvolgimento in piccole attività manuali (taglio dell’erba in giardino, sistemazione della legna per il camino) e l’elargizione della mancetta settimanale potessero costituire circostanze sulla cui base operare la presunzione di esistenza del rapporto nonno-nipoti quale rapporto parentale rilevante ai fini della domanda risarcitoria. In tal modo ha effettuato non già un giudizio di fatto, ma ha escluso la possibilità di sussumere nel fatto noto di cui all’art. 2727 c.c., le circostanze in discorso. Fermo restando la competenza del giudice di merito in ordine all’inferenza presuntiva, è suscettibile di sindacato di legittimità il profilo della falsa applicazione della norma sulle presunzioni.

Qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3 (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. n. 19485 del 2017). Nel caso di specie sono stati erroneamente esclusi dalla presunzione fatti concreti rispondenti ai requisiti gravità, precisione e concordanza. Dovrà pertanto il giudice di merito stabilire se, sulla base delle dette circostanze, il fatto ignoto sia inferibile dai fatti noti.

Con il settimo motivo si denuncia violazione degli artt. 1219, 1223 e 2056 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che, sulla base dell’entità del credito e della qualità di piccoli risparmiatori, il giudice di appello doveva presumere che i creditori avrebbero acquistato titoli del debito pubblico e dunque riconoscere un tasso d’interesse superiore a quello legale.

Il motivo è inammissibile. La censura attiene al giudizio di fatto inerente alla valutazione della prova e come tale è insindacabile nella presente sede di legittimità (cfr. con riferimento al saggio degli interessi in materia di debiti di valore Cass. 8 novembre 2016, n. 22607).

Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente in via incidentale che la corte territoriale ha erroneamente conferito attitudine ad acquistare efficacia di giudicato alla ripartizione a favore della coniuge di Euro 270.000,00 e di ciascun figlio di Euro 110.000,00 da parte del Tribunale la quale è stata invece effettuata in via approssimativa ed ipotetica e dunque in modo non idoneo a regolare il caso concreto.

Il motivo è inammissibile. Esso non coglie la ratio decidendi, la quale non è nel senso di far coincidere la statuizione, suscettibile di formare un giudicato, con una mera ipotesi, ma nel senso dell’effettuazione del giudizio di fatto, quale identificazione del danno risarcibile, mediante un giudizio probabilistico di verosimiglianza.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 1192 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il giudice di appello, nonostante che l’imputazione era stata effettuata in acconto da parte di tutti i beneficiari, ha limitato il giudizio di congruità ai tre figli, senza considerare l’ulteriore porzione corrisposta a favore del coniuge.

Il motivo è inammissibile. Con la censura si denuncia la mancanza di riequilibrio fra le porzioni dei beneficiari, per effetto dell’aumento della quota dei figli. Trattasi di censura priva di decisività perchè non incide sulla ratio decidendi che è nel senso che l’appellata avrebbe dovuto dimostrare l’eccessività della parte attribuita al coniuge.

Con il terzo motivo si denuncia omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sulla domanda riproposta in appello da Se.Ne..

Il motivo è inammissibile. La ricorrente è carente di interesse a ricorrere con riferimento ad una posizione sostanziale e processuale di cui non è titolare.

Poichè il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Accoglie il secondo ed il sesto motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti primo, terzo e quarto motivo ed inammissibile per il resto il ricorso; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone che in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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