Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9690 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23581/2017 proposto da:

C.J., C.P., C.D., nella loro qualità di eredi,

con beneficio di inventario, del sig. C.A.,

M.A.M., in proprio e nella qualità di erede, con beneficio di

inventario del sig. C.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO

IANNOTTA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FEDERICA IANNOTTA;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO SPA, quale procuratore di CASTELLO FINANCE SRL, in

persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 28, presso lo studio dell’avvocato PIETRO

GRECO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO

PAVONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 718/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FEDERICA IANNOTTA;

udito l’Avvocato PIETRO GRECO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

C.A. e M.A.M. proponevano opposizione al precetto con cui Italfondiario, s.p.a., aveva loro intimato il pagamento di una somma di denaro sulla premessa che:

– agiva quale mandataria con rappresentanza di Castello Finance, s.r.l.;

– a seguito di doppia cessione in blocco a norma dell’art. 58 del testo unico bancario, di una serie di crediti in sofferenza “pro soluto”, azionava le obbligazioni nascenti da due decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi emessi anche nei confronti dei precettati, cui era acceduta iscrizione d’ipoteca giudiziale;

gli opponenti deducevano l’erroneità della somma capitale e di quella richiesta a titolo d’interessi;

il Tribunale, per quanto qui ancora rileva, rigettava l’opposizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:

– i motivi di gravame seppure formalmente non rispettosi, tranne quello sulla dedotta mancanza di prova della titolarità del credito, dell’art. 342 c.p.c., quale novellato nel 2012, non impedivano di enucleare l’oggetto delle censure;

– la titolarità del credito, a seguito delle cessioni, non era stata specificatamente contestata in prime cure, ed era stata smentita con la produzione documentale legittimata in appello dall’eccezione sollevata sul punto con il gravame stesso;

– la transazione del 1999, succeduta alle sofferenze debitorie, non aveva carattere novativo per espressa volontà delle parti coerente con i contenuti dell’accordo, ed era stata risolta per pacifico inadempimento, con conseguente azionamento del credito originario;

– la dedotta erroneità nell’imputazione degli intervenuti pagamenti era eccezione nuova e comunque infondata per mancanza di specifica contestazione tempestiva, fermo il mancato assolvimento dell’onere probatorio al riguardo gravante sugli opponenti;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione C.I., C.D., quali eredi, con beneficio d’inventario, di C.A., e M.A.M., articolando cinque motivi, corredati da memoria;

resiste con controricorso, corredato da memoria, Italfondiario, s.p.a.;

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 81,100,112,115,116,167,183,345 c.p.c., artt. 2907,2697, c.c., art. 24 Cost., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:

– la carenza di titolarità attiva del credito era rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio, essendo attinente alla fondatezza della domanda spiegata;

– non erano stati tempestivamente prodotti non solo i decreti ingiuntivi ma anche gli atti di cessione in blocco dei crediti, come necessario tanto più in quanto con l’opposizione esecutiva si era contestato il diritto a procedere alle vie coattive;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1230,1232,1362,1363 c.c., art. 276 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare preliminarmente che la transazione del 1999, ritenuta risolta con conseguente legittimazione ad azionare l’originario credito, aveva invece carattere novativo per sostituzione delle iniziali fonti contrattuali, e configurazione di un’obbligazione pecuniaria a saldo e stralcio dell’intera posizione debitoria iniziale, connotata all’esito da modalità e tempi diversi e incompatibili con i previ titoli;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1456, 1362 c.c. e segg., artt. 115,116 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la clausola risolutiva espressa, la cui operatività era stata presupposta nel precetto e avallata anche dal Tribunale, era inefficace come tale poichè genericamente riferita agli inadempimenti di tutte le obbligazioni contrattuali, in modo tale da legittimare la risoluzione anche per un’omissione infinitesimale di pagamento;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,345 c.p.c., art. 1193 c.c., commi 1 e 2, art. 2697 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:

– gravava sul creditore l’onere di provare le corrette imputazioni di

pagamento contestate con l’opposizione al precetto;

– non vi era prova di quella correttezza posta la mancata produzione dei titoli e degli annessi contratti di cessione di crediti in blocco;

– era stata chiesta e negata, pertanto illegittimamente, l’esibizione della documentazione necessaria e l’esperimento della relativa consulenza officiosa contabile;

– era erroneo il riferimento operato dal Tribunale all’art. 1193 c.c., comma 2, perchè presupponeva una pluralità di debiti verso la stessa persona mentre nel caso l’obbligazione passiva era unica in quanto derivante unitariamente dalla transazione;

– il riferimento normativo effettuato dal Tribunale aveva legittimato l’eccezione di scorretta imputazione, effettuata quindi non tardivamente in appello;

con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 342,346 c.p.c., poichè la Corte di appello, in tesi, avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili per aspecificità le censure svolte davanti alla stessa – diverse da quella inerente al difetto di legittimazione attiva – poi infatti comprese e scrutinate nel merito senza pronuncia ostativa in rito;

Rilevato che:

1. va esaminato dapprima il quinto motivo, per ragioni logiche e stante la correlata eccezione di giudicato sollevata nel controricorso da Italfondiario s.p.a., secondo cui la mancata censura, sul punto, idoneamente rispettosa dei requisiti di cui all’art. 366, c.p.c., avrebbe in questo senso valore assorbente;

il motivo in parola è inammissibile e l’eccezione infondata;

infatti, come anche indicato nel ricorso, la Corte di appello non hai nè pronunciato in dispositivo nè affermato in parte motiva l’inammissibilità dei motivi differenti da quello relativo alla legittimazione attiva;

ciò è agevolmente desumibile dalla lettura della sentenza gravata che:

– inizialmente ha affermato (a pag. 12) l’incoerenza delle menzionate censure con il novellato art. 342 c.p.c., ma ha poi concluso (alla pagina seguente) nel senso che la rilevata vischiosità dei motivi, commisti a mera reiterazione di argomenti svolti in prime cure, non permetteva la declaratoria d’inammissibilità del gravame risultando comunque enucleabile l’oggetto e la finalità dello stesso; non si versa, pertanto, nel caso di dichiarazione negativa in rito con successivo scrutinio nel merito dei motivi di appello – che avrebbe dovuto quindi considerarsi in difetto di “potestas iudicandi” (Cass., Sez. U., 20/02/2007, n. 3840, Cass., 19/12/2017, n. 30393) – essendo stata (sia pur articolatamente) esclusa, infine, la prima;

resta dunque assorbita la questione inerente alla dedotta tardività della produzione documentale effettuata al riguardo dall’appellata, odierna controricorrente;

2. il primo motivo è infondato;

questa Corte (Cass., Sez. U., 16/02/2016, n. 2951, Cass., 15/05/2018, n. 11744) ha chiarito che:

– la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa;

– la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione, da parte del convenuto;

pertanto, sicuramente era possibile il rilievo officioso della discussa carenza, ma altrettanto certamente era doveroso vagliare lo svolgimento di difese “assolutamente incompatibili con la negazione della titolarità del rapporto giuridico dedotto dall’attore” in modo specifico, posto che, sempre secondo la Corte territoriale, a fronte della “puntualissima” affermazione del credito e della sua doppia cessione, con l’opposizione erano state addotti motivi e difese che implicavano un riconoscimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio in questione (pagg. 14-15 della sentenza gravata);

i ricorrenti invocano la giurisprudenza secondo cui l’opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 615 c.p.c., si configura come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti, che non possono essere modificati dall’opponente nel corso del giudizio, fermo restando che l’esistenza del titolo esecutivo costituisce presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all’esecuzione, sicchè il giudice dell’esecuzione ha il potere e dovere di verificare, con effetti endoprocedimentali, l’idoneità del titolo e controllare la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, mentre in sede di opposizione l’accertamento dell’idoneità del titolo medesimo ha natura preliminare rispetto alla decisione dei motivi proposti anche se questi non investano direttamente tale questione (Cass., 28/07/2011, n. 16610);

questo principio di diritto non è però confacente alla fattispecie in scrutinio per la semplice ragione che altro è la verifica del titolo esecutivo e della sua portata, altro l’operatività del principio di non contestazione, la cui dinamica dialettica conduca, come nel caso, a ragionate conclusioni istruttorie afferenti al primo, senz’alcuna incompatibilità logica nè propriamente normativa e, anzi, piena coerenza sistematica;

questa Corte (Cass., 27/06/2018, n. 16904, p.p. 6, 7, 8, 11), del resto, ha affermato tali principi proprio scrutinando l’opposizione esecutiva introdotta da C.A. dopo il pignoramento infine intentato da Italfondiario s.p.a., osservando egualmente che:

– è vero che il giudice dell’opposizione ad esecuzione può sempre rilevare il venir meno del titolo, la sua sussistenza costituendo una condizione dell’azione esecutiva (Cass., 06/09/2017, n. 20868; Cass. 13/03/2012, n. 3977; Cass., 03/02/2015, n. 1925), mentre il giudice dell’esecuzione può sempre compiere anche di ufficio (Cass. 27/01/2017, n. 2043) quegli accertamenti sulla sussistenza delle imprescindibili condizioni dell’azione esecutiva e dei presupposti del processo esecutivo, in mancanza – anche sopravvenuta – dei quali quest’ultimo non può proseguire o raggiungere i suoi fini istituzionali (e va chiuso anticipatamente, a prescindere da ogni espressa previsione normativa di estinzione: così definite le ipotesi di chiusura anticipata già da Cass., 10/05/2016, n. 9501);

– e tuttavia la questione dell’estensione dei poteri di verifica anche ufficiosa da parte del giudice dell’esecuzione delle condizioni dell’azione esecutiva e relativi presupposti processuali indispensabili al raggiungimento di un utile risultato è irrilevante nella presente fattispecie, cui va applicata, in modo corretto, la sopra ricordata giurisprudenza delle Sezioni Unite sui tempi e modi di contestazione della titolarità del diritto vantato “ex adverso”;

– sicchè: da un lato, la peculiarità del rapporto tra processo esecutivo e relativa opposizione implica che detta contestazione debba avvenire per via di azione ad opera di parte opponente e cioè del debitore, sicchè deve necessariamente essere esplicita;

– d’altro lato, in tema di ufficiosa rilevabilità della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, la relativa verifica può compiersi in base agli elementi a disposizione del giudicante, tra i quali rientra la considerazione delle prove dirette – documentali o meno – e di quelle indirette, desumibili dal contegno delle parti, tra cui la condotta processuale dello stesso debitore legittimato alle opposizioni ad esecuzione volte a fare valere quelle carenze e quindi onerato di farlo in via di azione;

nell’arresto è stato quindi affermato il seguente principio di diritto, confacente alla fattispecie: “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un’opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza” (Cass., n. 16904 del 2018, cit., pag. 9);

3. il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;

i ricorrenti censurano la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui la transazione in discussione non ha avuto valore novativo;

la Corte territoriale, confermando la pronuncia di prime cure, ha tratto la conclusione da plurimi elementi istruttori:

– l’espressa affermazione delle parti per le quali nel caso d’inadempimento il creditore avrebbe “riacquistato immediatamente piena libertà di agire giudizialmente per il recupero coattivo dell’intero credito vantato”, ovvero di quello originario (pag. 16 della sentenza di appello);

– la circostanza per cui il rapporto generato dalla transazione si aggiungeva a quello originario senza sostituirsi allo stesso, “perdurando le garanzie ipotecarie sino all’adempimento dell’accordo” (pag. 17);

va premesso che per esserci transazione novativa è necessario non solo che l’accordo raggiunto dalle parti disciplini oggettivamente per intero il nuovo rapporto negoziale, ma anche, sul piano soggettivo, la sussistenza di una specifica volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente così estinto, sicchè di tale contratto sono elementi essenziali l’aliquid novi”, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione ovvero del titolo del rapporto, al pari delranimus novandi” consistente nell’inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova (cfr., da ultimo, Cass., 13/03/2019, n. 7194);

ciò posto, la ricostruzione della volontà negoziale delle parti è avvenuta, da parte di entrambi i giudici di merito, con legittima quanto diffusa valorizzazione dei descritti elementi accertati e vagliati in fatto;

escluso pertanto il vizio di sussunzione del fatto quale accertato nella fattispecie legale in esame, va osservato che le censure afferenti all’ermeneutica contrattuale non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass., 28/11/2017, n. 28319, Cass., 27/06/2018, n. 16987);

nella fattispecie in scrutinio, i ricorrenti mirano proprio a proporre una ricostruzione negoziale diversamente plausibile, e peraltro neppure conclusivamente convincente stante l’evidente finalità complessiva di definire a stralcio l’esposizione debitoria ferma la perduranza, fino all’incasso, delle ipoteche, e l’esplicita indicazione che in caso di risoluzione del sopravvenuto accordo sarebbero stati azionati i crediti originari, con clausola che altrimenti, nella prospettiva di parte ricorrente, sarebbe in sostanza impossibile da confezionare utilmente;

in questa cornice anche il riferimento agli avalli previsti dalla transazione – indicati dai ricorrenti come decisive innovazioni soggettive, ma infatti parimenti contestati, se così letti, dalla società controricorrente, perchè privi di accertato effetto liberatorio – si risolve in un inammissibile tentativo di ottenere una rilettura istruttoria ovvero un sindacato sulla sufficienza motivazionale non solo inibito dal novellato e applicabile art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., Sez. U., 07/042014, n. 8053 e succ. conf.), ma ancor prima precluso, nell’ipotesi, dal divieto in rito stabilito dall’art. 348 ter c.p.c.,. comma 5;

eguali principi sono stati affermati da questa Corte nell’arresto sopra ricordato (p.2) concernente l’opposizione all’esecuzione introdotta da C.A. dopo il pignoramento (Cass., n. 16904 del 2018, cit., p.p.14, 15, 16);

4. il terzo motivo è infondato;

la clausola risolutiva espressa in questione è stata motivatamente quanto correttamente valutata dalla Corte territoriale come non di stile, poichè seppure riferita all’inadempimento di tutte le obbligazioni pattuite con la transazione, è stata ritenuta, anche in tal caso in fatto e con ricostruzione dell’assetto negoziale non sindacabile, univocamente correlata a individuabili obbligazioni passive, nella specie due, quella di pagamento e di rinuncia ai giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi cui erano sottesi gli originari crediti (pag. 19 della sentenza; in analogo senso Cass., n. 16904 del 2018, cit., pag. 14);

ne deriva che la giurisprudenza evocata dai ricorrenti sulla necessità che tale clausola si correli a specificate – e quindi determinabili – obbligazioni, pena la sua invalidità (Cass., 27/01/2009, n. 1950, cui “adde” Cass., 11/03/2016, n. 4796), non si attaglia al caso di specie;

quanto, poi, al fatto che si legittimerebbe così una risoluzione anche per un inadempimento nel pagamento di un solo centesimo a fronte di obbligazioni per milioni di Euro, l’affermazione prova chiaramente troppo, trattandosi della futura ed eventuale valutazione della sussistenza, o meno, di un reale inadempimento dell’obbligazione di pagamento;

infine, sul punto, il riferimento del ricorso (pag. 54) al fatto che la creditrice avrebbe rinunciato a far valere la clausola con missiva e per proroghe successive dei termini di pagamento, è deduzione manifestamente inammissibile sia per la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, quanto ai contenuti dei documenti richiamati, sia perchè deduzione, peraltro a base fattuale, che non si dimostra di aver coltivato nelle fasi di merito, e come tale nuova in questa sede;

5. il quarto motivo è infondato;

va premesso che:

a) per nomofilachia costante, nel giudizio di opposizione esecutiva gli oneri di parte attrice spettano all’opponente e non alla parte opposta (Cass., 28/06/2019, n. 17441);

b) in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli invocati artt. 115 e 116 c.p.c., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev’essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 12/10/2017, n. 23940), ferma l’inammissibilità di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5;

c) ciò posto, la violazione dell’art. 116 c.p.c., è idonea a integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, al contrario, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; mentre la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33);

d) analogamente, la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura solamente quando il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onere in parola a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass., Sez. U., n. 16598 del 2016, cit., pag. 35);

ora, risulta evidente che, con le censure del ricorso, non vengono allegate violazioni degli artt. 115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., rientranti nei perimetri ricostruiti;

quanto al tema delle imputazioni di pagamento va in particolare evidenziato che la Corte territoriale (pag. 21-23 della sentenza), richiamando quanto statuito dal Tribunale, ha accertato che da una parte gli opponenti non avevano provato, ottemperando all’onere attoreo come visto loro proprio, la scorrettezza delle imputazioni, da riferire dunque non all’obbligazione transattiva risolta bensì ai rapporti originari; dall’altra che, a seguito dell’opposizione, la creditrice aveva effettuato i conteggi, ridotto la pretesa, e dettagliato imputazioni cui era stato solo contrapposto che la transazione non prevedeva criteri sul punto sicchè le imputazioni sarebbero state arbitrarie;

i meccanismi processuali del ricostruito onere probatorio di parte opponente, e della correlata allegazione congrua – rispetto al rapporto originario accertato come legittimamente in essere – e quindi idoneamente specifica, superano, perciò, la questione della tardività dell’eccezione ex art. 1193 c.c.;

6. spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali della controricorrrente liquidate in Euro 15.200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, se e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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