Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9689 del 23/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9689
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26539/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
VILLA CLELIA PALACE SRL, in persona dell’Amministratore Unico e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato TIGANI SAVA
BONTEMPI VACCARO, rappresentata e difesa dall’avvocato VACCARO
Valentina, giusta procura speciale per atto Notaio Camilla De Martino
di Roma del 9/12/08, rep. n. 24103, allegata in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 212/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA del 6/06/07, depositata il 18/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza del 18/9/2007 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva il gravame interposto dall’AGENZIA delle ENTRATE Roma (OMISSIS) nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di accoglimento dell’opposizione spiegata dal contribuente società VILLA CLELIA PALACE s.r.l in relazione ad avviso di accertamento emesso a titolo di IVA per l’anno d’imposta 2000.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso la società VILLA CLELIA PALACE s.r.l..
Con il 1^ MOTIVO la ricorrente denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il motivo dovrà essere accolto, in quanto si appalesa fondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, risponde ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (da ultimo v. Cass., 8/1/2009, n. 161).
Orbene, laddove risulta affermato che l’Ufficio aveva accertato per l’anno 2000 una maggiore imposta di L. 878.428.000 richiedendo la restituzione di L. 860.000.000 liquidato a favore del contribuente che ne aveva chiesto il rimborso. Come rilevato in primo grado con decisione ampiamente motivata e condivisa da questa Commissione, il credito IVA era originato dagli acquisti necessari per la realizzazione con apposito accesso. Quanto alla riduzione degli utili, come rilevato in primo grado, gli stessi sono compatibili con il difettoso funzionamento degli impianti alberghieri dimostrati nel corso di una causa civile, il suindicato principio appare invero disatteso.
Dell’impugnata sentenza (assorbiti il restante motivo con il quale la ricorrente denunzia omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) s’imporrà pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, perchè facendo del medesimo applicazione proceda a nuovo esame”;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori della parte costituita;
rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;
vista la memoria presentata dalla controricorrente;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni dalla controricorrente esposte nella memoria, sostanziantesi nella dedotta sufficienza ed idoneità della motivazione dell’impugnata sentenza;
ritenuto che deve essere pertanto accolto il 1^ motivo di ricorso, assorbito il 2^, con conseguente rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, facendo applicazione del principio richiamato nella relazione, procederà a nuovo esame, e provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1^ motivo di ricorso, assorbito il 2^. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010