Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9692 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/04/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 13/04/2021), n.9692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABATE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25867-2019 proposto da:

C.C., A.D.M., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 670, presso lo studio dell’avvocato

MARIA CHIARA MORABITO, rappresentati e difesi dall’avvocato DAVIDE

MASSIMO A.;

– ricorrente –

contro

B.M., S.N., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato MARCO BARBERA,

rappresentati e difesi dall’avvocato SILVIO MAROZZI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1379/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa

Picaroni.

 

Fatto

RITENUTO

che C.C. e A.D.M. ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona, pubblicata il 12 luglio 2018, che ha rigettato l’appello proposto dai coniugi A.- C. avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 543 del 2011, e nei confronti di S.N. e B.M.;

che il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda proposta dai coniugi A.- C., di manutenzione nel possesso dell’area di parcheggio situata nel cortile di pertinenza dello stabile di (OMISSIS);

che, secondo il Tribunale, non vi era prova del presupposto dell’azione di manutenzione, vale a dire della durata ultrannuale del possesso oggetto della richiesta di tutela;

che la Corte d’appello ha confermato la decisione;

che le intimate N. e B. resistono con controricorso;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;

che in prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è inammissibile;

che i ricorrenti denunciano, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 115,116,245 c.p.c., art. 2697 c.c. “per omessa e/o contraddittoria motivazione circa uno o più fatti controversi e decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti nonchè per la mancata ammissione dei mezzi istruttori e/o difetto di prosecuzione della prova ammessa con vizio di motivazione sempre sugli stessi fatti controversi e decisivi e violazione del principio del contraddittorio”;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in merito al privilegio riconosciuto alla prova negativa piuttosto che a quella positiva in difetto di congrua motivazione”;

che, con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli artt. 115,116,245 c.p.c., “mancata ammissione dei mezzi istruttori e vizio di motivazione (insufficiente e contraddittoria) circa un fatto controverso e decisivo anche in virtù della revoca immotivata della prova orale già ammessa e non completata per ragioni estranee alla responsabilità del ricorrente”;

che i motivi risultano tutti inammissibili sotto plurimi profili;

che, infatti, ricorrendo l’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis, Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);

che, inoltre, il vizio di motivazione è dedotto al di fuori del paradigma previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, come enucleato dalla giurisprudenza di questa Corte, ormai assurta a diritto vivente (ex plurimis, Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053), secondo cui non è più consentito ricorrere per cassazione per contestare i limiti della motivazione del giudice di merito, salva l’assenza grafica della motivazione o l’irrimediabile inconciliabilità delle affermazioni, tale da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, che nella specie all’evidenza non sussistono, avendo la Corte d’appello chiaramente ancorato la decisione al rilievo della mancanza di prova del possesso ultrannuale dell’area a fini di parcheggio delle vetture;

che con le denunciate violazioni di legge i ricorrenti contestano la valutazione delle prove, anche sotto il profilo del mancato completamento della prova orale, invocando un’attività di riesame delle prove che è estranea al sindacato di legittimità, con la conseguente inammissibilità delle relative censure;

che, infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (explurimis, Cass. n. 16467 del 2017; Cass. n. 11511 del 2014);

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese, nella misura indicata in dispositivo;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alle spese dei giudizi di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 20,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

 

 

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