Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9687 del 03/05/2011

Cassazione civile sez. III, 03/05/2011, (ud. 21/03/2011, dep. 03/05/2011), n.9687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32199-2006 proposto da:

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DURAZZO 9, presso lo studio dell’avvocato PAESE

VINCENZA, rappresentato e difeso dall’avvocato BELLOMARE SANTI giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G.C. (OMISSIS), M.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIACOMO

BONI 15, presso lo studio dell’avvocato SAMBATARO ELENA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MOGAVERO PASQUALE giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1471/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Sezione Prima Civile, emessa il 23/09/2005, depositata il 30/11/2005;

R.G.N. 257/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo con la quale era stata rigettata l’opposizione all’esecuzione proposta dalla stessa C. avverso il precetto a lei notificato ad istanza di M.G.C. e M. R., nella qualità di procuratrici di L.A.; in particolare, il Tribunale di Palermo aveva ritenuto che il certificato attestante la morte della rappresentata, avvenuta negli (OMISSIS) (che, secondo l’opponente, aveva comportato l’estinzione della procura in forza della quale agivano le M.), non era stato legalizzato secondo le modalità previste dal T.U. approvato con D.P.R. n. 444 del 2000, art. 33 e quindi non era dotato di efficacia probatoria in sede processuale.

La Corte d’Appello di Palermo rigettò l’appello, compensando tra le parti le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza C.M. propone ricorso per cassazione a mezzo di due motivi. Le intimate resistono con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444, art. 33 nonchè della L. n. 15 del 1968, artt. 15 e 17 ed, ancora, violazione e falsa applicazione dell’art. 1722 c.c., n. 4.

Premesso di avere prodotto già in primo grado, non soltanto il certificato originale di morte di L.A., ma anche la sua traduzione giurata asseverata dinanzi al cancelliere del tribunale, la ricorrente sostiene che le controparti non avrebbero contestato il fatto della morte della loro rappresentata, ma soltanto l’idoneità probatoria del documento prodotto dall’opponente, per non essere stato legalizzato secondo le norme richiamate; deduce, pertanto, che la mancata contestazione, valutata unitamente alle risultanze del certificato prodotto con la traduzione giurata, si potrebbe ritenere equipollente alla legalizzazione da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero e quindi idonea a provare il fatto non contestato della morte.

1.1. Il motivo è infondato. Le principali norme di riferimento, non richiamate dalla ricorrente, ma delle quali va fatta applicazione nel caso di specie, sono quelle degli artt. 451 e 452 c.c..

Premesso che gli atti dello stato civile hanno una duplice funzione, di pubblicità al di fuori del processo, e probatoria nell’ambito del processo, l’art. 451 c.c. ne sancisce il valore di prova legale.

Peraltro, si ricava dall’art. 452 c.c. che l’atto di stato civile non è prova esclusiva dei fatti alla cui dimostrazione esso sia precostituito; tuttavia, il ricorso a mezzi di prova diversi dagli altri di stato civile è eccezionale.

In particolare, la prova della nascita o della morte può essere data “con ogni mezzo” soltanto in presenza di determinate circostanze previste dalla norma citata. Di tali circostanze rileva nel caso di specie quella per cui manchi “in tutto o in parte la registrazione dell’atto” nei registri dello stato civile.

Per quanto rileva ai fini della presente decisione, in caso di morte all’estero di cittadino italiano ivi residente, l’atto di morte formato all’estero va trasmesso per via diplomatica o consolare per la trascrizione nei registri dello stato civile in Italia, secondo quanto disciplinato, per il passato, dall’art. 136 e segg.

dell’ordinamento dello stato civile di cui al R.D. n. 1238 del 1939 e successive modificazioni, ed oggi dagli artt. 15 e seg. e 71 e seg.

del vigente ordinamento di cui al D.P.R. n. 396 del 2000; così, l’atto di morte formato all’estero acquista, con la detta trascrizione, l’efficacia probatoria legale degli atti dello stato civile formati in Italia (cfr. Cass. n. 6363/93).

Nel caso in cui dette trasmissione e trascrizione non siano state effettuate, occorre verificare se si verta nell’ipotesi in cui la prova della morte può essere data con ogni mezzo, come sostiene il ricorrente col primo motivo di ricorso.

Tenuto conto delle previsioni normative riguardanti la tenuta degli atti di stato civile, si ritiene che la norma dell’art. 452 c.c. debba essere interpretata come riferita alle ipotesi in cui manchi qualsiasi registrazione dell’atto di nascita o di morte, sia nei registri italiani che nei registri esteri, vale a dire alle ipotesi in cui non ci si possa avvalere del mezzo di prova privilegiato costituito dalle risultanze di tali registri. Pertanto, presupposto per la sua applicazione è la mancanza di registrazione della nascita o della morte di una persona in quei registri nei quali si sarebbe dovuta effettuare, in Italia o all’estero (cfr. già Cass. n. 2111/1950, secondo cui “perchè possa ricorrersi alla prova eccezionale della nascita o della morte – che può essere data da qualunque mezzo, ai sensi dell’art. 452 cod. civ., nel caso di mancanza, distruzione, o smarrimento di registri dello stato civile – è necessario dimostrare anzitutto la inesistenza della relativa registrazione. A ciò si provvede con apposito certificato da rilasciarsi dall’ufficio dello stato civile, che sarebbe stato competente a formare l’atto mancante. Quando, poi, si tratta di atto che avrebbe dovuto essere trascritto od annotato nei registri dello stato civile, non basta il certificato dell’ufficiale dello stato civile competente ad eseguire la trascrizione, ma occorre che la mancanza dell’atto risulti da certificato rilasciato dal pubblico ufficiale presso il quale avrebbe dovuto esistere l’atto originale nel caso che fosse stato formato. Trattandosi, pertanto, di nascita o di morte verificatasi all’estero, è necessario il certificato dell’autorità diplomatica o consolare italiana oppure della competente autorità locale estera, a secondo delle ipotesi previste nell’art. 49 dell’ordinamento dello stato civile”, norma, quest’ultima, a cui corrisponde l’art. 15 dell’attuale ordinamento dello stato civile dettato dal D.P.R. n. 396 del 2000; nello stesso senso anche Cass. n. 4590/1957). Quando invece la registrazione della nascita o della morte di una persona sia stata effettuata dall’ufficiale dello stato civile competente a formare; l’atto secondo la legge del luogo in cui l’evento si è verificato, la prova relativa, quando non ne sia stata fatta la trascrizione in Italia, secondo quanto detto sopra, dovrà essere fornita mediante certificato rilasciato dall’autorità che ha formato l’atto all’estero.

1.2. Alla L. n. 15 del 1968, richiamato nel motivo del ricorso, oggi corrisponde il D.P.R. n. 444 del 2000, art. 33: la norma prevede che le firme sugli atti e sui documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. La legalizzazione deve essere conforme al modello previsto dall’art. 30 dello stesso D.P.R., corrispondente alla L. n. 15 del 1968, art. 15.

Esso è derogato nei rapporti tra i Paesi che aderiscono alla Convenzione dall’Aja (tra cui anche gli Stati Uniti d’America) del 5 ottobre 1961, ratificata dall’Italia con legge n. 12:53 del 1966, potendo, nei rapporti tra tali Paesi, la legalizzazione sugli atti e sui documenti essere sostituita dalla cd. “apostille”, vale a dire dalla formula che attesti l’autenticità della firma, la qualità dei firmatari e, all’occorrenza, l’autenticità del timbro o del sigillo apposto sull’atto, rilasciata dall’autorità competente dello Stato dove è emesso il documento, secondo quanto previsto, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 5 della Convenzione.

Dato quanto sopra, si deve concludere nel senso che chi intenda valersi in Italia di un certificato dello stato civile rilasciato negli Stati Uniti d’America, come nel caso di specie, debba richiederne la legalizzazione alla rappresentanza consolare o diplomatica italiana ovvero l’apposizione della cd. “apostille” alla competente autorità statunitense.

Si ritiene che l’esistenza di legalizzazione o di “apostille”, conformi ai rispettivi modelli, sia requisito indispensabile perchè il certificato abbia il valore legale che ad esso è riconosciuto secondo l’ordinamento italiano. Nel caso di specie, a tale valore legale corrisponde – per quanto detto al precedente punto 1.1.- il valore probatorio in sede processuale.

1.3. Giova aggiungere che, così come la prova dell’evento morte non può essere data con altro mezzo che con il relativo certificato (salve le ipotesi eccezionali dell’art. 452 c.c.), parimenti la legalizzazione non consente equipollenti (cfr. Cass. n. 1660/76 nel senso che la legalizzazione integra un requisito indispensabile ed insostituibile per l’utilizzazione in Italia degli atti formati all’estero e da valere nello Stato italiano; nonchè Cass. n. 772/70, nel senso che essa è obbligatoria e tassativa – tranne le eccezioni stabilite da leggi o accordi internazionali – anche quando non venga contestata la qualità o autenticità delle firme stesse e non può essere supplita da altre forme di accertamento circa la provenienza o la qualità del pubblico ufficiale estero; di recente, cfr. anche Cass. S.U. n. 264/1996: fatto salvo il ricorso alla cd. “apostille”.

Nel caso di specie, è stato prodotto e valutato dai giudici del merito un certificato di morte in originale accompagnato da traduzione giurata asseverata dal traduttore dinanzi al cancelliere del tribunale: esso è palesemente inidoneo a fornire la prova della provenienza dall’autorità estera, della quale sarebbe stata necessaria invece la legalizzazione della firma ovvero l’attestazione della relativa autenticità con l’apposizione della postilla.

1.4. Pertanto, è infondato il motivo di ricorso basato sulla pretesa “equipollenza” del detto certificato non legalizzato ad altro munito invece di legalizzazione, al fine di fornire la prova della morte della parte rappresentata dalle odierne resistenti. Nè diversa conclusione può essere raggiunta considerando la condotta processuale di queste ultime, essendo la morte della rappresentata proprio il fatto controverso oggetto di giudizio, poichè posto a fondamento dell’opposizione all’esecuzione, quindi affermato dall’opponente, attuale ricorrente, e negato dalle opposte, odierne resistenti, che non hanno alcun onere di eccezione nè di prova, incombendo questa all’opponente, in considera-zione delle difese svolte dalle opposte.

2. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione su un punto essenziale della controversia. Secondo la ricorrente, con l’atto di appello sarebbe stato prodotto da parte sua il certificato di morte di A.L. munito di legalizzazione della rappresentanza consolare negli Stati Uniti ed a tale produzione non sarebbe stato di ostacolo l’art. 345 c.p.c. poichè il documento era da considerarsi indispensabile ai fini della decisione. La ricorrente lamenta che il giudice d’appello non abbia tenuto conto del fatto che questo documento sarebbe andato smarrito e che l’appellante avrebbe chiesto alla Corte d’Appello di poterlo sostituire con un’altra copia in possesso della stessa appellante.

2.1. Il motivo è infondato, sotto entrambi i profili. La Corte d’Appello ha escluso la necessità della valutazione di ammissibilità del documento ai sensi dell’art. 345 c.p.c. perchè il documento in parola non era stato portato all’esame della Corte ed è giunta a siffatta conclusione non solo per la mancata produzione del certificato di morte munito di legalizzazione, ma perchè è mancata la regolare produzione dell’intero fascicolo della parte appellante, in quanto ritirato in data 16 giugno 2005 e restituito in data 20 settembre 2005, unitamente alla comparsa conclusionale.

Correttamente la Corte ha rilevato che comparsa conclusionale e fascicolo di parte sono stati tardivamente depositati, vale a dire oltre gli ottanta giorni dopo la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., venuti a scadere durante il periodo feriale; ciò, secondo il giudice d’appello, perchè nel presente giudizio di opposizione all’esecuzione non si applica la sospensione feriale dei termini. Ha quindi concluso nel senso di non poter procedere all’esame del fascicolo tardivamente restituito e di dover decidere allo stato degli atti, tenendo perciò conto soltanto del certificato di morte privo della legalizzazione.

2.2. Dato quanto sopra, è infondato il riferimento che il motivo di ricorso fa alla norma dell’art. 345 c.p.c., poichè questa non ha ricevuto affatto applicazione.

2.3. Con riguardo, invece, all’asserito vizio di motivazione circa lo smarrimento del certificato, va evidenziato che l’omessa motivazione sul punto è del tutto coerente con la premessa dalla quale è partito il giudice d’appello e con le conclusioni cui è pervenuto.

Va condivisa la premessa sull’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini al presente giudizio, trattandosi di opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, c.p.c.: va quindi fatta applicazione delle norme della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, per le quali la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive. Tale disciplina regola il processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase ed a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 6940/07, Cass. n. 20745/09, Cass. n. 9997/10).

Corretta è quindi la conclusione raggiunta dal giudice d’appello secondo cui la comparsa conclusionale, con la quale l’appellante ebbe a denunciare il preteso smarrimento del documento prodotto ed a richiedere la rimessione della causa sul ruolo per la produzione di altro documento, è stata depositata tardivamente. Così come, ai sensi dell’art. 169 c.p.c., comma 2, venne tardivamente restituito il fascicolo di parte.

Ne segue che appare corretta, in diritto, la motivazione con la quale la Corte d’Appello ha ritenuto di non doversi avvalere nè della comparsa conclusionale nè del fascicolo tardivamente restituito. Ed, allora, risulta congrua l’omessa motivazione sul preteso smarrimento del certificato legalizzato, poichè mai venuto all’esame del collegio d’appello.

2.4. La ricorrente peraltro non censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardivi il deposito della comparsa conclusionale e la restituzione del fascicolo di parte, ma lamenta che tale ritardo non sia stato considerato “giustificato” in ragione del fatto che – sempre a detta dell’odierna ricorrente – esso sarebbe stato provocato dalle ricerche che l’appellante avrebbe compiuto in cancelleria per rinvenire il documento asseritamente smarrito.

La censura in effetti finisce per spostarsi dalla omessa motivazione in punto di smarrimento del documento alla mancata rimessione della causa sul ruolo, vale a dire, sostanzialmente, alla mancata rimessione in termini della parte istante per produrre documento e fascicolo.

Anche così intesa, la censura, svolta sotto il secondo motivo di ricorso, è infondata.

Infatti, anche a voler ammettere che uno dei documenti prodotti dall’appellante sia andato smarrito e che le relative ricerche siano state effettuate dalla parte e/o dalla cancelleria, le ricerche, in sè considerate, non sono affatto circostanza tale da giustificare il mancato tempestivo deposito della comparsa conclusionale (con la quale, tardivamente, sarebbe stata avanzata la richiesta di rimessione in termini) e la mancata tempestiva restituzione del fascicolo di parte ritirato più di tre mesi prima. Anzi, proprio l’asserita constatata mancanza del documento indispensabile ai fini della decisione avrebbe dovuto indurre l’appellante, che aveva ritirato il fascicolo già in data 16 giugno 2005, al tempestivo deposito degli scritti conclusivi e del fascicolo di parte per sostenere e dimostrare che quel documento era stato effettivamente prodotto e che poi era andato smarrito. Tanto più che la scadenza dei sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale era fissata al 14 agosto 2005, termine abbondantemente decorso quando, il 20 settembre 2005, la parte appellante ebbe a depositare la comparsa conclusionale tardiva.

Risulta perciò imputabile alla stessa parte appellante, oggi ricorrente, il ritardo nel deposito di comparsa conclusionale e fascicolo di parte, precedentemente ritirato, sicchè correttamente la Corte d’Appello non ha tenuto conto della richiesta avanzata con detta comparsa nè ha motivato in punto di rigetto, dopo aver motivato sulle ragioni per le quali il deposito della comparsa conclusionale era da reputarsi tardivo.

2.5. Resta da verificare se, come pure deduce la ricorrente, avrebbe dovuto comunque la Corte d’Appello, d’ufficio, rimettere la causa sul ruolo al fine di acquisire il documento ritenuto indispensabile ai fini della decisione.

Anche per tale aspetto il motivo è infondato.

La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dal giudice di legittimità, che ha ampiamente richiamato in motivazione, per i quali, per il caso in cui il fascicolo di parte dell’appellante, ritualmente depositato all’atto della costituzione, non sia restituito, dopo il suo ritiro, allo scadere del termine per il deposito delle comparse conclusionali, il giudice d’appello è comunque tenuto a pronunciare nel merito del gravame, in base alle risultanze istruttorie ritualmente acquisite ed agli atti allegati al fascicolo dell’altra parte ed al fascicolo d’ufficio (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 9917/2010). In particolare, è da escludere, per un verso la declaratoria di improcedibilità dell’appello (cfr.

Cass. n. 27298/05 ed altre) , per altro verso la rimessione della causa sul ruolo per acquisire il fascicolo mancante (Cass. n. 23598/04 ed altre). Più specificamente, con riguardo a tale ultima eventualità, rileva l’imputabilità o meno alla parte del fatto per il quale il fascicolo non venga rinvenuto: è infatti ammissibile la rimessione della causa sul ruolo se manchi la prova del ritiro del fascicolo di parte ad opera del difensore, poichè si può appunto presumerne lo smarrimento incolpevole, comunque non imputabile alla parte (cfr. Cass. 29262/08, nel senso che “ore non risulti alcuna annotazione dell’avvenuto ritiro del fascicolo di una. parte che, come il successivo rideposito, deve necessariamente avvenire per il tramite del cancelliere che custodisce l’incartamento processuale – il giudice non può rigettare una domanda, o un’ eccezione, per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve ritenere che le attività delle parti e dell’ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e quindi che il fascicolo non sia mai stato ritirato dopo l’avvenuto deposito. Conseguentemente il giudice deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di insuccesso, concedere un termine all’appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, non potendo gravare sulla parte le conseguenze del mancato reperimento.

Soltanto all’esito infruttuoso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso di inottemperanza della parte all’ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione”, nonchè Cass. n. 15060/03, n. 8290/06, n. 18237/08, ed, ancora, Cass. n. 21733/10, nel senso della rilevanza dell’ involontarietà della mancanza del fascicolo di parte) . Nel caso di specie, vale quanto detto sopra in merito al fatto che il fascicolo della parte appellante venne “ritirato il 16 giugno 2005, come attestato dalla firma apposta dal difensore, in inchiostro rosso, sulla copertina del fascicolo d’ufficio” – come rileva la sentenza impugnata: pertanto, è certamente imputabile alla parte la sua mancata tempestiva restituzione. Nè rileva che – per pura ipotesi – non fosse imputabile alla parte l’asserito smarrimento di uno dei documenti contenuti nel fascicolo, per di più proprio quello indispensabile ai fini della decisione: tale situazione non avrebbe certo impedito alla parte di depositare comunque il fascicolo medesimo, se non altro proprio allo scopo di avvalersi del relativo indice per dimostrare al giudice del merito l’avvenuta tempestiva produzione in appello del documento ritenuto indispensabile e richiedere tempestivamente il termine per le ricerche o per una nuova produzione (cfr. Cass. n. 11352/2010 nel senso che “nell’ipotesi di smarrimento del proprio fascicolo e dei documenti in esso allegati, la parte ha l’onere di richiedere al giudice il termine per ricostruirlo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può depositare nuovamente i documenti, mentre il giudice può pronunciare sul merito della causa sulla base degli atti a sua disposizione soltanto in caso di inosservanza di detto termine. Pertanto, il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, se il fascicolo risulta depositato per tale momento, comporta per il giudice l’obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione e la possibilità per la parte di ottenere di depositarli nuovamente ovvero di ricostruirne il contenuto, se erano stati ritualmente prodotti”; nello stesso senso Cass. n. 12351/04, Cass. 18237/07).

Essendo stato il fascicolo ritirato dalla parte e non tempestivamente restituito ed essendo mancata un’istanza tempestiva di concessione di termine per ricercare il documento che si assumeva smarrito, nessuna censura è possibile muovere alla sentenza impugnata.

3. Il ricorso va perciò rigettato. Le ragioni della decisione, fondate sulla lacuna istruttoria determinata dal mancato rispetto delle forme previste dalla legge per la produzione di atti formati all’estero (piuttosto che sul merito del motivo di opposizione all’esecuzione), e la peculiarità della vicenda processuale, che ha reso inutilizzabile il certificato legalizzato (la cui produzione in Cassazione è inammissibile ex art. 372 c.p.c.), rendono di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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