Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9690 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 9690 Anno 2015
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORDINANZA
fArT=Z-_, Locx.5 – -t-ORA A

sul ricorso RG. n. 16610/2009

proposto da:

– Studio Odontoprotesico s.r.l. in liquidazione, società cancellata dal registro delle
imprese in data 10 gennaio 2006, in persona del liquidatore legale rapp.te “pro tempore”,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giuseppe Marini che lo rappresenta e
difende unitamente all’avv. Loris Tosi per procura speciale apposta in margine al
ricorso;
– ricorrente contro
– Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è
rappresentato e difeso ex lege;
– resistente e
RG. n. 16610/2009
ric. Studio Odontoprotesico s.r.l. c/ Ag.Entrate +1

C’r Stefano O ivieri
,

Data pubblicazione: 13/05/2015

- Equitalia Polis s.p.a. in persona del responsabile pro tempore per la Provincia di
Venezia , Sig. Stefano Gobbato, giusta procura speciale Notaio Sabatino Santagelo in
data 31.7.2009 rep. 53217, elettivamente domiciliata in Roma via Camozzi 1 presso lo
studio dell’avv. Adriano Giuffrè che la rappresenta e difende per procura speciale a
– resistente e ricorrente incidentale per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez.
22 , depositata in data 16.5.2008 n. 18;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.9.2014 dal
Consigliere dott. Stefano Olivieri;
udito per la Agenzia fiscale l’avvocato dello Stato Bruno Dettori;
udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Immacolata Zeno
che ha concluso per la inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale

Premesso

– che la verifica della corretta instaurazione del rapporto processuale in quanto
attinente alla regolare costil ti/ione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da
inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è file\

anche di

(Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008)
Rilevato

– che nei confronti di Studio Odontoprotesico s.r.l. veniva emessa cartella di
pagamento, avente ad oggetto la liquidazione di somme dovute a titolo IVA, per
gli anni dal 1993 al 1995, relative ad avvisi di accertamento divenuti definitivi
– che detta società, posta in liquidazione, risultava soccombente in entrambi i gradi
del giudizio relativo alla opposizione proposta avverso la cartella di pagamento
2
RG. n. 16610/2009
ric. Studio Odontoprotesico s.r.l. c/ Ag.Entrate +1

C
Stefa

el.
livieri

margine del controricorso e ricorso incidentale ;

- che avverso la sentenza di appello in data 16.5.2008 n. 18 della CTR del Veneto,
ha proposto ricorso per cassazione “Società Studio Odontoprotesico s.r.l. in
liquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 10 gennaio 2006, già
con sede in S. Maria di Sala (VE), via Roma 2, con CF e P.IVA 01815040272,
nella persona del liquidatore legale rappresentate “pro tempore” Sig. Mario
Semenzato

rappresentata e difesa nel presente giudizio dal Prof Avv. Loris

presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma via Monti Parioli 48….”,
che hanno resistito con controricorso la Agenzia delle Entrate ed Equitalia Polis
s.p.a. (già Gest Line s.p.a.) e quest’ultima ha proposto anche ricorso incidentale
condizionato, atti notificati presso il difensore domiciliatario
– che, la procura speciale apposta a margine del ricorso principale risulta conferita
da “Mario Semenzato in qualità di liquidatore legale rappresentate “pro
tempore” della Società Studio Odontoprotesico s.r.l. in liquidazione, cancellata
dal registro delle imprese in data 10 gennaio 2006….”

Considerato

che l’art. 2495 c.c. introdotto dall’art. 4 del Dlgs 17.1.2003 n. 6, con efficacia a
decorrere dall’1.1.2004, riconduce alla cancellazione dal registro delle imprese
l’effetto estintivo del soggetto di diritto (società di capitali), con conseguente
venir meno di qualsiasi potere di rappresentanza in capo alle persone fisiche già
titolari di organi od incarichi societari (rapp.te legale, liquidatore, ecc.: cfr. Corte
eass. Sez. 3, Sentenza n. 9032 del 15/04/2010; id. Sez. 1, Sentenza n. 20878 del
08/10/2010; da ultimo Corte cass. SS.UU. 12.3.2013 nn. 6070-6072; Corte cass. Sez. 1,

Sentenza n. 16751 del 04/07/2013)

– che, pertanto, nella evidente incoerenza, che emerge dal ricorso principale e dalla
relativa procura speciale, della spendita di poteri rappresentativi di un soggetto
che risulterebbe già estinto, occorre verificare se la società già in liquidazione sia
stata effettivamente cancellata dal registro delle imprese

3
RG. n. 16610/2009
ric. Studio Odontoprotesico s.r.l. c/ Ag.Entrate +1

Co
Stefano O1F#ieri

Tosi del Foro di Venezia e dal Prof Avv. Giuseppe Marini del Foro di Roma

4

che, risultando dal ricorso principale che la società in liquidazione aveva “già”
sede legale in Santa Maria di Sala (prov. Venezia), occorre quindi acquisire
presso la locale CCIAA di Venezia l’estratto del registro delle imprese

P.Q.M.

La Corte:
riserva la decisione, mandando alla Cancelleria per l’acquisizione presso la
C.C.I.A.A. di Venezia dell’estratto del registro delle imprese relativo a Studio
Odontoprotesico s.r.l. in liquidazione
assegna alle parti ed al Pubblico Ministero termine di giorni 40 dalla
comunicazione della presente ordinanza per il deposito di eventuali osservazioni
in ordine alla questione rilevata di ufficio.
Così deciso nella camera di consiglio 22.9.2014

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