Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9692 del 14/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 14/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.14/04/2017),  n. 9692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22849-2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici domicilia

in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

G.G. (OMISSIS), N.R. C.F. (OMISSIS),

C.G. C.F. (OMISSIS), L.L. C.F. (OMISSIS), tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO

1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, che li

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

F.A., S.M.L., M.P.R.,

B.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 537/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/06/2012 R.G.N. 2745/11.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Milano ha respinto l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca avverso la sentenza del locale Tribunale, che aveva dichiarato il diritto dei litisconsorti nominati in epigrafe, assunti con contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di collaboratore scolastico, a vedersi

riconoscere l’anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo ed aveva pronunciato condanna generica del Ministero al pagamento delle differenze retributive conseguenti al mancato computo dei periodi di servizio, oltre accessori;

che la Corte territoriale ha premesso che gli assunti a tempo determinato del comparto scuola non beneficiano della progressione stipendiale, legata alla anzianità di servizio, riconosciuta al personale di ruolo ed ha ritenuto la disparità di trattamento non giustificata e non conforme al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo quadro, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6; ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia per sottolineare il carattere incondizionato e preciso della clausola, di diretta applicazione nelle controversie nelle quali sia parte, in qualità di datore di lavoro, lo Stato; ha precisato che l’anzianità di servizio, ove destinata ad incidere sul trattamento retributivo, rientra fra le condizioni di impiego, in relazione alle quali non è consentita la discriminazione rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile;

che la Corte di appello ha ritenuto infondata anche l’eccezione di prescrizione del diritto agli incrementi retributivi, osservando che deve trovare applicazione il termine decennale e non quello quinquennale, indicato dall’Amministrazione;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca sulla base di un unico motivo. Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso denuncia, con unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6; violazione del D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18 come convertito dalla L. n. 106 del 2011; della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4; del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 526; della direttiva 99/70/CE”. Sostiene, in sintesi, il Ministero ricorrente che le supplenze stipulate per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo sulla base della normativa di settore non viola la direttiva comunitaria, che ha come finalità solo quella di coniugare le esigenze di flessibilità del lavoro e di sicurezza dei lavoratori, per cui attribuisce rilievo alle esigenze di specifici settori, che giustificano il ricorso alla tipologia contrattuale e le differenziazioni fra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato;

che il ricorso è infondato, in quanto la sentenza impugnata, nel riconoscere l’anzianità di servizio ai fini retributivi, si pone in linea con il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che il ricorso del MIUR non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

che, in conclusione, il ricorso va respinto;

che la novità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA