Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9693 del 13/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 13/04/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 13/04/2021), n.9693
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28602-2019 proposto da:
D.S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS
60, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA CERE’, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANTONIO IACONO;
– ricorrente –
contro
S.A., S.L., in persona del procuratore
speciale P.G., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentate e difese dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3130/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 07/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Picaroni
Elisa.
Fatto
RITENUTO
che D.S.L. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 7 giugno 2019 e notificata il 4 luglio 2019, avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6346 del 2001;
che la Corte d’appello, pronunciando in sede di rinvio da Cassazione n. 22704 del 2015, ha rigettato sia l’appello principale, proposto dalla D.S., sia quello incidentale, proposto da S.L. ed S.M.A., eredi dell’originario attore Vincenzo S., e per l’effetto ha dichiarato che il confine tra le particelle nn. 798 e 799, rispettivamente di proprietà S. e D.S., è quello individuato dal CTU ing. C. nell’allegato A, pagg. 9-11 della relazione tecnica depositata il 27 ottobre 2009, ed ha disposto la restituzione della zona della particella n. 798 occupata dall’asse viario come rappresentato nel predetto allegato;
che la ricorrente censura la decisione sulla base di due motivi, ai quali resistono le intimate consorti S.;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;
che le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che la ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c., nel testo previgente, applicabile ratione temporis, e dell’art. 112 c.p.c., per contestare l’omessa pronuncia della Corte di merito sulla richiesta di revoca dell’ordine di svellere il percorso viario, che era stato disposto dal giudice di primo grado in assenza di domanda specifica, e che non poteva ritenersi implicito nell’azione di regolamento di confini proposta dallo S.;
che, con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss., e contesta l’accertamento dell’inesistenza di servitù di passaggio pedonale a carico della particella n. 798 di proprietà S., assumendo l’erroneità dell’interpretazione dell’atto per notaio T. del 23 luglio 1971 ed allegati, che la Corte d’appello aveva effettuato senza considerare che il grafico allegato all’atto conteneva il tracciato della servitù;
che i motivi risultano entrambi privi di fondamento ove non inammissibili;
che il primo motivo si fonda su un equivoco, giacchè l’impugnata sentenza non contiene alcun ordine di “svellere il percorso viario”; la Corte distrettuale, infatti, ha interpretato la sentenza di primo grado affermando che il tribunale, con l’espressione “svellere”, aveva di fatto inteso ordinare la restituzione dell’area indebitamente occupata (pag. 7, rigo 12, della sentenza) ed ha rigettato l’appello sulla scorta di tale interpretazione del dictum del primo giudice; ciò è fatto palese dal dispositivo della sentenza qui impugnata, là dove – premessa la statuizione di rigetto degli appelli principale ed incidentale e la declaratoria della linea di confine tra i fondi – “dispone la restituzione della zona della particella 798 occupata dall’asse viario come rappresentata nel predetto allegato”, senza pronunciare alcun ordine di facere;
che il secondo motivo è inammissibile in quanto si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione del contenuto dell’atto di divisione del 1971, rispetto a quella argomentata dalla Corte d’appello in esito all’esame del contenuto dell’atto (pag. 6-7 della sentenza), e quindi attinge il merito (ex plurimis, Cass. n. 7500 del 2007; Cass. 24539 del 2009);
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese genarli ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione VI – II civile della Corte suprema di Cassazione, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021