Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9688 del 22/04/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 9688 Anno 2013
Presidente: PREDEN ROBERTO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

Data pubblicazione: 22/04/2013

SENTENZA

sul ricorso 10433-2012 proposto da:
FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. – BOLOGNA FIERE,
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180,
presso

lo studio del1’aviR5CatO

SANINO MARIO,

che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati AICARDI
NICOLA, CAIA GIUSEPPE, per delega a margine del

ricorso;
– ricorrente contro

FEMFERT PETER, anche nella qualità di titolare e
rappresentante legale della DIE GALERIE GMBH,

41, presso lo studio dell’avvocato BOVELACCI CAMILLA,
rappresentato e difeso dall’avvocato SCAVONE ANGELO,
per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6835/2011 del CONSIGLIO DI
STATO, depositata il 27/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;
uditi gli avvocati Nicola AICARDI, Angelo SCAVONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato 1’11.11.2009 alla società “Fiere Internazionali di Bologna s.p.a —
Bologna Fiere” (di seguito,per brevità,”Bologna Fiere” ),la società tedesca ” Die Galerie
GmbH”,con sede in Francoforte, adì nei confronti della predetta il Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Emilia — Romagna, impugnando,per la ritenuta natura di atto amministrativo

comunicato l’esclusione dalla manifestazione fieristica dell’anno 2010.
Resistette l’intimata,tra l’altro e pregiudizialmente contestando la giurisdizione del G.A.,
eccezione che venne accolta dall’adito T.A.R. con sentenza n. 2045 del 23.11.2009,
dichiarando per tale ragione inammissibile il ricorso.
Ma a seguito dell’appello della società tedesca, resistito dalla “Bologna-Fiere”,i1 Consiglio di
Stato,con sentenza n. 6835 del 18.11.2011,pubblicata il 27.12.2011,ritenuta la natura di
organismo di diritto pubblico della società resistente, in quanto preposta alla organizzazione di
eventi (quelli fieristici) di interesse generale,trascendenti “quello propriamente commerciale”,e
soggetta,per previsioni statutarie,a1 controllo di gestione da parte degli enti pubblici territoriali
(Regione,Provincia e Comune) interessati,ha accolto il gravame e,dichiarata la giurisdizione
del giudice amministrativo iha rimesso la causa a quello di primo primo grado.
Contro tale sentenza la “Bologna Fiere” ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato
in data 20.4.2012,cui ha fatto seguito in data 21.6.2012 la notificazione di un secondo
ricorso,di contenuto identico (salvo quanto si dirà in parte motiva) al precedente.
All’uno ed all’altro ricorso ha resistito,con rispettivi controricorsi,la “Die Galerie GmbH”.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Vanno anzitutto esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente.
§ 1.1.Con una prima eccezione si deduce l’inammissibilità del ricorso,in quanto tardivamente
proposto,in relazione al termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza
1

inficiato da vari vizi di legittimità, la nota in data 7 /9/2009 con la quale la medesima le aveva

impugnata,sostenendosi che,vertendosi in materia di contratti pubblici,debba applicarsi il
dimezzamento del termine ordinario semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. ,ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 92 co. 3 e 119 co. 2 del codice del processo amministrativo.
L’eccezione è infondata,per un duplice ordine di ragioni:
a) non chiarendosi,con il generico,non meglio motivato,assunto,secondo cui il ricorso sarebbe

del c.p.a (Dlgs.n. 104 del 2010,come integrato dal Dlgs n. 273 del 2011) prevede il “rito
abbreviato comune a determinate materie”,quella in questione dovrebbe specificamente
rientrare,riconducibiltà che, dal raffronto della fattispecie con il tassativo elenco contenuto
dalla citata disposizione speciale sotto le lettere da a) ad m quater ), non si evidenzia;
b) perché il comma 7 dell’art. 119 citato,secondo cui “le disposizioni del presente articolo si
applicano anche nei giudizi di appello,revocazione e opposizione di terzo”,implicitamente,
ma inequivocamente (in base al ben noto canone ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi noluit
non dixit ),denota l’intenzione del legislatore di non volere assoggettare anche il giudizio
per cassazione (pur essendo il relativo ricorso,”per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”,
elencato dall’art. 91 c.p.a tra i mezzi d’impugnazione avverso le sentenze dei giudici
amministrativi) al regime speciale del rito abbreviato, previsto per le materie indicate,a
differenza delle rimanenti impugnazioni tipiche;dal che consegue che ai ricorsi di
legittimità in questione restano applicabili gli ordinari e generali termini previsti dal codice
di procedura civile (segnatamente quello,nella specie non superato,di sei mesi decorrenti
dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’art. 327 c.p.c.,come mod. dall’art. 46 co. 17
L. .n. 69/2009,entrato in vigore il 4.7.2009,prima dell’instaurazione del presente giudizio),
senza il dimezzamento previsto dal co. 2 dell’art. 119 cit. c.p.a..
§ 1.2. Con la seconda eccezione preliminare la controricorrente ha dedotto l’inammissibilità
dell’impugnazione,sia per mancata allegazione al primo ricorso della copia dell’autorizzazione
alla relativa proposizione, menzionata nel mandato difensivo a margine ed inutilmente depositata
2

attinente alla “materia dei contratti pubblici”, in quale delle tipologie,per le quali l’art. 119

con il secondo ricorso,sia perché conferita dal Consiglio di Amministrazione della società
ricorrente al suo Presidente e legale rappresentante il 3 ottobre 2011, in data antecedente alla
pubblicazione della sentenza impugnata.
Anche tale eccezione è infondata,considerato che con il secondo ricorso,pur da dichiarare
inammissibile per le ragioni che saranno di seguito esposte,è stato comunque utilmente

conferimento da parte dell’organo di governo (come pur si ammette nel secondo controricorso)
al suo presidente del potere di rappresentare in giudizio la società,in forza del quale è stato poi
conferito,in data 20.6.2012, il mandato al difensore (apposto a margine del ricorso) ad impugnare
davanti a questa Corte la sentenza del C.d.S.,specificamente indicata nello stesso,nel pieno
rispetto pertanto del requisito di specialità previsto dall’art. 365 c.p.c.
§ 2. Da quanto sopra consegue che,risultando utilmente proposto il primo ricorso e, pertanto,
validamente consumato con lo stesso il potere di impugnazione avverso la sentenza del C.d.S.,i1
secondo,del tutto identico al primo,risulta inammissibile (al riguardo v. Cass. 8306/11, 23630/11,
18756/05,2704/05),ferma restante la sua,già evidenziata,limitata valenza di produzione
documentale agli effetti dell’art. 372 c.p.c.
§ 3. Passando all’esame dell’impugnazione (proposta con il primo ricorso),con la quale,sulla
base di articolate censure dirette a dimostrare la natura privata dell’ente fieristico e dell’atto
controverso,si chiede la cassazione della sentenza impugnata “per motivi inerenti alla
giurisdizione ai sensi degli artt. 111,ultimo comma Cost.,362,comma primo c.p.c. e 110 cod.
proc. amm.”, deve rilevarsene,conformemente a quanto dedotto dal P.G.,la palese
inammissibilità derivante dal disposto di cui all’art. 360 co. 3 c.p.c.,nel testo (ratione temporis
applicabile) risultante dalla sostituzione di cui all’art. 2 Dlgs. n. 40 del 2006,secondo cui “non
sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di
questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio”,essendo tali sentenze

3

documentato,ai sensi dell’art. 372 c.p.c.,ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione,i1

impugnabili per cassazione “senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che
definisce, anche parzialmente, il giudizio”.
Tale disposizione,come è stato precisato da queste S.0 in diverse recenti pronunzie,affermando
un principio da ritenersi ormai consolidato, è applicabile,in considerazione delle esigenze
deflattive perseguite dal legislatore – che non vi è ragione di ritenere limitate ai processi

speciali impugnate per motivi di giurisdizione ex art. 362 co.1 c.p.c. (v. n. 17841/12,
n.12105/12, n.11510/12, n.11702/12, n.257512012, n.23891/10).
In particolare è stato afferrnato,in un caso del tutto analogo al presente,che

“la sentenza

pronunciata in secondo grado dal Consiglio di Stato, che riforma la sentenza di primo grado
declinatoria della giurisdizione e rimette al primo giudice per la decisione sul merito, non è
immediatamente ricorribile per cassazione per motivi di giurisdizione,perché non decide
neppure parzialmente il merito,ai sensi dell’art. 360 terzo comma c.p.c.” (S.U. n. 9588 del
13/6/2012).
Poiché nel caso di specie la sentenza del C.d.S si è pronunziata soltanto sulla giurisdizione,la
stessa non avrebbe potuto essere impugnata per cassazione,potendo la relativa questione essere
portata all’esame di questa Corte soltanto nell’ipotesi in cui,come precisato nella pronunzia da
ultima citata, l’eventuale decisione,sfavorevole nel merito,del giudice di primo grado,trovi
conferma da parte di quello di appello.
Consegue pertanto,non ravvisandosi ragioni per doversi discostare dai suesposti principi,la
declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
§ 4. Sussistono giusti motivi,infine,anche tenendo conto dell’infondatezza delle preliminari
eccezioni sollevate dalla controricorrente, per compensare interamente le spese del giudizio,in
quanto deciso in base al rilievo di un motivo d’inammissibilità non eccepito da tale parte,in
conformità a giurisprudenza di legittimità consolidatasi soltanto in epoca recente.
P.Q.M.
4

svolgentisi innanzi ai soli giudici ordinari – anche ai ricorsi avverso le decisioni dei giudici

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili ed interamente compensate le spese del giudizio.

Così deciso in Roma,a sezioni unite,i1 26 marzo 2012.

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