Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9696 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. III, 13/04/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 13/04/2021), n.9696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33593-2019 proposto da:

T.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO

14, presso lo studio dell’avvocato VALERIA PACIFICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSA CONDELLO, come da procura speciale in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 1129/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1- T.O., difeso dall’avv. Rosa Condello, propone ricorso notificato l’8.11.2019 ed articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, n. 1129/2019, pubblicata il 15.5. 2019.

2. – Il ricorrente, proveniente dalla Guinea, non riferisce nulla la propria vicenda giudiziaria e personale nella parte introduttiva del ricorso, si limita a dichiarare che le sue domande, volte all’ottenimento di tutte le forme di protezione internazionale, sono state rigettate. Procede quindi direttamente alla enunciazione dei motivi.

3. – Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto con il quale comunica la sua disponibilità a partecipare alla discussione orale.

La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 8, per non aver la corte d’appello valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal predetto decreto, e per non aver di conseguenza ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Fa una sintesi del quadro normativo di riferimento al termine della quale indica di aver dichiarato nel corso della audizione, dinanzi alla commissione territoriale, di essere nato in (OMISSIS), e di aver ivi vissuto fino al maggio 2015, quando ne fuggiva per sottrarsi alle persecuzioni, ed in particolare al rischio di essere ucciso ad opera del gruppo etnico dei poular. Riferiva di esser rimasto orfano di padre molto presto, di essere analfabeta e dedito a coltivare la terra che era stata del padre, benchè ancora minorenne, per garantire il sostentamento a sè e ai due fratelli minori e di essere stato sotto la protezione di uno zio materno finchè questo non si era trasferito altrove. I poular gli sottraevano la terra approfittando della sua giovane età.

Lamenta che non gli sia stata concessa alcuna protezione, non avendo ritenuto la corte d’appello credibile la sua storia ed avendo escluso che la sua vicenda fosse riconducibile ad alcuna forma di persecuzione, ritenendola piuttosto inquadrabile nell’ambito di una contesa tra privati.

Lamenta poi che non sia stata tenuta in alcun conto la sua particolare vulnerabilità di minore, abbandonato a sè stesso, costretto a lavorare per mantenere i due fratelli più piccoli.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 351 del 2007, art. 2, lett. g, artt. 3, 14 e 17 laddove la corte d’appello ha escluso che il ricorrente potesse essere sottoposto all’effettivo rischio di subire un danno grave se fosse ritornato al paese di origine. Sostiene che sarebbe “ancora una volta” sottoposto a trattamenti inumani o degradanti da parte dei poular se, tornato nel suo paese, avesse provato a rivendicare la propria terra, in assenza di protezione alcuna sia da parte dei familiari adulti, sia da parte dello Stato.

Con il terzo motivo, lamenta la violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e denuncia i vizi della sentenza laddove ha ritenuto non sussistenti neppure i presupposti, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 per la concessione della protezione umanitaria.

Il ricorso è complessivamente inammissibile.

In riferimento alla mancata concessione delle protezioni maggiori, la corte d’appello non omette di rispettare le regole procedimentali scandite del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e 5, ai fini della formazione del giudizio di credibilità, piuttosto ritiene che i fatti, anche se veritieri, non siano riconducibili ad alcuna forma di persecuzione su base etnica, quanto piuttosto all’approfittamento, da parte di un gruppo situato su un terreno confinante, della condizione individuale del ricorrente, minorenne, solo e rimasto privo di protezione dopo che lo zio si era spostato in altra località. Esclude quindi la sussistenza di una persecuzione e riduce la vessazione subita ad una vicenda meramente privata: questo profilo, decisivo, della motivazione, non è efficacemente attaccato.

Il secondo motivo è altresì inammissibile, laddove contrappone alla valutazione del giudice di appello, secondo il quale la privazione delle terre da parte di un gruppo di diversa etnia non sarebbe riconducibile ad un fenomeno persecutorio, la propria diversa versione e valutazione dei fatti, sollecitando inammissibilmente questa corte ad un riesame del merito. La censura è anche generica, in quanto il ricorrente neppure riferisce in cosa sarebbero consistiti gli ipotizzati trattamenti inumani o degradanti, quello che emerge dalla sentenza impugnata è che il gruppo abitante in un villaggio vicino, approfittando della sua giovane età, è riuscito ad impossessarsi della sua terra. Non riferisce neppure di essersi rivolto alle autorità e di non aver trovato protezione.

Anche il terzo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, è generico: il ricorrente sostiene di aver documentato nei gradi di merito di aver conseguito il diploma di licenza media e di aver un qualche inserimento lavorativo, che non precisa neppure, nè indica minimamente in quale momento processuale questa documentazione sia stata prodotta.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

 

 

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