Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9688 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 13/04/2021), n.9688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25428-2019 proposto da:

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI (OMISSIS), in persona

del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ZANARDELLI 23,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TURRIO BALDASSARRI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MADIA MONTANARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 504/2019 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata

il 29/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa

Picaroni.

 

Fatto

RITENUTO

che il Ministero dell’interno ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Savona, pubblicata il 29 giugno 2019 – a notificata il 5 giugno 2019, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Prefettura UTG avverso la sentenza del Giudice di pace di Savona n. 441 del 20918, e nei confronti di P.P.;

che il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione proposta dalla sig.ra P. avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di (OMISSIS), di pagamento della sanzione di Euro 1.032,00 per emissione di assegno in assenza dell’autorizzazione del trattario;

che il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello sul presupposto che si trattasse di pronuncia secondo equità, appellabile soltanto nei limiti previsti dall’art. 339 c.p.c., comma 3;

che al ricorso del Ministero resiste l’intimata P. con controricorso;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 12, nella parte in cui prevede che nel giudizio di opposizione davanti al Giudice di pace non si applica l’art. 113 c.p.c., comma 2;

che il motivo è fondato;

che già la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, disponeva nel senso della esclusione di pronuncia secondo equità nella materia in oggetto;

che, di conseguenza, neppure può trovare applicazione la limitazione all’appellabilità delle pronunce del giudice di pace secondo equità prevista dall’art. 339 c.p.c., comma 3, (ex plurimis, Cass. 22/10/2018, n. 26613; Cass. 04/01/2011, n. 182);

che all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Savona, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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