Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9690 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/04/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 13/04/2021), n.9690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22498-2019 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

FONTANELLA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 13578/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 26/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa

Picaroni.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che G.R. ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, pubblicata il 26 giugno 2019, che ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla medesima G. avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 20060 del 2018, pubblicata in data 11 giugno 2018, limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, e nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione;

che il Tribunale ha rideterminato le spese del giudizio di primo grado in Euro 300,00 per compenso ed Euro 125,00 per spese, oltre accessori;

che la liquidazione è oggetto di censura;

che l’intimata Agenzia delle entrate non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è fondato;

che la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, e tabelle allegate, nonchè dell’art. 91 c.p.c.;

che la liquidazione di Euro 300,00 per onorari, riferita al primo grado di giudizio, risulta inferiore al minimo consentito dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, come modificato dal D.M. 8 maggio 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2, applicabile ratione temporis al presente giudizio, tenuto conto del valore della causa di Euro 3.968,61 (tale era l’importo complessivo delle cartelle di pagamento oggetto dell’opposizione);

che, in disparte il rilievo che il Tribunale non ha argomentato specificamente sulla riduzione del compenso al di sotto dei minimi, come imposto dal previgente regime (tra le molte, Cass. n. 11601 del 2018; Cass. n. 2386 del 2017), il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, nel testo vigente, applicabile ratione temporis al presente giudizio ai sensi del D.M. n. 37 del 2018, art. 6, comma 1, non consente la riduzione inferiore al di sotto dei minimi (“possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria…. la diminuzione (è) in ogni caso non oltre il 70 per cento”); si veda, a conforto della tesi della inderogabilità, il parere del Consiglio di Stato n. 2703/2017 del 27 marzo 2017;

che all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà alla rideterminazione delle spese dei giudizi di merito e provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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