Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9696 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 9696 Anno 2015
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente etio/(

contro
FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
via Lazio n. 20/c, presso l’avv. Claudio Coggiatti, che la rappresenta e
difende unitamente all’avv. Nicola Bianchi, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia
Romagna n. 56/06/07, depositata il 5 ottobre 2007.

Data pubblicazione: 13/05/2015

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre
2014 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
uditi l’avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per la ricorrente e l’avv.
Claudio Coggiatti per la controricorrente e ricorrente incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio
Velardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e
l’inammissibilità dell’ incidentale.
Ritenuto in fatto

sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna
indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata
confermata l’illegittimità di due avvisi di accertamento emessi, a titolo di
IRPEG per il 1995 e il 1996, nei confronti della Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna, a seguito del disconoscimento dell’agevolazione della
riduzione a metà dell’imposta, prevista dall’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973.
Il giudice dì appello ha ritenuto che alla Fondazione spettasse detta
agevolazione, poiché il semplice possesso di partecipazioni bancarie, anche
di controllo, non è sufficiente a configurare un’attività commerciale, dando
luogo soltanto all’esercizio dei diritti annessi alla qualità di socio o di
azionista, ivi compresa la percezione di dividendi. Nella fattispecie, ha
concluso il giudice di merito, l’attività svolta in concreto dalla contribuente
negli anni in contestazione è stata esclusivamente quella statutaria
consistente nell’amministrazione delle partecipazioni e nell’attività non
profit, non sussistendo né elementi, né prove che portino a qualificare detta
attività come d’impresa.
2. La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ha resistito con
controricorso e proposto anche ricorso incidentale su questione
pregiudiziale di rito.
3. L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria.
Considerato in diritto

1. Con i tre motivi di ricorso principale, l’Agenzia delle entrate,
denunciando la violazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 e vizio di
motivazione, ripropone la questione del!’ applicabilità dell’agevolazione
della riduzione a metà dell’IRPEG, di cui alla norma citata, agli enti di
gestione delle partecipazioni bancarie (poi definite fondazioni bancarie).
2

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la

Il ricorso è fondato, sulla base dell’ormai consolidata giurisprudenza di
questa Corte.
A partire, infatti, da Cass., sez. un., n. 1576 del 2009 (che ha confermato
un indirizzo già emerso negli anni 2007 e 2008), sono stati più volte
affermati e vanno ribaditi i seguenti principi:
a) gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie (cc.dd. fondazioni),
quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società

maggioranza del relativo capitale ai sensi della legge n. 218 del 1990 ed in
base all’art. 12 del d.lgs. n. 356 del 1990, a causa del particolare vincolo
genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati
né alle persone giuridiche di cui all’art. 10 bis della legge n. 1745 del 1962,
ai fini della esenzione dal versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, né
agli enti ed istituti di interesse generale elencati nel citato art. 6 del d.P.R. n.
601 del 1973, il quale riconosce l’agevolazione della riduzione alla metà
dell’aliquota IRPEG in ragione del profilo soggettivo dei beneficiari e non in
relazione all’attività da essi oggettivamente svolta;
b) la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione agli enti
considerati né in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, né in
via estensiva, poiché la sua ratio va ricercata nella esclusività e tipicità del
fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale
già esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme;
c) la successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire
a tali enti, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 153 del 1999 ed ove si siano
adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità
giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario
proprio degli enti non commerciali, ex art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R.
n. 917 del 1986, non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia
retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della
riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti;
d) ne deriva l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa
bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entità della partecipazione al
capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio e, di
conseguenza, la possibile fruizione dei predetti benedici, per gli enti
considerati, è subordinata alla dimostrazione, di cui sono onerati secondo il
3

per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della

comune regime della prova ex art. 2697 cod. civ., di avere in concreto svolto
un’attività, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella
prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva
promozione sociale e culturale, anziché quella di controllo e governo delle
partecipazioni bancarie, e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel
giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia
mediante la proposizione di specifiche questioni, nel ricorso introduttivo,

proposito precise contestazioni (cfr. Cass. nn. 25738 e 26883 del 2009, 3415
e 12243 del 2010, 16842 del 2013, 17669 del 2014).
2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la Fondazione denuncia, ex
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa o insufficiente
motivazione della sentenza, lamentando che il giudice a quo ha omesso di
pronunciare sull’eccezione (o l’ha implicitamente rigettata senza motivare)
di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per carenza di specificità dei
motivi, da essa sollevata nell’atto di controdeduzioni.
Il motivo è inammissibile, poiché la censura non doveva essere formulata
come vizio di motivazione – il quale può concernere soltanto l’accertamento
e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione, non anche
l’interpretazione e l’applicazione di norme giuridiche -, né, in ipotesi, come
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, bensì,
concernendo il mancato esame di una questione di puro rito, esclusivamente
come violazione della norma processuale di riferimento (art. 53 del d.lgs. n.
546 del 1992), con formulazione del relativo quesito di diritto.
3. In conclusione, va accolto il ricorso principale e dichiarato
inammissibile l’incidentale; la sentenza impugnata deve essere cassata e,
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (non risultando che la
Fondazione abbia dedotto la specifica prova sopra indicata nel par. 1, sub d),
la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della
contribuente.
4. Mentre si ravvisano giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui
la giurisprudenza sopra citata si è consolidata, per disporre la
compensazione delle spese dei gradi di merito, quelle del presente giudizio
di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

4

non incombendo all’Amministrazione fmanziaria l’onere di sollevare in

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/19845
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

P.Q.M.

MATERIA TRIBUTARIA

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile
l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente alle
spese del presente giudizio, che liquida in €. 4200,00 per compensi, oltre
alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA