Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9692 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/04/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 23/04/2010), n.9692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30773-2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA

FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, SGROI ANTONINO, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2006 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 22/08/2006 R.G.N. 12428/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito l’Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega BOER PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’assicurata signora C.M. ha convenuto in giudizio l’Inps chiedendo che le venisse riconosciuto il diritto di ricongiunzione, presso la gestione generale lavoratori dipendenti, dei contributi assicurativi maturati presso la gestione artigiani.

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, e questa decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, che, con sentenza n. 112/2006, depositata in cancelleria il 22 agosto 2006 e notificata il 15 settembre successivo, rigettava l’impugnazione dell’Istituto assicuratore.

La sentenza non accoglieva la tesi dell’Inps, secondo cui il mancato pagamento dell’onere avrebbe comportato la rinunzia alla facoltà di ricongiunzione.

Avverso la pronunzia della Corte d’Appello, l’Istituto assicuratore ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo di impugnazione, notificato, in termine, il 9 novembre 2006.

L’intimata signora C.M. ha resistito con controricorso, notificato, in termine, il 6 dicembre 2006, ed ha successivamente presentato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell’unico motivo di impugnazione l’Istituto assicuratore lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 7 febbraio 1979, n. 29, artt. 4 e 5.

Secondo il ricorrente la facoltà di ricongiunzione poteva essere esercitata una sola volta, altrimenti l’assicurato ne decadeva.

A suo parere la legge aveva stabilito la regola secondo cui si aveva una rinunzia alla domanda di condono ogni volta che il ricorrente non provvedeva a pagare quanto posto a suo carico, e non rilevava a nulla che la prima domanda avesse condotto, o meno, al trasferimento della contribuzione da una gestione assicurativa ad un’altra.

Era ammissibile una nuova domanda di ricongiunzione soltanto quando il richiedente poteva far valere, successivamente alla data da cui aveva avuto effetti la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata nel corso dell’effettivo svolgimento di una attività lavorativa.

2. Il ricorso dell’Istituto assicuratore è fondato, e deve essere accolto.

Secondo quanto risulta dall’accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, la signora C. aveva presentato una prima domanda di ricongiunzione dei diversi periodi assicurativi, ma non aveva provveduto al pagamento, nei termini di legge, degli oneri a suo carico che le erano stati comunicati dall’Inps, e ne aveva presentata successivamente una seconda, quella cui si riferisce la presente causa.

3. La normativa applicabile è costituita dalla L. 7 febbraio 1979, n. 29.

Per quanto ora interessa, quest’ultima stabilisce, all’art. 2, comma 1 che “il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all’esclusione o all’esonero di detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda …”.

Il successivo quarto comma dello stesso articolo riconosce al lavoratore la facoltà, su domanda, di pagare quanto previsto al comma 3 (il 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle previste dalla L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13 e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative) in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50%.

Il successivo art. 5 stabilisce poi, ai commi 2 e 3, che “entro 180 giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si incentra la posizione assicurativa comunica all’interessato l’ammontare dell’onere a suo carico nonchè il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all’art. 2, comma 4, s’intende che l’interessato abbia rinunziato alle facoltà di cui agli artt. 1 e 2.

Il versamento, anche parziale, dell’importo dovuto determina l’irrevocabilità della domanda di ricongiunzione. Le singole gestioni previdenziali determinano le norme per la disciplina di eventuali rateizzazioni di pagamento …”.

Appare decisiva la disposizione, sopra riportata ed evidenziata, del dell’art. 5, comma 2 in base alla quale l’assicurato che chieda la ricongiunzione, deve provvedere tempestivamente, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’importo dovuto, al pagamento almeno delle prime tre rate o a chiedere la rateizzazione, e, qualora l’interessato non provveda a questi adempimenti, la sua domanda si intende rinunziata.

4. La legge prevede anche, espressamente, che “la facoltà di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.” (art. 4, comma 1).

Ciò significa che, una volta che debba essere considerata rinunziata una prima domanda di ricongiunzione, è possibile presentarne una seconda soltanto quando si possano dar valere nuovi periodi di contribuzione non contemplati nella richiesta precedente.

Non risulta (nè viene affermato) che si rientri in quest’ultima ipotesi.

5. La fattispecie oggetto di causa – quella cioè della presentazione, dopo che una prima domanda di ricongiunzione contributiva era decaduta per mancato tempestivo versamento degli oneri a carico dell’assicurato (o, più esattamente, almeno delle prime tre rate di essi), di una seconda domanda non fondata, peraltro, sulla successiva maturazione di ulteriori contributi assicurativi – è già stata sottoposta all’analisi di questa Corte che ha ritenuto che “in caso di esercizio della facoltà di ricongiunzione presso l’assicurazione generale obbligatoria dei periodi assicurativi riconosciuti presso altra gestione, mediante pagamento rateale della riserva matematica della L. n. 29 del 1979, ex art. 2 l’interessato che, dopo aver pagato le prime tre rate, cessi i versamenti e richieda all’Inps la restituzione di quanto già versato, non può successivamente esercitare la facoltà di ricongiunzione previo pagamento delle rate scadute, posto che il mancato versamento delle rate successive alla terza – se pure non può configurare una presunzione di rinuncia ex art. 5 della stessa legge (la presunzione operando solo in caso di omesso pagamento dell’importo corrispondente alle prime tre rate) – comporta la risoluzione del negozio per mutuo consenso.” (Cass. civ., 22 novembre 1999, n. 12935; nello stesso senso, Cass. civ., 22 luglio 1996, n. 6553, e, sostanzialmente, 4 febbraio 1988, n. 1182).

6. La Corte non ha ragione di discostarsi da questo orientamento giurisprudenziale, che condivide e fa proprio integralmente, perchè appare l’unico compatibile con i testi normativi quali esposti sopra ai punti 3 e 4 di questa motivazione.

Ciò significa, in concreto, che la pretesa sostanziale della signora C. è infondata, ed invece è fondato, e deve essere accolto, siccome fondato, il ricorso per cassazione proposto dall’Istituto assicuratore.

Non occorrendo una specifica attività istruttoria, la Corte può, e deve, decidere la causa nel merito, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, e rigettare così la domanda sostanziale della signora C..

7. Dato che il giudizio è stato proposto prima del 1999 (anno in cui è stata emessa la sentenza di primo grado), e perciò prima che il testo dell’art. 152 disp. att. c.p.c. venisse modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326), la norma si applica nella sua precedente formulazione, e, di conseguenza, l’assicurata ora ricorrente non può essere assoggettato, per nessuna delle fasi del giudizio, all’onere delle spese.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda sostanziale dell’assicurata.

Nulla per le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

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