Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9693 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14556/2018 proposto da:

COBALB SPA, in persona del Presidente del CdA e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA, 22,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO BRENCIAGLIA, rappresentata e

difesa dagli avvocati VINCENZO DIONISI, CESARE COSTA;

– ricorrente –

contro

COBALB SPA, in persona del Presidente del CdA e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA, 22,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO BRENCIAGLIA, rappresentata e

difesa dagli avvocati CESARE COSTA, VINCENZO DIONISI;

– controricorrente –

e contro

C.M.;

– intimato –

nonchè da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PILO ALBERTELLI

1 (FAX 0698933754 – TEL 0644233842), presso lo studio dell’avvocato

LUCIA CAMPOREALE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

COBALB SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 971/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/01/2020 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

CO.BA.L.B. S.p.A., articolando un solo motivo, corredato di memoria, ricorre per la cassazione della sentenza n. 971/2018 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 15 maggio 2018.

Resiste e propone ricorso incidentale condizionato, illustrato con memoria, C.M., cui replica CO.BA.L.B. S.p.A..

La ricorrente espone in fatto di essere stata convenuta da C.M., dinanzi al Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone, per essere condannata a risarcirgli i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il (OMISSIS), in località (OMISSIS), mentre si trovava ospite del camping (OMISSIS), allorchè, sedicenne, si protendeva verso il lago su un pontile di legno ed eseguiva un tuffo a testa in giù, ma, a causa del fondale particolarmente basso, urtava il capo contro il medesimo, riportando gravissimi danni.

Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva che il pontile era destinato ad ospitare alcune apparecchiature necessarie per il monitoraggio delle acque del lago regolarmente autorizzato, aggiungeva che sul pontile erano presenti alcuni cartelli che segnalavano il divieto di accesso e che il pontile era recintato da una rete metallica.

Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 67/2012 respingeva la domanda risarcitoria, ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse da imputarsi in via esclusiva alla condotta dissennata della vittima, che, non adeguatamente vigilata e incurante della evidente inidoneità del pontile e dei richiami e degli avvertimenti dei genitori e di altri adulti, decideva di tuffarsi, e compensava le spese di lite.

C.M. impugnava la decisione di prime cure dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, deducendo errata applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., vizio di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione delle prove e, in subordine, l’accertamento di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c..

La società appellata eccepiva l’inammissibilità dell’appello ex artt. 342 e 345 c.p.c. e contestava la novità delle domande introdotte in appello; nel merito, chiedeva la conferma della sentenza gravata, insistendo perchè fosse accertata la responsabilità esclusiva della vittima nella causazione del sinistro.

La Corte territoriale, con la sentenza qui impugnata, accoglieva parzialmente l’appello e, per l’effetto, ritenuto che la società appellata avesse concorso nella misura del 30% alla causazione dell’evento dannoso, la condannava al pagamento di Euro 541.623,00, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo, e regolava le spese di lite.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale di CO.BA.L.B. S.p.A..

1. Con l’unico motivo formulato la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La tesi sostenuta è che la Corte d’Appello non abbia correttamente applicato la disciplina della responsabilità per le cose in custodia, ritenendo che la CO.BA.L.B. dovesse rispondere tanto del fatto che il pontile avesse contribuito a creare una situazione di pericolo – in relazione alla inidoneità della piattaforma ad essere impiegata per tuffarsi ed alla scarsa profondità del fondale, peraltro non visibile – quanto dell’omessa apposizione di regolari cartelli o di altri sistemi deterrenti e/o di pericolo; non bastando ad esonerarla da responsabilità il fatto che il pontile non fosse destinato ad essere usato per i tuffi, poichè essa, in quanto custode del pontile, aveva l’obbligo di vigilare che non fosse usato impropriamente e di adoperarsi per curare sistemi di sicurezza e impedimenti idonei a scongiurare danni derivanti da un suo uso non ordinario, a maggior ragione visto che il pontile si trovava in una località turistica. La sentenza non avrebbe considerato che il pontile non aveva una sua intrinseca pericolosità e che non era insorto in relazione ad esso alcun agente dannoso, che non era adatto ai tuffi, che era chiuso verso la riva e privo di scalette di risalita verso il lago, che su tre lati era delimitato da un parapetto. Inoltre l’asserita non visibilità della scarsa profondità del lago non risultava provata nè dedotta e comunque non avrebbe dovuto essere considerata un elemento aggravante la responsabilità del custode, ma avrebbe dovuto rappresentare un monito a non rischiare tuffandosi, tanto più che era emerso che in varie occasioni i genitori ed altri adulti avevano tentato di dissuadere la vittima proprio dall’effettuare tuffi dal pontile.

Nè, ad avviso della ricorrente, sarebbe stato decisivo l’eventuale comportamento vigilante da parte del custode – l’apposizione di cartelli e di impedimenti all’accesso – perchè, essendo la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., di tipo oggettivo, la condotta del custode e l’osservanza da parte sua di un obbligo di vigilanza non avrebbero escluso la sua responsabilità, essendo questa esclusa solo dal caso fortuito, inteso in senso ampio e quindi comprensivo del fatto del danneggiato. Perciò il Giudice d’Appello avrebbe dovuto accertare non quale fosse stato il comportamento della società custode, ma la condotta del danneggiato, al fine di verificare se essa integrasse gli estremi del caso fortuito, in considerazione dell’uso improprio che la vittima aveva fatto del bene e delle circostanze di fatto che dimostravano la pericolosità del pontile e la possibilità per chiunque di percepirla. Se la Corte territoriale avesse valutato il comportamento della vittima, cogliendone l’assoluta imprudenza – tenuto conto dell’età ((OMISSIS) anni all’epoca dei fatti) e, quindi, della sua capacità di percepire il pericolo nonchè della inefficace vigilanza dei genitori – avrebbe dovuto ritenere integrato il caso fortuito, anche considerando che gli avvertimenti che genitori ed altri adulti avevano rivolto ai ragazzi affinchè non si tuffassero dal pontile dimostravano la piena consapevolezza, da parte di questi ultimi, della situazione di pericolo.

Ricorso incidentale condizionato di C.M..

2. Con un unico motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. e art. 40 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, C.M. censura la sentenza di appello nella parte in cui ha attribuito una corresponsabilità nella misura del 30% a carico di CO.BA.L.B., per mancata indicazione delle ragioni specifiche in base alle quali è stata ritenuta preponderante l’efficienza causale della sua condotta, quale vittima, e di quella dei suoi genitori rispetto alla pericolosità intrinseca della cosa in custodia ed alla omessa vigilanza. A suo avviso, con una motivazione meramente apparente, la Corte territoriale, a p. 8, gì avrebbe attribuito una responsabilità del 70%, nonostante la regola generale di equivalenza delle cause prevista, in tema di delitto colposo, dall’art. 40 c.p..

3. Deve essere esaminata in via preliminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dal controricorrente.

Le premesse in fatto sono le seguenti: il 6 marzo 2018, su delega ricevuta in data 1 marzo 2018 da C.M., l’avv. Maria Giulia Cannata notificava in forma autentica la sentenza della Corte d’Appello di Roma, tramite raccomandata, alla odierna ricorrente presso lo studio dell’avv. Luca Ramaccini, suo domiciliatario nel giudizio di appello.

Il ricorso di CO.BA.L.B. era notificato il 5 maggio 2018 presso lo studio dell’avv. Maria Giulia Cannata.

Per C.M. la suddetta notifica dovrebbe essere considerata inesistente, non essendo stata l’avv. Maria Giulia Cannata investita di alcun incarico da C.M. nel giudizio di merito, visto che si era occupata solo di estrarre copia della sentenza impugnata e di procedere alla sua notifica, nè essendo stata sua domiciliataria, in assenza di qualsivoglia collegamento tra lo studio dell’avv. Cannata e il domicilio eletto in grado di appello.

Specificamente, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato presso lo studio dell’avv. Stefano Oliva, rappresentante legale in appello di C.M., o, “qualora detta elezione di domicilio non fosse stata più attuale”, presso la cancelleria del giudice a quo nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza.

La eccezione di improcedibilità non merita accoglimento.

Mette conto rilevare che la tesi dell’inesistenza della notificazione è superata in giurisprudenza da quella della nullità sanabile, fondata sullo schema tipico della notificazione dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., la quale attribuisce rilievo ad ipotesi nelle quali la riferibilità della persona e del luogo della notifica alla parte destinataria emerge in concreto ed è ricavabile ex post dalla circostanza che la parte interessata ne ha avuto conoscenza ed ha usato tale conoscenza proprio per le finalità – difesa rispetto alla notifica di un atto di impugnazione – cui la notifica dell’atto era preordinata (Cass., Sez. Un., 13/02/2008, n. 3395). In altri termini, in presenza di una piena difesa nel merito da parte del soggetto cui il ricorso non sia stato ritualmente notificato, senza che sia neppure allegata la lesione del proprio diritto ad apprestare la difesa per il ricorso, ove si faccia prevalere l’astratto mancato rispetto di una regola generale, si affermerebbe come tutelato dall’ordinamento un interesse all’astratta osservanza della legge, in controtendenza rispetto alla linea evolutiva della giurisprudenza di legittimità che richiede un pregiudizio del diritto di difesa subito da chi denuncia un vizio processuale.

In base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione – rappresentati dall’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e dalla consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento – ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass., Sez. Un., 20/07/2016, n. 14916).

Fatta tale premessa di carattere generale, si rileva, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente ed allegata al ricorso, che quest’ultimo era stato notificato tanto presso lo studio dell’avv. Cannata quanto presso quello dell’avv. Oliva, rispettivamente con racc. A/R n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) entrambe del 5 maggio 2018 e, con raccomandata, A/R n. (OMISSIS) del 14 maggio, all’indirizzo di C.M., una volta accertato che l’avv. Stefano Oliva era stato cancellato dall’Ordine degli Avvocati di Roma.

La tesi della nullità sanabile, che ha preso il posto della categoria dell’inesistenza invocata dal controricorrente, è stata applicata in questi termini con riferimento alla notificazione eseguita all’indirizzo dell’avvocato volontariamente cancellatosi dall’albo dalle Sezioni Unite, nella sentenza 13/02/2017, n. 3702: “La notifica dell’atto d’appello eseguita al difensore dell’appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si sia volontariamente cancellato dall’albo professionale, non è inesistente – ove il procedimento notificatorio, avviato ad istanza di soggetto qualificato e dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, si sia comunque concluso con la consegna dell’atto – ma nulla per violazione dell’art. 330 c.p.c., comma 1, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, atteso che la volontaria cancellazione dall’albo degli avvocati importa per il professionista la simultanea perdita dello ius postulandi tanto nel lato attivo quanto in quello passivo.

Tale nullità della notifica – ove non sia stata sanata, con efficacia retroattiva, mediante sua rinnovazione dando tempestivamente seguito all’ordine ex art. 291 c.p.c., comma 1, o grazie alla volontaria costituzione dell’appellato – importa nullità del procedimento e della sentenza d’appello, ma non anche il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, giacchè l’art. 301 c.p.c., comma 1, deve ricomprendere tra le cause di interruzione del processo, secondo interpretazione costituzionalmente conforme in funzione di garanzia del diritto di difesa, anche l’ipotesi dell’avvocato che si sia volontariamente cancellato dall’albo, con l’ulteriore conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del difensore volontariamente cancellatosi”.

La tesi della nullità sanabile e, in concreto sanata, consente di pervenire alla conclusione che la parte interessata ha avuto conoscenza anche della notifica del ricorso eseguita presso lo studio dell’avv. Cannata, indipendentemente dal fatto che tale studio avesse una qualche relazione con C.M. (Cass., Sez. Un., 13/02/2008, n. 3395).

Per di più la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente, anzichè al difensore costituito nel giudizio nel quale è stata resa la sentenza impugnata, secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice non ne determina l’inesistenza giuridica, ma la nullità, sanabile in forza della rinnovazione della notifica, senza che rilevi la scadenza del termine per impugnare o della notifica da parte dell’intimato di un controricorso, atta a dimostrare lo svolgimento di attività difensiva (Cass. 10/10/2014, n. 21505).

4. Dovendosi considerare procedibile, si può passare allo scrutinio del ricorso.

5. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, come emerge da quanto segue.

In primo luogo, il caso fortuito, che ben può essere costituito dal comportamento della vittima, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, è stato sottoposto ad un profondo esame da tre pronunce di questa Corte regolatrice: Cass. 01/02/2018, nn. 2478, 2480, 2482.

Tali pronunce, e quelle successive che vi si sono conformate (da ultimo, cfr., ad esempio, Cass. 08/10/2019, n. 25028), hanno messo a fuoco i seguenti caratteri del caso fortuito:

a) in primo luogo, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale (l’imprevedibilità va quindi intesa come obiettiva inverosimiglianza dell’evento);

b) il caso fortuito può essere integrato dalla condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera “occasione” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell’evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;

c) il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivar;, tuttavia, l’imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, di tal modo che quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto l’indagine eziologica sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela.

Applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, si ritiene che, nel caso di specie, la Corte d’Appello non abbia violato le norme di legge che regolano il regime della responsabilità ex art. 2051 c.c..

In primo luogo, va osservato che a Corte territoriale non ha trasformato la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., in una responsabilità fondata sulla colpa, per il fatto di avere attribuito rilievo a quanto emerso dalla nota informativa dei Carabinieri, da cui si evinceva che “il pontile era sprovvisto di qualsiasi tipo di segnaletica indicante il divieto di accesso, di effettuare tuffi, o di proprietà privata, e soprattutto di barriere protettive” (p. 4 della sentenza), nonchè dal verbale di accertamento tecnico che evidenziava l’assenza sulla riva, attorno al pontile e nelle immediate vicinanze, di alcuna segnaletica che indicasse il divieto di accesso, il divieto di effettuare tuffi, il divieto generico di pericolo (p. 5).

Il fatto che il giudice a quo abbia dato rilievo all’inidoneità di apposita segnalazione di pericolo o di altri accorgimenti idonei ad impedire l’accesso all’arenile non è valso a trasformare, come lamentato dalla società ricorrente, la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., in una responsabilità soggettiva, ove assume rilievo la condotta colposa del responsabile, ma è da ascriversi, al contrario, proprio al richiamato riconoscimento che la natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare.

Nè basta alla società ricorrente, per invocare il proprio esonero da responsabilità, far leva sulla destinazione del pontile, cioè sul fatto che esso non fosse destinato ai tuffi, ma solo all’alloggiamento dei macchinari necessari a monitorare le acque del lago, in quanto la funzione di prevenzione su di lei gravante imponeva, come è stato correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, che ne prevenisse l’uso improprio, tanto più in considerazione che il pontile si trovava in una località turistica, in prossimità di un camping, e cioè in un contesto di divertimento.

Una volta dimostrato il nesso di derivazione causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, per andare esente da responsabilità la società avrebbe dovuto dimostrare la ricorrenza del caso fortuito.

Il caso fortuito, però, secondo i principi richiamati, da cui non vi è ragione di discostarsi, implica la ricorrenza di un evento eccezionale ed imprevedibile e tale non può certo ritenersi l’utilizzo del pontile che per le sue caratteristiche e per la sua collocazione era tutt’altro che imprevedibile potesse essere adoperato dai villeggianti nel vicino camping allo scopo di tuffarsi nelle acque del lago.

Sono proprio le caratteristiche del bene ad essere state tenute presenti dal giudice a quo: come la stessa ricorrente riconosce, invocando la giurisprudenza di questa Corte, l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato può assumere efficienza causale nella determinazione dell’evento dannoso fino ad escludere la responsabilità del custode, interrompendo il nesso di derivazione causale, là dove assuma efficienza causale autonoma.

Il che implica evidentemente che l’evento dannoso possa trovare causa o concausa nel comportamento della vittima, ma affinchè quest’ultimo assuma efficienza causale autonoma ed esclusiva deve essere qualificabile come abnorme, cioè estraneo al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c..

In tal senso la giurisprudenza è pacifica: “La vigilanza del custode, in ultima analisi, viene ad essere circoscritta dal suo opposto, cioè dal caso fortuito, che traduce in riferimento alla posizione del custode il generale principio ad impossibilia nemo tenetur. Le caratteristiche della cosa custodita, infatti, plasmano e delimitano il caso fortuito, configurando l’obbligo custodiale sotto il profilo ex ante, ovvero della prevedibilità che rientra quindi nella possibilità giuridica dell’adempimento dell’obbligo stesso” (Cass. 23/01/2019, n. 1725; sulla prevedibilità dell’evento di danno quale causa ostativa al caso fortuito cfr. anche Cass. 19/01/2018, n. 1257; Cass. 01/02/2018, n. 2482; Cass. 21/10/2017, n. 25837; Cass. 27/06/2016, n. 13222).

La responsabilità del custode di cui all’art. 2051 c.c., di natura oggettiva, non può escludersi per il solo fatto che la vittima abbia usato la cosa fonte di danno volontariamente ed in modo abnorme (ferma restando, in tal caso, la valutazione della sua condotta come concausa del danno, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1), quando tale uso, benchè non conforme a quello ordinario, sia reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa medesima (Cass. 8/02/2012, n. 1769).

Più specificamente, con riferimento a cose suscettibili di essere utilizzate per scopi diversi da quelli ad esse impresse dai gestori, anche in rapporto alla possibilità di condotte potenzialmente autolesive, costituisce ius receptum che sia necessario valutare l’incidenza causale sugli eventi lesivi dell’omessa apposizione di segnalazioni idonee da parte del gestore, della conformazione della cosa e della consapevolezza, in rapporto alle circostanze del caso ed alle personali condizioni del danneggiato, per valutare la misura dell’eventuale concorrenza della condotta colposa della vittima, della pericolosità della cosa (Cass. 02/03/2011, n. 5086).

5. Il ricorso incidentale, proprio perchè subordinato espressamente all’ammissibilità del ricorso principale, è assorbito.

6. Ne conseguono il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento di quello incidentale condizionato.

7. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza della ricorrente principale, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale condizionato. Condanna la parte ricorrente principale al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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