Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9691 del 03/05/2011

Cassazione civile sez. III, 03/05/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 03/05/2011), n.9691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9087-2009 proposto da:

C.A.M. (OMISSIS), CI.GA.

(OMISSIS), CI.VA. (OMISSIS), CI.

P. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ROSSANA

GRILLO, rappresentati e difesi dagli avvocati FIORENTINO SERGIO,

DARIO ANZALONE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

POSTE ITALIANE SPA – POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 29/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, 2^

Sezione Civile, emessa il 18/01/2008, depositata il 19/02/2008;

R.G.N. 1804/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato FIORENTINO SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A.M., proprietaria di un immobile in Palermo, concesso in locazione alla s.p.a. Poste Italiane dal 31 luglio 1996 al 31 luglio 1997, ha convenuto in giudizio la conduttrice, chiedendone la condanna al pagamento del canone fino al 16 marzo 2002, per non avere essa restituito l’immobile, manifestando così l’intenzione di rinnovare il contratto per gli anni successivi. In subordine, ne ha chiesto la condanna al pagamento di un indennità di occupazione.

La società ha resistito, affermando di avere restituito l’immobile – sia pur tramite offerta non formale – fin dal maggio 1998.

Il Tribunale ha accolto la domanda attrice, condannando Poste Italiane a pagare Euro 57.351,51, a titolo di indennizzo.

Proposto appello dalla soccombente, con sentenza n. 29, depositata il 19 febbraio 2008, la Corte di appello di Palermo, in riforma, ha ridotto ad Euro 10.241,34 la somma dovuta dalla conduttrice, ritenendo valida ed efficace l’offerta non formale di restituzione dell’immobile, formulata con lettera 25 maggio 1998.

Con atto notificato il 6.4.2009 la C. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

L’intimata non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto valida ed efficace, al fine di liberare la conduttrice dall’obbligo del pagamento del canone, l’offerta non formale di restituzione dell’immobile, effettuata con lettera 25.5.1998.

1.1..- Il motivo è inammissibile ai sensi degli artt. 360 e 356 bis c.p.c., e art. 366 c.p.c., n. 6.

La ricorrente propone come vizi di motivazione censure che in realtà attengono a violazioni di legge, cioè all’errata applicazione dei principi di cui all’art. 1216 c.c., art. 1209 c.c. comma 2, e art. 1220 cod. civ., sicchè il motivo di ricorso non è specifico nè puntuale, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ..

In secondo luogo il quesito di diritto (“Dica la Corte se la missiva del conduttore datata 25.5.1998 è idonea ad integrare l’offerta non formale di cui all’art. 1220 cod. civ. e quale è il principio di diritto al quale il giudice di merito dovrà attenersi …”) non riveste i requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Trattasi di quesito astratto e generico, poichè non richiama gli estremi della fattispecie da decidere (in particolare il contenuto della lettera citata) e sottopone alla Corte di cassazione non una questione giuridica, ma un accertamento di merito, cioè l’interpretazione di un documento alla luce dell’art. 1220 cod. civ. anzichè enunciare esso stesso la corretta interpretazione che dovrebbe essere adottata, in vece e luogo di quella fatta propria dalla Corte di appello, come prescritto dalla legge per la formulazione del quesito (cfr. per tutte, Cass. civ. S.U. 18 luglio 2008 n. 19811; Cass. civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339).

Il motivo è poi inammissibile perchè non autosufficiente e non conforme all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Nel ricorso non viene riportato il contenuto della lettera 25.5.1998, di cui si censura l’interpretazione, nè viene specificato se il documento sia stato prodotto nel presente giudizio, come sia contrassegnato e come sia reperibile fra gli atti di causa, in violazione del principio per cui il ricorrente deve specificamente indicare i documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).

2.- Parimenti inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. sono il secondo e il terzo motivo, che lamentano la violazione di molteplici norme di legge in tema di locazione e di adempimento delle obbligazioni.

Le proposizioni enunciate come quesiti di diritto sono talmente generiche ed inconferenti da doversi equiparare alla totale mancanza dei quesiti, in quanto il ricorrente si limita a chiedere che la Corte di cassazione accerti la violazione di alcune norme di legge, senza fare alcun riferimento alla fattispecie in esame ed ai principi di diritto enunciati dalla Corte di appello, che si sottopongono a critica (cfr. sulle modalità di formulazione dei quesiti, fra le tante, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420;

Cass. Civ. Sez. Ili, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

3.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1. – Non essendosi costituita l’intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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