Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9687 del 12/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9687 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29950-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, – società con socio unico – in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
FIORILLO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
PASSERI RODOLFO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/05/2015

avverso la sentenza n. 9592/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 24/11/2010, depositata il 06/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PAGETTA.

Ric. 2011 n. 29950 sez. ML – ud. 29-01-2015
-2-

Il Collegio,
premesso :
che Rodolfo Passeri adiva il giudice del lavoro deducendo la illegittimità dei
contratti a termine conclusi con Poste Italiane s.p.a. e chiedendo la condanna della
convenuta Poste Italiane s.p.a. alla riammissione in servizio ed al risarcimento del

che il Tribunale accoglieva la domanda dichiarando la sussistenza tra le parti di un
rapporto di lavoro subordinato dal 20.3.1997 e condannando la società datrice alla
riammissione in servizio del lavoratore ed al pagamento di tutte le retribuzioni dalla
data di messa in mora;
che la decisione era confermata dalla Corte di appello di Roma che respingeva il
gravame di Poste;
che in esito a ricorso per cassazione proposto dalla società la sentenza impugnat
era cassata “in relazione ai motivi accolti”, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in
diversa composizione;
che, in particolare, la sentenza rescindente aveva accolto i motivi di ricorso con i
quali Poste aveva dedotto la legittima apposizione del termine ai primi due
contratti, il primo dei quali protrattosi dal 20 marzo 1997 al 31 maggio 1997 ed il
secondo dal 7 febbraio 1998 al 30 aprile 1998 e dichiarato inammissibile il motivo di
ricorso di Poste attinente alla condanna al risarcimento dal danno commisurato alle
retribuzione maturate dalla data di messa in ra;
che la Corte di appello di Roma, pronunziando in sede di rinvio, in parziale riforma
della sentenza di primo grado, dichiarava la esistenzara le parti di un rapporto di
lavoro subordinato a decorrere dall’ 11.11.1998 anziché hal 20.3.1997, rilevando che
la pronuncia di cassazione parziale “non aveva iaperto anche la questione
risarcitoria sulla quale può dirsi intervenuto il giudicato, con l’ulteriore conseguenza
nella specie della certa inapplicabilità, per tale e motivo e comunque, della
sopravvenuta L. 183/2010 invocata dalle Poste …”
che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla
base di un unico motivo con il quale, deducendo violazione e falsa applicazione
dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. , ha censurato la decisione per
avere ritenuto passata in cosa giudicata la statuizione di condanna al risarcimento

danno ;

del danno e chiesto l’ applicazione dello ius superveniens di cui all’art. 32 comma 51.
n. 183 del 2010;

inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione con il quale Poste aveva
investito la statuizione di condanna al risarcimento del danno, in ipotesi in cui la
illegittimità del termine sia accertata in relazione ad un contratto diverso da quell
preso in considerazione al fine della pronuncia risarcitoria ;
P.Q.M.
Dispone la rimessione degli atti di cui al fascicolo iscritto al n. RG 29950/2011 alla
Sezione ordinaria, per la trattazione in pubblica udienza .

Roma, 29 gennaio 2015

Rileva che non si ravvisano i presupposti per la trattazione in sede camerale del
ricorso iscritto al n. RG 29950/2011 ( TRA Poste Italiane s.p.a e Passeri Rodolfo ), con
specifico riferimento al profilo attinente agli effetti della declaratoria di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA