Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9691 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/04/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 13/04/2021), n.9691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25209-2019 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA

SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, V.DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato PIER LUDOVICO PATRIARCA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 4089/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa

Picaroni.

 

Fatto

RITENUTO

che C.P. ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, pubblicata il 21 febbraio 2019, che, previa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, ha parzialmente accolto l’opposizione a cartelle di pagamento proposta dal medesima C. nei confronti di Roma Capitale e dell’Agenzia delle entrate-Riscossioni;

che il Tribunale ha rideterminato le spese del giudizio di primo grado in Euro 300,00 per compenso ed Euro 125,00 per spese, oltre accessori, ed ha liquidato, per il grado di appello, Euro 500,00 per compenso ed Euro 174 per spese, oltre accessori;

che entrambe le liquidazioni sono oggetto di censura;

che Roma Capitale resiste con controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è fondato;

che il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, e tabelle allegate, nonchè dell’art. 91 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c.;

che la liquidazione di Euro 300,00 per onorari, riferita al primo grado di giudizio, risulta inferiore al minimo consentito (riduzione del 50%) dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, come modificato dal D.M. 8 maggio 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2, applicabile ratione temporis al presente giudizio, tenuto conto del valore della causa di Euro 4.460,45 (tale l’importo complessivo delle cartelle di pagamento oggetto dell’opposizione);

che, in disparte il rilievo che il Tribunale non ha argomentato specificamente sulla riduzione del compenso al di sotto dei minimi, come imposto dal previgente regime (tra le molte, Cass. n. 11601 del 2018; Cass. n. 2386 del 2017), il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, nel testo vigente, applicabile catione temporis al presente giudizio ai sensi del D.M. n. 37 del 2018, art. 6, comma 1, non consente la riduzione inferiore al di sotto dei minimi (“possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria…. la diminuzione (è) in ogni caso non oltre il 70 per cento”); si veda, a conforto della tesi della inderogabilità, il parere del Consiglio di Stato n. 2703/2017 del 27 marzo 2017;

che rimane assorbita la censura relativa alla liquidazione delle spese del grado di appello;

che all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà alla rideterminazione delle spese dei giudizi di merito e provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA