Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9689 del 22/04/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 9689 Anno 2013
Presidente: PREDEN ROBERTO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

Data pubblicazione: 22/04/2013

SENTENZA

sul ricorso 10568-2012 proposto da:
CARDAMONE PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DI
GIOIA GIOVANNI CANDIDO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ACQUARONE ROBERTA, ACQUARONE
LORENZO, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –

contro

ULLO ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO
MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato TEDESCHINI
FEDERICO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GRANARA DANIELE, per delega a margine del

– controricorrente contro

COMUNE DI AMEGLIA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 547/2012 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata il 02/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;
uditi gli avvocati Lorenzo ACQUARONE, Daniele GRANA; è
anche presente l’avvocato Federico PARDINI che non
viene ammesso alla discussione orale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

controricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con deliberazione consiliare n. 16 del 2004 il Comune di Ameglia dispose procedersi alla
vendita a trattativa privata di un terreno sul mare,facente parte del proprio patrimonio
disponibile,aderendo alla richiesta di Pasquale Cardamone, conduttore di una parte del fondo e
proprietario di un limitrofo fabbricato.
Avverso tale atto il controinteressato Rosario Ullo, proprietario di un fondo confinante e
concessionario di un finitimo arenile, deducendo l’illegittimità della procedura seguita,propose
al Tribunale Regionale Amministrativo della Liguria ricorso per l’annullamento,che,nella
resistenza del Cardamone e del Comune di Ameglia,venne accolto con sentenza n. 380 del 2008,
per ravvisata violazione dell’art. 41 R.D. n. 827 del 1924,essendo stata la vendita in questione
deliberata fuori della ricorrenza di alcuna delle tassative ipotesi prevedenti l’adozione della
trattativa privata.
Appellata sia dal Cardamone,sia dal Comune di Ameglia,nella resistenza dell’Ullo,la suddetta
decisione, previa riunione dei ricorsi, venne confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.
547 del 2 febbraio 2012,riaffermando in particolare la giurisdizione del giudice amministrativo
sull’essenziale considerazione che,poco rilevando che oggetto della dismissione fosse un
immobile appartenente al patrimonio disponibile dell’ente territoriale, “la deliberazione n. 16
del 27.4.2004 del Comune di Ameglia si era autolimitata..,escludendo il ricorso alla alienazione
del bene con applicazione del diritto comune”,sicchè la scelta di ricorrere alla trattativa privata
non era stata legittimamente effettuata in base alle stesse disposizioni che la regolano,come
correttamente evidenziato dal primo giudice,rilevando la non ricorrenza di alcuna delle ipotesi
eccezionali in cui la stessa era consentita.
Avverso tale sentenza il Cardamone ha proposto,ai sensi dell’art. 362 co. 1 c.p.c., ricorso per
cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione,illustrato con successiva memoria.
Ha resistito l’Ullo con rituale controricorso,depositando successiva memoria illustrativa,

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Per il Comune di Ameglia è stata depositata in data 19.3.2007 una irrituale “memoria di
costituzione” redatta in forza di mandato a margine,tenuto conto della cui invalidità,in quanto
non conferito con atto pubblico o con scrittura privata autenticata,come richiesto dall’art. 83 co.
2 c.p.c.,né con atto rientrate tra quelli tassativamente previsti dal comma terzo dell’articolo
medesimo (nel testo originario,ancora nella specie applicabile ratione temporis, previgente alle

4.7.2009),i1 difensore non è stato ammesso alla discussione in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione dei principi regolanti la attribuzione alla
giurisdizione in ordine all’attività privatistica svolta dai Comuni nelle ipotesi di alienazione di
beni immobiliari appartenenti al proprio patrimonio disponibile”
Premesso che il suolo in questione,originariamente demaniale,era stato trasferito dallo
Stato,previa sdemanializzazione, nell’anno 1981 al Comune di Ameglia e che quest’ultimo,in
attesa dell’ eventuale,mai avvenuta,destinazione a strada pubblica da realizzarsi entro venti anni,
lo aveva,con relativa clausola risolutiva,locato al Cardamone,si deduce che,trascorso il ventennio
l’ente proprietario sarebbe stato libero di alienare secondo le ordinarie regole civilistiche il
bene,in quanto facente parte del suo patrimonio disponibile.
Tale natura avrebbe comportato, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di questa
Corte,ed anche da quella del C.d.S., l’assenza di obblighi della P.A. proprietaria,in quanto agente

iure privatorum,di osservare particolari procedure pubblicistiche concorsuali al fine della scelta
dell’acquirente,che nella specie si sarebbe legittimamente orientata verso chi da anni deteneva il
piccolo fondo in virtù di un contratto,altrettanto legittimamente instaurato in regime privatistico,
(anche per finalità sociali,in considerazione dell’esigenza di consentire alla figlia del Cardamone,
portatrice di handicap,la disponibilità di uno spazio aperto per lo svolgimento di attività
ludiche),potendo addirittura vantare un diritto di prelazione ex art. 3 co.1 bis D.L.31.10.1990 n.

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modifiche apportate dall’ari 45 co. 9 L. 69/09 ed applicabili ai giudizi instaurati a partire dal

310, per di più offrendo un prezzo,di E 15.000,00,superiore a quello di mercato,di circa E
14.000,00,stimato dall’Agenzia del Territorio.
§ 2. Le censure sono infondate.
I giudici amministrativi sono stati chiamati a decidere non su una controversia relativa ad un atto
di gestione, adottato iure privatorum,del bene, appartenente al Comune in regime (come è
pacifico) di patrimonio disponibile, bensì a stabilire se legittimamente o meno l’ente territoriale
avesse proceduto alla scelta del contraente della futura vendita dello stesso.
Tale scelta,atto prodromico alla stipulazione del negozio di diritto privato comportante il
trasferimento del bene,in quanto relativa ad un momento antecedente all’instaurazione del
rapporto civilistico,attinente al procedimento formativo della volontà dell’ente ed alla relativa
autorizzazione conferita all’organo rappresentativo dello stesso,è stata adottata nelle forme di
una delibera consiliare,vale a dire con un tipico atto amministrativo che,in quanto tale,non
avrebbe potuto essere che impugnato,dagli eventuali controinteressati,portatori in tale fase di
interesse legittimi (non diversamente dal soggetto nei confronti del quale la scelta era stata
indirizzata),davanti al giudice naturale,costituito,per siffatti rapporti,dal Tribunale Regionale
Amministrativo competente, cui soltanto era demandato il compito di stabilire se fosse
consentito o meno nella fattispecie procedere all’alienazione,del bene,ancorchè rientrante nel
patrimonio disponibile del Comune, senza ricorrere ad un procedimento ad evidenza pubblica.
Al riguardo queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di precisare che, nei casi in cui si assuma
che,da parte dell’amministrazione si sia illegittimamente proceduto alla scelta di un contraente
con il metodo della trattativa privata,così sacrificando l’interesse che altra parte avrebbe avuto a
partecipare ad un procedimento concorsuale a tal fine previsto,la controversia instaurata da tale
soggetto controinteressato,con l’impugnativa del relativo provvedimento,spetta al giudice
amministrativo (v. S.U. n. 2638 dell’8.2.2006,conf. n. 11619/98).
Compito di questa Corte,investita del ricorso ex art. 362 co.1 c.p.c.,non è dunque quello di
stabilire se il Comune di Ameglia potesse o meno alienare a trattativa privata il terreno in
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questione al Cardamone,ma semplicemente di stabilire se il T.A.R., prima, ed il C.d.S. poi„nel
pronunziarsi sull’impugnativa del controinteressato Ullo avverso la scelta in questione operata
dal Consiglio Comunale di Ameglia,avessero ecceduto dai limiti della loro giurisdizione,
invadendo quella del G.0.51 che è da escludersi,sulla scorta delle considerazioni che precedono.
Quanto al vantato diritto di prelazione,la cui valutazione risulta estranea al provvedimento

sussistenza o meno dello stesso,trattasi di questione, altrettanto esulante dal giudizio demandato
a questa Corte,cui spetta soltanto di stabilire l’osservanza da parte del giudice a quo dei principi
in tema di riparto della giurisdizione,che rimane impregiudicata dalla decisione del G.A.,

impugnato,come ha dato atto il giudice amministrativo di appello, senza pronunziarsi sulla

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restando salva la facoltà del Cardamone di far valere l’eventuale suo diritto in sede di
giurisdizione ordinaria, ove all’esito del procedimento ad evidenza pubblica, ritenuto necessario
dal C.d.S.,i1 suolo dovesse risultare alienato ad altro soggetto.
§ 3. Il ricorso va,conclusivamente,respinto.
§ 4. Giusti motivi,infine,in considerazione delle particolari esigenze,in precedenza indicate,che
hanno orientato la scelta del Comune di Ameglia ad alienare il suolo al Cardamone, comportano
la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P. Q .M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso a sezioni unite,in Roma il 26 marzo 2013.

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