Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9689 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17497/2017 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADALBERTO, 6

SC. F, presso lo studio dell’avvocato O.G., difensore di

sè medesimo;

– ricorrente –

contro

BANCO DI NAPOLI SPA;

– intimato –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio

dell’avvocato CLEMENTINA PULLI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, EMANUELA

CAPANNOLO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5001/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 02/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

O.G. proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale di Napoli esponendo che:

il Banco di Napoli s.p.a., già terzo pignorato in una procedura esecutiva ai danni dell’I.N.P.S., aveva proposto opposizione avverso l’atto di precetto notificato ad istanza del creditore assegnatario, odierno deducente, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito e l’illegittima notifica dell’intimazione e dell’assegnazione;

il giudice di pace aveva accolto l’opposizione;

il Tribunale di Napoli, presso cui il deducente appellava la decisione, dichiarava inammissibile il gravame;

il ricorso per cassazione risulta articolato in due motivi;

il Banco di Napoli s.p.a. e l’I.N.P.S. non hanno svolto attività difensiva;

Rilevato che:

la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica e in coerenza con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011;

in via preliminare dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per mancata asseverazione autografa della relata di notifica via p.e.c. della sentenza, decisiva per la tempestività del ricorso, non operando il mancato disconoscimento della stessa da parte degli intimati in quanto restati tali (Cass., Sez. U., 25/03/2019, n. 8312);

in ogni caso il ricorso sarebbe stato inammissibile, in quanto privo dell’esposizione, ancorchè sommaria, dei fatti di causa, sostituita dalla mera riproduzione meccanica degli atti dei giudizi dr merito, in specie delle decisioni e dell’atto di appello: lo stesso, quindi, non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

infatti, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass., Sez. U, Sentenza 11/04/2012, n. 5698; Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754; cfr., per un precedente specifico in termini, Cass., 24/09/2019, n. 23624; cfr. anche Cass., 08/08/2018, n. 20674 e Cass., 18/06/2018, n. 15968);

peraltro i due motivi, il primo afferente alla pretesa inapplicabilità dell’art. 339, c.p.c., alle opposizioni all’esecuzione nuovamente appellabili ex L. n. 69 del 2009, ovvero in subordine per motivazione apparente sulla non deduzione dei motivi di limitata appellabilità, e il secondo sull’inapplicabilità del termine annuale per l’esazione di cui del D.L. n. 1996 n. 669, art. 14, comma 1 bis, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3, lett. a), convertito dalla L. n. 326 del 2003, in vigore dal 25.11.2003, sarebbero stati entrambi inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, come emerge rispettivamente da Cass., 24/09/2019, n. 23623 e, sul secondo profilo, in termini, da Cass., 06/06/2019, n. 15316 e Cass., 06/06/2019, n. 15315);

non si provvede sulle spese, poichè in questa sede le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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