Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9695 del 22/04/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 9695 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 9653-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2012
3995

contro

PETRARCA TIZIANA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ENRICO FERMI 80, presso lo studio dell’avvocato
PESCE SALVATORE, rappresentata e difesa dall’avvocato

Data pubblicazione: 22/04/2013

:.

h.

CATANEO BENIAMINO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 150/2007 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 27/03/2007 R.G.N.
343/2005;

udienza del 22/11/2012 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega GENTILE
GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCCESSO
Con sentenza del 27 marzo 2007 la Corte d’Appello di Campobasso ha
confermato la sentenza del Tribunale di Isernia del 7 ottobre 2004 con la
quale è stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro
stipulato da Poste Italiane s.p.a. con Petrarca Tiziana per il periodo 1°

lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dal 10
luglio 2002, ed è stata condannata la stessa s.p.a. Poste Italiane al
pagamento in favore della Petrarca di tutte le retribuzioni a decorrere dal2
febbraio 2004. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia
considerando che, sebbene il d.lgs. 368 del 2001 consente la stipula di
contratti a tempo determinato in presenza di particolari situazioni, il datore
di lavoro ha comunque l’onere di indicare nel contratto a termine tali
situazioni in modo specifico dimostrando anche il nesso eziologico fra le
esigenze allegate a sostegno del contratto stesso e la sua stipulazione. Nel
caso in esame Poste Italiane si è limitata a generiche affermazioni
riguardanti la situazione particolare che autorizzerebbe il ricorso al
contratto a termine senza tuttavia specificare dette concrete esigenze ed il
loro nesso con l’assunzione a termine in questione. La stessa corte
molisana ha pure quantificato il risarcimento del danno commisurandolo
alle retribuzioni maturate dalla data di notifica della richiesta del tentativo
obbligatorio di conciliazione da ritenersi epoca in cui il lavoratore ha posto
concretamente a disposizione le proprie energie lavorative, ed ha escluso
l’aliunde perceptum in difetto di prova da parte del datore di lavoro sugli
eventuali redditi prodotti dal lavoratore dopo la cessazione del rapporto.
Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza
articolato su quattro motivi.
Resiste con controricorso la Petrarca.

2

luglio — 30 settembre 2002, e la conseguente esistenza di un rapporto di

Poste Italiane ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 11
del d.lgs. n. 368/2001 ai sensi dell’art. 360, n. 3. cod. proc. civ. nonché insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art.

2001 il datore di lavoro, ai fmi della validità del contratto a termine, deve solo
enunciare e dimostrare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, senza la necessità della eccezionalità, straordinarietà o imprevedibilità di
tali ragioni come previsto dalla precedente normativa contrattuale.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli art. 115
c.p.c. e 2697 cod. civ. ai sensi dell’art. 360, n. 3. cod. proc. civ., nonché omessa
motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5 cod.
proc. civ. In particolare si lamenta che la corte territoriale avrebbe erroneamente
valutato le richieste istruttorie non ammettendole, mentre con esse si intendeva
provare la sussistenza delle esigenze che legittimavano il ricorso al contratto a
termine.
Con il terzo motivo si assume violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4
cod. proc. civ. riguardo all’asserita violazione dei principi sulla messa in mora e sulla
corrispettività delle prestazioni, in base ai quali i lavoratori avrebbero diritto alle
retribuzioni, anche a titolo risarcitorio, solo dal momento dell’effettiva ripresa del
servizio.
Con il quarto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione di norme di
diritto; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 nn. 3
e 4 cod. proc. civ. con riferimento al rigetto dell’eccezione relativa all’aliunde
perceptum lamentandosi il giudizio di genericità della richiesta ed il mancato
accoglimento delle richieste istruttorie intese a provare l’occupazione del lavoratore
in epoca successiva alla risoluzione del rapporto.

360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che, ai sensi del d.lgs. 368 del

Il ricorso è improcedibile in quanto la ricorrente, al fine di provare
l’esistenza delle esigenze organizzative che legittimerebbero il ricorso ai
contratti a termine, richiama accordi collettivi sulla mobilità, e
precisamente gli accordi 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11
gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002 riportati nei contratti di assunzione di
generico riferimento al proprio fascicolo di parte. L’ufficio si è fatto carico
di verificare la presenza degli accordi in questione nel fascicolo della
ricorrente constatando che, benché previsti nell’indice del fascicolo stesso,
non risultano materialmente nel fascicolo stesso ricostruito. Va considerato
che, con riferimento alle controversie di lavoro è improcedibile il ricorso
per Cassazione con cui la parte censuri per vizio di motivazione la sentenza
impugnata lamentando l’erronea considerazione o interpretazione di
contratti o comunque accordi fatta dal giudice del merito ove non produca
nel proprio fascicolo di parte il contratto stesso, sempre che sia necessario,
come appunto nel caso di specie, al giudice di legittimità esaminare
specificamente le norme denunciate e che non soccorrano altri univoci
elementi acquisiti (da ultimo Cass. 2 luglio 2009 n. 15495).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €
50,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2012.

Poste ma non allegati al ricorso. La ricorrente, a tale riguardo, opera un

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