Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9691 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16176/2017 proposto da:

COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato WALTER PEREZ;

– ricorrente –

contro

C.M., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO

TRICOMI;

– controricorrente –

e contro

CURATELA FALLIMENTARE (OMISSIS) SRL, C.A., C.R.,

C.G., CA.RO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1863/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/01/2020 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 3565/08 del 1-8-2008 il Tribunale di Catania rigettò la domanda proposta da T.A. nei confronti del Comune di Catania e della (OMISSIS) srl e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di caduta verificatasi in data (OMISSIS) sulla via (OMISSIS) in territorio di (OMISSIS), allorquando l’attrice era inciampata su di un paletto di recinzione di un cantiere della detta società; paletto che, essendo stato divelto, occupava interamente la sede del marciapiede; in particolare il Tribunale ritenne insussistente una condizione dei luoghi tale da costituire un’insidia imprevedibile per gli utenti della strada.

Avverso detta sentenza T.A. propose appello; si costituì il Comune, mentre, dichiarata fallita la (OMISSIS), srl nessuno si costituì per la Curatela, cui il gravame era stato notificato; il giudizio fu interrotto per morte dell’attrice e quindi riassunto da C.M., figlia e coerede della T., nei confronti degli altri appellati e degli altri coeredi C.A., R., G. ed O..

Con sentenza 1863 del 9-21/11/2016 la Corte d’Appello di Catania, in accoglimento del gravame ed in riforma dell’impugnata sentenza, ha condannato il Comune di Catania al pagamento, in favore di C.M., nella sua qualità, della somma di Euro 6.055,00, oltre accessori e spese di lite.

In particolare la Corte, in primo luogo, ha ritenuto improcedibile, ai sensi della L. Fall., art. 24, la domanda di condanna originariamente proposta nei confronti della (OMISSIS) srl, e poi riproposta in appello nei confronti della Curatela.

La Corte, inoltre, alla luce delle incontestate allegazioni dell’attrice nonchè delle risultanze della relazione di servizio (OMISSIS) dei VV.UU. e delle fotografie dagli stessi scattate nell’imminenza dei fatti, ha ritenuto provato che in data (OMISSIS) la T., nel percorrere a piedi la via (OMISSIS), era inciampata su un paletto metallico (facente parte della recinzione di un cantiere ivi aperto), che occupava interamente la superficie del marciapiede sporgendo sino alla sede stradale; con conseguenti ferite e traumi contusivi, anch’essi accertati da documentazione sanitaria (dinamica condivisa anche dal primo Giudice e non contestata dalle parti).

La Corte, quindi, ha ritenuto che la caduta della T. era ascrivibile ad un’anomalia del marciapiede della via (OMISSIS), costituita dalla presenza di paletti divelti che lo ingombravano interamente con una potenzialità dannosa intrinseca; per siffatta anomalia, non qualificabile come insidia non prevedibile con l’ordinaria diligenza, era responsabile – ex art. 2051 c.c., quale custode della via, il Comune, che aveva la possibilità di controllo e di adeguato esercizio dei poteri di custodia; siffatta responsabilità, derivante dal rapporto tra la res in custodia e l’evento dannoso, poteva essere esclusa solo dal caso fortuito, non riscontrabile ne caso di specie; la causa esclusiva della caduta doveva infatti individuarsi nella situazione del marciapiede, senza alcun concorso colposo della T., costretta a superare gli ostacoli posti al normale percorso lungo il marciapiede.

La Corte, infine, in ordine al “quantum”, ha ritenuto di condividere le considerazioni e le conclusioni del C.T. di parte, poste che sulle stesse non erano state sollevate dal Comune contestazioni di sorta.

Avverso detta sentenza il Comune di Catania propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

C.M. resiste con controricorso, eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale.

La Curatela dei fallimento (OMISSIS) srl non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denunzia “falsa applicazione della L. Fall., art. 24 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1227,2043,2051 c.c. – falsa applicazione dell’art. 115 – contrasto con l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione”.

Il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale.

Nei giudizio di cassazione, la procura speciale (espressamente prevista dall’art. 365 c.p.c.) deve essere conferita al difensore, investendo espressamente lo stesso del potere di proporre impugnazione per cassazione contro un provvedimento determinato; pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista del suddetto art. 83, comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata; in difetto dell’osservanza di una delle necessarie forme, consegue l’inammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 2636/2009; v. Cass. 20006/2016).

Nella specie, come affermato nello stesso ricorso per cassazione, l’avvocato Walter Perez difende il Comune di Catania “giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di riassunzione innanzi alla Corte d’Appello versato in atti”, e non quindi giusta procura speciale ex art. 365 c.p.c., con i su indicati requisiti.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente Comune di Catania al pagamento, in favore della resistente C.M., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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