Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9694 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/04/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 13/04/2021), n.9694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28758-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2 presso

lo STUDIO PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELINA

BONO;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 9, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO MARTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato

TOMMASO CHIRICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1175/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Picaroni

Elisa.

 

Fatto

RITENUTO

che S.M. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno, pubblicata il 25 luglio 2019, che ha accolto l’appello principale proposto da ANAS s.p.a., e rigettato l’appello incidentale proposto dalla S. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Amalfi n. 59 del 2010;

che il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda risarcitoria proposta dalla S. nei confronti di ANAS – per i danni verificatisi per effetto dei lavori di ricostruzione del muro posto tra il fondo di proprietà dell’attrice e la SS 163 Amalfitana – e condannato l’ANAS a pagare la somma di Euro 173.884,00, oltre accessori;

che la Corte d’appello ha riconosciuto alla S. la minor somma di Euro 3.078,00, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal 7 gennaio 1998 ed interessi sulla somma rivalutata con medesima decorrenza;

che la ricorrente censura la sentenza d’appello sulla base di due motivi, ai quali resiste l’ANAS con controricorso;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;

che, in prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo il ricorso è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento alla domanda di ripristino dello stato dei luoghi, formulata dalla ricorrente sin dall’atto di citazione;

che il motivo è inammissibile poichè ha ad oggetto una statuizione priva di portata decisoria;

che, infatti, la Corte d’appello, pronunciando sulla domanda risarcitoria della S., ha affermato che il costo del ripristino del muro era “già stato assunto dalla società”, e tale affermazione non è stata specificamente censurata: la critica contenuta a pag. 11 del ricorso non è sussumibile nello schema del vizio processuale denunciato, nè è stata ricondotta ad una delle censure tipizzate dall’art. 360 c.p.c.;

che con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 30 C.d.S. anche in relazione all’art. 88 c.c., e si contesta che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, il muro di sostegno sarebbe “geneticamente” legato alla sede stradale, ed avrebbe perciò la funzione di preservare la strada, con la conseguenza che l’ANAS sarebbe obbligata alla manutenzione e perciò responsabile per i danni derivanti dalla mancata o insufficiente manutenzione;

che il motivo è inammissibile per plurime ragioni;

che, in primo luogo, benchè sia prospettato error in indicando, il motivo attinge in realtà il giudizio in fatto espresso dalla Corte d’appello riguardo alla funzione del muro (di contenimento del fondo di proprietà S., con conseguente onere delle spese di riparazione a carico della proprietà), che avrebbe dovuto semmai essere fatto valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

che, inoltre, l’affermazione della Corte d’appello oggetto di censura è priva di portata decisoria: la stessa Corte, per un verso, ha dato atto che la questione della individuazione del soggetto tenuto alla riparazione fosse estranea al thema decidendum, e, per altro verso, ha ritenuto che l’ANAS si fosse assunta tale onere;

che con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., e si contesta che il mancato riconoscimento del danno connesso alla perdita delle colture che insistono sul fondo S. (limoneto) sarebbe conseguenza dell’omesso esame di elementi istruttori di segno opposto a quelli valorizzati dalla Corte d’appello;

che il motivo è inammissibile in quanto sollecita il riesame delle prove, che è attività estranea al giudizio di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 16467 del 2017; Cass. n. 11511 del 2014);

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese dl giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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