Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9695 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 23/04/2010), n.9695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19410/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9, presso lo studio dell’avvocato STUDIO TRIFIRO’ &

PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato CORNA Anna Maria, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.R., M.M., eredi di T.G.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo

studio dell’avvocato VERDICCHIO Carmine, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BOIOCCHI PIERLUIGI, giusta mandato a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 173/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 30/06/2006 r.g.n. 631/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato PAOLO ZUCCHINALI per delega ANNA MARIA CORNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 30 giugno 2006, respingeva l’impugnazione, avanzata dalla società Poste Italiane, avverso le sentenze del Tribunale di Bergamo con le quali, detta società, era stata condannata, rispettivamente, alla reintegrazione del dipendente T.G. nel posto di lavoro, a seguito della dichiarazione di nullità del licenziamento intimato della L. 23 luglio 1991, n. 223, ex art. 4, comma 9, ed al risarcimento del danno da mobbing, liquidato nella somma complessiva di Euro 32.556,67.

La menzionata Corte rilevava, per quello che interessa in questa sede, che non risultava prodotta alcuna comunicazione alle OO.SS., ex art. 9, comma 4 della richiamata L. n. 223 del 1991, riguardante il T., nè il suo nome risultava inserito nell’elenco prodotto e la prova articolata non riguardava detto lavoratore. Neppure risultava, secondo la Corte del merito, come erano stati concretamente applicati i criteri di scelta. Osservava, poi, la Corte territoriale, che relativamente al mobbing, di cui era contestata solo la consistenza e la prova del danno, la lesione all’integrità psicofisica era attestata dalla CTU. Avverso tale sentenza la società Poste Italiane ricorre in cassazione sulla base di sette motivi di censura, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso gli eredi del T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416 e 112 c.p.c. e della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, formula, ex art. 366 bis c.p.c., così come introdotto dal D.Lgs. 6 febbraio 2006, n. 40, art. 6, il seguente quesito di diritto “se ai sensi dell’art. 414 c.p.c., il lavoratore che agisce in giudizio per far dichiarare inefficace il licenziamento collettivo deve specificare nel dettaglio del ricorso ex art. 414 c.p.c., le irregolarità che intende denunciare”.

Il motivo, per come è formulato il quesito di diritto, non è esaminabile in questa sede.

Invero, premesso che non è consentito desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. (Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420): nel caso di specie il quesito in esame è del tutto generico in quanto prescinde dalla concreta fattispecie e dalla ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata (Cfr. Cass. SU 30 settembre 2008 n. 24339 e Cass. 19 febbraio 2009 n. 4044).

Precisazione quest’ultima tanto più necessaria se si considera che la Corte del merito ha ritenuto che avendo il T. dedotto l’omissione di qualsiasi comunicazione alle OO.SS della L. 23 luglio 1991, n. 223, ex art. 4, comma 9, nessun altra specificazione doveva fornire.

Con la seconda censura la società Poste italiane denuncia vizio di motivazione in punto di affermata mancata produzione di comunicazione inviata alle OO.SS., ovvero di comunicazione con indicazione del nome di T..

La censura non è fondata.

La Corte del merito infatti, ha escluso, in particolare, la sussistenza non di qualsiasi comunicazione alle OO.SS., bensì di una comunicazione che potesse essere direttamente riferita al T..

Orbene la società, nel denunciare l’omessa valutazione di taluni documenti, trascritti peraltro, in violazione del principio di autosufficienza, solo in parte nel ricorso, non allega alcun documento, oggetto di comunicazione, non valutato, nel quale sia indicato il nome del T., almeno nella parte trascritta nel ricorso per cassazione.

Con il terzo motivo la società, allegando violazione degli artt. 2721 e 2724 c.c., ed omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, formula, in base al richiamato art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “Se a fronte di un documento prodotto e di cui si contesta il mancato invio, tale invio possa essere oggetto di prova testimoniale”. Denuncia, inoltre, che la Corte del merito non ha dato ingresso alle prove testimoniali errando nel ritenere che essa società non aveva dedotto alcun specifico capitolo di prova.

Il motivo non è esaminabile.

Invero, secondo conforme giurisprudenza di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366 bis c.p.c. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione) giacchè si affida alla Corte di Cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (V. Cass. 11 aprile 2008 n. 9470 e Cass. 23 luglio 2008 n. 20355 cui adde, nello stesso senso, Cass. 29 febbraio 2008 n. 5471).

Nella specie vi è appunto la contemporanea deduzione di violazione di legge e vizi di motivazione.

Del resto, la Corte territoriale esclude la rilevanza della articolata prova testimoniale sul rilevo della sua genericità non riguardando questa l’invio della comunicazione alle OO.SS. con riferimento al T. e, tanto, non è specificamente censurato.

Con la quarta censura la società ricorrente denuncia vizio di motivazione in punto di indicazione dei criteri di scelta concretamente applicati e lamenta la mancata valutazione del documento n. 21 citato in quello considerato dal giudice di appello.

La censura è infondata.

Infatti, la Corte del merito rileva che il richiamo a precedenti accordi sindacali, “non può essere considerato sufficiente atteso il chiaro e rigido disposto” della norma. Nè, aggiunge la predetta Corte, risulta indicato il criterio delle esigenze tecnico-produttive pur applicato dalle Poste italiane, ancorchè non previsto negli accordi sindacali.

Avverso tale affermazione ed accertamento di fatto non vi è una specifica censura. Di qui la non decisività della questione sollevata.

Nè, per quello che risulta trascritto nel ricorso per cassazione, il documento di cui trattasi è riferibile anche al T..

Con il quinto motivo la società, deducendo violazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, ed omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, pone, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “Se nell’ambito di un licenziamento collettivo, nel quale l’unico criterio di scelta utilizzato è quello del raggiungimento dei requisiti pensionistici, è sufficiente che il datore di lavoro, ai fini della legittimità del licenziamento intimato al singolo lavoratore coinvolto, dimostri che il lavoratore licenziato era in possesso dei suddetti requisiti pensionistici”. Lamenta, poi, la società ricorrente il mancato “ingresso alla prova testimoniale”.

Il motivo non è esaminabile.

Valgono in proposito le stesse considerazioni di cui all’esame del terzo motivo in quanto, anche in quello di cui trattasi, vi è la mescolanza tra censure relative alla violazione di legge ed al vizio di motivazione.

Peraltro, come osservato in precedenza, la Corte del merito accerta che la società ricorrente ha applicato anche il criterio delle esigenze tecnico-produttive ancorchè non previsto negli accordi sindacali.

Con la sesta censura la società ricorrente, sostenendo violazione degli artt. 2087 e 2103 c.c., nonchè omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, pone, ex art. 366 bis c.p.c. cit., il seguente quesito di diritto:

“Se la mera dequalificazione, in assenza, di altre condotte illegittime da parte del datore di lavoro, possa configurare la fattispecie del mobbing”. Sostiene, inoltre, che la Corte territoriale non ha tenuto conto che, nella specie, il comportamento addebitato al datore di lavoro già trova tutela in una specifica disciplina legislativa.

Anche tale censura non è esaminabile.

Si richiamano ancora una volta al riguardo le osservazioni svolte nel precedente motivo circa l’inammissibilità della censura nella quale sono dedotte, al tempo stesso, violazioni di legge e vizi di motivazione.

D’altro canto, va rilevato che la Corte di Appello ritiene che le censure mosse in punto di mobbing alla sentenza impugnata riguardano esclusivamente la prova e la consistenza del danno e non la configurabilità stessa, nel caso in esame, della fattispecie del mobbing. Per di più il motivo non può trovare in questa sede ingresso per risultare generico in quanto attiene al punto della impugnata sentenza con il quale si evidenzia la totale inoperosità in cui è stato mantenuto il T. per circa sette anni sino al ricovero ospedaliero.

Con il settimo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2087, 2103 e 2697 c.c., omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, formula, ex art. 366 bis c.p.c., cit., il seguente quesito di diritto: “Se ai fini del risarcimento del danno derivante da dequalificazione o mobbing è necessario che il lavoratore dimostri specificamente l’esistenza di danni e la loro riconducibilità ad una condotta inadempiente della società”. Allega, poi, la non condivisibilità della CTU. Il motivo non è ammissibile.

Analoghe ragioni a quelle richiamate nell’esame della censura che precede determinano l’inammissibilità del motivo di cui trattasi. A tal riguardo non può neanche sottacersi che, a fronte di una congrua e corretta motivazione che supporta la sentenza impugnata con riguardo al danno subito dal T. a causa della condotta datoriale, nulla di specifico è stato in contrario dedotto dalla società, la quale si è limitata a contestare la consulenza espletata senza, però, addurre alcuna ragione suscettibile di metterne in dubbio la validità.

Sulla base delle esposte considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 15,00 oltre Euro 3.000,00 per onorario ed oltre spese, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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