Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9687 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 13/04/2021), n.9687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25276-2019 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENRICO ALBANESE

61/C, presso lo studio dell’avvocato FERNANDO AMOROSO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO DEL PREFETTURA

DI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 345/2019 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,

depositata il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. Elisa Picaroni.

 

Fatto

RITENUTO

che G.R. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 345/2019, pubblicata il 21 febbraio 2019, che ha rigettato l’appello proposto dal medesimo G. avverso la sentenza del Giudice di pace di Reggio Emilia n. 83/2017, e nei confronti del Ministero dell’interno;

che il Tribunale ha confermato il rigetto dell’opposizione al verbale con il quale la Polizia stradale aveva contestato al G. la violazione dell’art. 218 C.d.S., comma 6, – per avere condotto il veicolo tg. (OMISSIS) nonostante gli fosse stata sospesa la patente di guida;

che l’Amministrazione intimata non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso:

che il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 2699,2700,2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 10, nonchè omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla deposizione giurata del sig. A.;

che, secondo il ricorrente, la Polizia stradale aveva errato nell’identificazione della persona alla guida del veicolo, che era stato condotto unicamente dal sig. A.;

che le circostanze in cui era avvenuta l’identificazione erano state tali da non consentire agli agenti della Polizia stradale di percepire lo scambio alla guida tra i due soggetti che si trovavano nel veicolo, come contestato nel verbale, e la dichiarazione del sig. A. – il quale aveva riferito di essere stato sempre alla guida del veicolo – rappresentava quell’elemento di contraddizione che, secondo Cass. n. 9909 del 2001, rendeva possibile la contestazione del contenuto del verbale al di fuori della querela di falso;

che il motivo è inammissibile;

che il Tribunale, conformandosi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 3705 del 2013; Cass. Sez. U n. 17355 del 2009), ha riconosciuto l’efficacia privilegiata del verbale redatto dagli agenti della polizia stradale quanto ai fatti oggetto di percezione diretta dei verbalizzanti, previo accertamento che gli stessi si erano svolti con modalità non repentine;

che, in particolare, la sentenza impugnata dà conto che dal verbale e dalla relazione di servizio prodotta nel giudizio di primo grado emergeva che gli agenti avevano incrociato il veicolo alla guida del quale si trovava il ricorrente, e che successivamente avevano visto lo stesso ricorrente scendere dal veicolo in sosta e risalire dal lato/passeggero, dopo una breve corsa davanti al veicolo;

che il Tribunale ha ulteriormente chiarito la compatibilità dell’avvistamento con lo stato dei luoghi e con le caratteristiche fisiche degli occupanti il veicolo;

che con il secondo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla tardività dell’ordinanza-ingiunzione, che era stata dedotta come “motivo aggiunto” e che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto integrasse domanda nuova;

che il motivo è privo di fondamento;

che il Tribunale ha osservato che nel ricorso in opposizione il ricorrente aveva chiesto l’annullamento del verbale di contestazione, e solo in appello anche l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione, correttamente qualificandola domanda nuova, sicchè la questione della tardività dell’ordinanza-ingiunzione non rivestiva alcun rilievo;

che la decisione risulta pertanto immune da censure;

che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione intimata;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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