Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9687 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 305/2017 proposto da:

D.M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI

PIETRA PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13272/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 30/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MAURO LONGO.

Fatto

RILEVATO

che:

D.M.D. appellava una sentenza del giudice di pace che aveva rigettato un’opposizione avverso un’ordinanza di assegnazione pronunciata all’esito di un precedente pignoramento presso terzi;

a quanto risulta dalla sentenza indicata come oggetto di ricorso per cassazione e prodotta, il giudice di primo grado “aveva accolto l’opposizione”, e il tribunale disattendeva l’appello, rilevando, in particolare, che era intervenuto pagamento da parte della banca dopo la notificazione dell’ordinanza in uno al precetto e prima del perfezionamento della notifica del pignoramento per il destinatario;

avverso questa decisione ricorre per cassazione D.M.D. formulando due motivi.

Diritto

RILEVATO

Che:

la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica e in armonia con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011;

il ricorso è inammissibile;

il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 3;

nel ricorso si richiama e riporta testualmente lo svolgimento del processo che sarebbe stato riassunto nella sentenza oggetto del gravame odierno, ma il testo non corrisponde a quello leggibile nella sentenza qui impugnata;

peraltro, neppure nella sentenza del tribunale prodotta ex art. 369 c.p.c., è dato capire quali fossero esattamente i motivi di opposizione, e in una simile cornice non sarebbe neppure possibile la proponibilità delle questioni specificatamente coltivate dal ricorso;

il gravame non consente cioè alla Corte l’idonea comprensione della complessiva vicenda processuale, violando l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (cfr., in fattispecie contigua, Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754; cfr., in fattispecie sovrapponibile, Cass., 02/07/2019, n. 17681);

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

nulla sulle spese atteso che parte intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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