Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9688 del 23/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9688
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24544/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
D.F.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 108/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 3/05/07, depositata il 24/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 24/9/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva il gravame interposto dalla Agenzia delle Entrate di Benevento nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento di accoglimento dell’impugnazione proposta Sig. D.F.M. del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 1999 al 2002, in qualità di ingegnere.
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con i quali denunzia “difetto di motivazione”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
E’ stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori della parte costituita;
La ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;
Il P.G. ha condiviso la relazione.
Diversamente da quanto osservato nella relazione, il Collegio ritiene che vada accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
Osserva che, a fronte della censura proposta dall’Ufficio avverso la sentenza del giudice di primo grado in base alla quale l’esistenza nel caso di un’autonoma organizzazione imprenditoriale di cui si è avvalso il contribuente si trae dall’ammontare dei beni strumentali, dalle quote di ammortamento e dai compensi per lavoro dipendente quali risultanti dalle interrogazioni dell’anagrafe tributarie relative agli anni d’imposta in questione, il giudice dell’appello nulla ha argomentato in proposito, limitandosi ad affermare di desumere la sostanziale inconsistenza nel caso dell’elemento organizzativo dalla prodotta “documentazione (Mod. Unico, quadro RE) comprovante lo svolgimento dell’attività professionale di ingegnere, senza dipendenti e senza alcuna forma di organizzazione autonoma”.
Il Collegio ritiene a tale stregua fondata la doglianza della ricorrente secondo cui la “sentenza rimane generica e priva di concreta corrispondenza con le deduzioni dell’appellante” Ufficio, e in particolare con la dedotta (nell’atto di appello) emergenza dalle risultanze probatorie non solo dell'”esistenza di una auto- organizzazione che caratterizza l’attività del professionista”, ma anche di “una etero-organizzazione”, atteso che “l’interessato disponeva non solo di beni strumentali, ma ha anche scaricato spese per ammortamenti, oltre ad altre spese documentate che solo chi è autonomamente organizzato ha diritto a portare in detrazione, oltre alla circostanza che i compensi dichiarati per gli anni oggetto della controversia ammontano complessivamente a più di un miliardo di lire”.
All’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, consegue la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, per nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010