Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9695 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9695 Anno 2015
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EUROGRAVURE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Lucrezio Caro n. 62, presso l’avv.
Sebastiano Ribaudo, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Algani, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

4000/i
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia,
sez. staccata di Brescia, n. 172/63/07, depositata il 23 luglio 2007.

Data pubblicazione: 13/05/2015

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre
2014 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio
Velardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. La Eurogravure s.p.a., esercente attività di stampa di libri e riviste, ha
proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione

epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata
affermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti
della contribuente a titolo di IRPEG, IRAP ed IVA per l’anno 2002.
Il giudice d’appello ha ritenuto fondati i due rilievi formulati
dall’Ufficio, sulla base delle seguenti considerazioni: a) in ordine al primo,
concernente l’omessa dichiarazione di elementi positivi di reddito a titolo di
variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di magazzino, le
“assicelle” e i “pianali” (giacenti alla data del 31 dicembre 2002 ma non
dichiarati) non erano, contrariamente alla tesi della contribuente, beni
strumentali ad utilità ripetuta, bensì “servivano per imballare le riviste e
venivano regolarmente ricompresi nel prezzo di vendita delle medesime”; i
beni stessi, d’altra parte, rientrano nella previsione dell’art. 53, comma 1,
lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, “trattandosi di beni mobili, non
strumentali, acquistati e impiegati nella produzione”; b) quanto al secondo
recupero, relativo alla indeducibilità – e all’indebita detrazione ai fini IVA di una somma a titolo di consulenza professionale svolta nell’ambito di una
trattativa di acquisto di terreni per la realizzazione di un nuovo stabilimento,
l’acquisto del capannone — ha rilevato il giudice a quo

non è intervenuto,

per cui, attesa la previsione contrattuale secondo la quale in tal caso la
contribuente avrebbe potuto risolvere il contratto, il pagamento del
compenso è privo di giustificazione economica e quindi non inerente (come
confermato anche dal successivo versamento della somma a soggetto
diverso dall’originario contraente a seguito di acquisto di altro terreno, per il
quale era stata pagata specifica consulenza).
2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
3. La ricorrente ha depositato memoria.
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tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, indicata in

Considerato in diritto
1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione al primo capo
della sentenza impugnata, sopra indicato sub a), l’insufficienza e la
contraddittorietà della motivazione.
Ai fini di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deduce che il fatto
controverso “è quello dell’identificazione della natura delle assicelle e dei
pianali, necessaria per farvi discendere la loro appartenenza, o meno, ai beni
di cui all’art. 14, comma 1, sub d), del DPR n. 600/73, e, quindi, alla

che “l’insufficienza della motivazione dipende dall’incongrua valutazione
delle acquisizioni istruttorie provenienti, in definitiva, dal processo verbale
di constatazione”, che la contraddittorietà “dipende dall’aver ascritto ai beni,
indifferentemente, natura di materie sussidiarie e di materie di consumo”, e,
infine, che “un adeguato accertamento del fatto, invece, avrebbe portato alla
rappresentazione dei beni di cui trattasi quali materie costituenti beni
strumentali, non incorporati nel prodotto (costituito dalla stampa di libri e
riviste), ed il cui impiego si protrae nel tempo, e, quindi, estranee alle
componenti dei ricavi”.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, la sua formulazione non risponde alle prescrizioni del
citato art. 366 bis cod. proc. civ., il quale richiede, com’è noto, per le
censure attinenti a vizi motivazionali, che l’illustrazione del motivo
contenga la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le
quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione: non va, quindi, enunciata la “questione” (di fatto)
dibattuta, ma occorre indicare, in modo chiaro e sintetico, il “fatto”
controverso, cioè l’elemento o gli elementi probatori che, acquisiti al
processo e potenzialmente decisivi, sono stati pretermessi dal giudice, o
male o insufficientemente valutati, ed in quest’ultimo caso esporre le ragioni
per le quali l’inadeguatezza della vaItazione è tale da non sorreggere la
decisione.
Inoltre, la ricorrente non contesta, se non in modo del tutto generico (e
peraltro nel solo corpo del motivo), l’accertamento di fatto compiuto dal
giudice a quo, di rilevanza essenziale ai fini della ratio decidendi, secondo il
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composizione dei ricavi di cui agli artt. 53 e 75 DPR n. 917/86″; aggiunge

quale i materiali in questione (assicelle e pianali) “venivano regolarmente
ricompresi nel prezzo di vendita” delle riviste.
2.1. Col secondo motivo, relativo al capo della sentenza sopra indicato
sub b) e concernente il recupero a tassazione di una spesa ritenuta non
inerente, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 917
del 1986 e dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione.
Formula, in conclusione, i seguenti quesiti e indicazioni di sintesi: a) “se
sia esatta l’affermazione che l’art. 75, comma 5, del DPR n. 917/86, circa i

stato sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a
produrre utili; in caso di risposta affermativa, se sia da considerarsi inerente
la spesa di cui alla fattura in data 22.11.2002 per riguardante
l’insediamento industriale da realizzarsi su un fondo non ancora acquisito da
Eurogravure, in pendenza del termine di maturazione dell’efficacia del
relativo contratto preliminare di compravendita; in caso di risposta
affermativa, se il subentro di Cover Impiantistica a Cover Holding,
avvenuto successivamente all’emissione a carico di Eurogravure della
fattura in data 22.11.2002, consenta di registrare l’importo tra le spese
dell’esercizio di competenza dell’anno 2002; se l’inerenza della spesa vada
verificata con riferimento non alla data del pagamento, bensì alla data
dell’ultimazione della prestazione cui esso si riferisce”; b) “se il porre a
fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, poiché
nuovi e diversi da quelli enunciati a sostegno della pretesa, costituisca
violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c.; in caso affermativo, se la
circostanza che l’insediamento industriale nel fondo denominato fosse stato preceduto da una ulteriore facesse
parte dei fatti enunciati dall’Amministrazione finanziaria a sostegno della
pretesa; in caso di risposta negativa a quest’ultimo quesito, se ciò sia tale da
generare una causa di nullità parziale della sentenza, per violazione del
principio di cui all’art. 112 c.p.e.”; c) “il fatto controverso in relazione al
quale è stato denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è
quello del subentro di Cover Impiantistica a Cover Holding nei rapporti con
Eurogravure. L’insufficienza della motivazione dipende dall’aver trascurato
di considerare che prima della fine dell’esercizio sociale dell’anno 2002 si
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requisiti dell’inerenza dei costi, sia da interpretarsi nel senso che il costo sia

fosse verificato il subentro predetto. Un adeguato accertamento del fatto,
invece, avrebbe portato a ritenere che Eurogravure avesse registrato a
proprio carico una spesa di sua competenza”, d) “il fatto controverso è
quello che . L’omissione della motivazione è insita nella circostanza che
dell’asserito pagamento della consulenza ripetitiva di quella già sostenuta
per lo studio di ingegneria di processo per l’insediamento non
fosse stata fornita alcuna dimostrazione da parte dell’Amministrazione

all’esclusione di tale fatto”.
2.2. Anche questo motivo va dichiarato inammissibile.
La ratio decidendi essenziale della sentenza impugnata è costituita, sul
punto in esame, dal rilievo secondo cui la spesa sostenuta, in base a fattura
del 22/11/2002, dalla Eurogravure s.p.a. a titolo di compenso per consulenza
professionale ingegneristica era priva del requisito dell’inerenza in quanto
sfornita di giustificazione economica, tenuto conto del fatto che l’acquisto
del terreno sul quale sarebbe dovuto avvenire l’insediamento industriale per la cui realizzazione era stato pattuito lo svolgimento della consulenza non era avvenuto e che l’efficacia del contratto di affidamento della
consulenza era stata subordinata, con espressa clausola risolutiva, al
perfezionamento di tale trasferimento. Ha poi osservato il giudice di merito,
a scopo rafforzativo, che il pagamento era avvenuto in favore di soggetto
diverso dall’originario contraente e a seguito dell’acquisto di altro terreno
per il quale era stata effettuata specifica consulenza.
A fronte di ciò, i quesiti (lato sensu) formulati dalla ricorrente si rivelano
inidonei sotto più profili.
Infatti, a parte la considerazione che alcuni – quelli sopra riportati sub b)
e d) – sono ininfluenti in quanto riferiti a circostanza (il pagamento di una
seconda consulenza) che, come detto, deve ritenersi menzionata dal giudice
d’appello soltanto ad abundantiam, è decisivo rilevare che nessuno di essi
risponde ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., il quale
richiede che il quesito sia formulato in termini tali da costituire una sintesi
logico-giuridica della questione, in modo da consentire a questa Corte di
enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi
ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, sicché è inidoneo
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finanziaria. Un’adeguata verifica delle risultanze istruttorie avrebbe portato

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1486
13 t TAB. ALL. B. N. 5
ER1A TRIIMARIA

il quesito che non chiarisca quale sia l’errore di diritto asseritamente

compiuto dal giudice di merito e quale la regola da applicare in relazione
alla concreta fattispecie (tra le tante, Cass., sez. un., n. 26020 del 2008 e n.
19444 del 2009).
E’ sufficiente osservare, al riguardo, al fine di giungere ad una
valutazione di inadeguatezza dei quesiti rispetto alla ratio decidendi della
sentenza in relazione al caso di specie, che essi non contengono alcun
riferimento alla clausola, contenuta nel contratto di consulenza, che

clausola che, qualificata in sentenza come risolutiva, aveva assunto
essenziale rilievo nella formazione del convincimento del giudice nel senso
di ritenere il pagamento del compenso della consulenza sfornito di qualsiasi
giustificazione economica – e, quindi, privo di inerenza all’attività
d’impresa – a seguito del venir meno dell’acquisto anzidetto.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida
in €. 7000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2014.

collegava quest’ultimo al contratto, in itinere, di acquisto del terreno;

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