Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9689 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 13/04/2021), n.9689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27861-2019 proposto da:

L.F., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvio

Trani e Giovanna Di Santo;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato

Giovanna Antida Vitagliano Moccia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3539/2019 della Corte d’appello di Napoli,

depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– L.F. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ha rigettato il gravame proposto dalla ditta individuale Edilizia Mediterranea, di cui era titolare, cessata nel corso di causa;

– il processo trae origine dal decreto ingiuntivo per il saldo di lavori, ottenuto dalla ditta Edilizia Mediterranea nei confronti del Condominio di (OMISSIS);

– quest’ultimo proponeva opposizione al decreto;

– nel giudizio si costituiva la ditta opposta e l’adito Tribunale di Napoli accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo;

– il primo giudice statuiva che l’importo non era dovuto, in parte, per lo scomputo della penale da ritardo calcolata in oltre 150 giorni e, in parte, per l’inadempimento della ditta all’obbligazione concernente la stipula di polizza fideiussioria quinquennale a decorrere dal collaudo della opera;

– proposto gravame dalla ditta soccombente la Corte d’appello di Napoli rigettava l’impugnazione;

– la corte territoriale ha ritenuto corretta l’interpretazione fronita dal primo giudice sul contratto di appalto, art. 13, in ordine all’applicazione della penale per il ritardo nella consegna delle opera, il cui complessivo importo è stato scomputato da quanto richiesto con il decreto ingiuntivo;

– inoltre, la corte territoriale ha ritenuto corretta l’interpretazione operata dal primo giudice del contratto, art. 14, con riguardo al rimborso delle spese sostenute dalla ditta in casi di sospensione e proroga dei lavori;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Condominio;

– la relatrice ha formulato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proposta di rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il Collegio condivide la proposta della relatrice;

– il primo motivo, con cui si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., per l’errato calcolo dei giorni di ritardo 154 e non 156 gg lavorativi, ai fini della riduzione sull’importo dovuto, nonchè l’omessa considerazione dei 62 giorni di sospensione feriale, è infondato;

– la corte territoriale ha motivato dando atto della corretta interpretazione della previsione del contratto, artt. 13 e 14, e recependo il conteggio così formulato, rispetto alla nuova data di termine dei lavori ed alla luce delle sospensioni previste e di cui si dava atto nella relazione della D.L., e nella documentazione allegata;

– non può, quindi, trovare ingresso con il dedotto vizio l’eventuale errato conteggio materiale di giorni, nè l’omesso motivato conteggio di giorni di sospensione feriale;

– il secondo motivo, con cui si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., sull’inadempimento contrattuale, consistito nell’accensione anticipata della fideiussione sull’immobile e con assicuratore cancellato dall’elenco degli intermediatori finanzariari, nonchè sulla determinazione del danno risarcibile, è inammissibile;

– la censura non indica i principi di diritto asseritamente violati o falsamente applicati ma si concentra sulla valutazione dell’inadempimento contrattuale e delle sue conseguenze, circostanze che costituiscono espressione dell’apprezzamento del giudice del merito e che sono inammissibili in cassazione nei termini formulate dal ricorrente;

– l’esito sfavorevole di entrambi i motivi comporta il rigetto del ricorso e, in applicazione della soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente che liquida in Euro 4100,00 per compensi oltre Euro 200,00 per spese nonchè 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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