Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9686 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20938/2016 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO BONI

15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI LENTINI;

– ricorrente –

contro

L.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 400/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

L.C. si opponeva all’esecuzione per espropriazione immobiliare avviata in suo danno da C.L. in forza di crediti derivanti dall’assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione personale tra i due coniugi, eccependo in compensazione un credito derivante dall’adempimento di un previo mutuo fondiario stipulato da entrambi;

all’esito della fase davanti al giudice dell’esecuzione, il Tribunale accoglieva l’opposizione condannando l’opposta al pagamento della somma eccedente la compensazione;

la Corte di appello confermava la decisione di primo grado osservando, in particolare – e premesso che la questione del divieto di compensazione relativamente a crediti alimentari era stata proposta in appello – che: il credito oggetto del titolo esecutivo non aveva natura strettamente alimentare e non era stato dedotto e provato quanto eventualmente concernesse gli alimenti in favore dei figli; il controcredito era successivo a quello azionato e nascente dal regresso conseguente al pagamento del mutuo; la banca creditrice aveva interrotto la prescrizione anche nei confronti della condebitrice solidale ai sensi dell’art. 1310 c.c., comma 1; nè era prescritto il credito nascente dal regresso proprio perchè generato dal pagamento; il regresso trovava titolo non nella transazione, cui la procedente non aveva preso parte, ma dall’obbligazione solidale originaria, e quanto pagato in base all’accordo transattivo era sensibilmente inferiore al debito nascente dal mutuo; il controcredito era accertabile nel giudizio di opposizione senza dilazioni; le somme mutuate dall’istituto di credito erano state versate in conto cointestato ai coniugi, e, contrariamente a quanto dedotto dall’opposta, utilizzate per la realizzazione di un impianto sportivo su terreno comune, mentre non vi erano domande della C. dirette a rivendicare utili inerenti all’impianto stesso da cui fosse stata estromessa, sicchè il pagamento dell’obbligazione nei confronti della banca aveva complessivamente risposto a utilità comuni;

avverso questa decisione ricorre per cassazione C.L. formulando quattro motivi.

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 447,1246,156, c.c., art. 115, c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la deducente aveva dedotto, in fatto e senza contestazioni, che il mantenimento era sia per la stessa che per i figli, sicchè la correlativa natura alimentare, comunque propria anche della quota in favore del coniuge in quanto presupponente la mancanza di adeguati redditi, implicava che il credito in parola non avrebbe potuto essere oggetto di compensazione;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,161, c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di trattare la domanda subordinata con cui era stata eccepita la prescrizione non dei pagamenti delle somme erogate all’esito dell’intervenuta transazione con la banca, ma di quelli con i ratei di stipendio effettuati in esito a una procedura esecutiva con cui quelli erano stati staggiti;

con il terzo motivo si prospetta l’omesso e partito esame di un fatto decisivo e discusso, consistente nelle diverse tipologie del credito opposto in compensazione, quello fondato sulla transazione e quello sul pagamento rateale stipendiale, cui conseguiva la diversa decorrenza, tempo per tempo, della prescrizione quinquennale periodica;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1304 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non vi era prova che la ricorrente avesse voluto profittare della transazione nè del fatto che avesse beneficiato delle somme mutuate, investite dal L. nella costruzione in proprio di un campo sportivo;

Rilevato che:

1. il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;

1.1. va premesso che pur avendo rilevato la proposizione della relativa questione per la prima volta in appello, la Corte territoriale non ha concluso per l’inammissibile novità della questione, disattendendola nel merito;

quanto al merito cassatorio, la Corte di appello ha indicato che non vi era prova della quota in tesi alimentare da riferire ai figli, e parte ricorrente, pur affermando di averla dedotta in seconde cure, non riporta, come necessario alle conseguenti verifiche, ex art. 366 c.p.c., n. 6, nè il tenore della costituzione della controparte da cui sarebbe emersa la non contestazione del profilo, nè quello del precetto che faccia comprendere cosa si fosse esattamente azionato con il correlativo titolo il che corrisponde all’obiezione della stessa Corte territoriale che osserva come non fosse stato prodotto neppure il relativo titolo esecutivo (pag. 2 della sentenza impugnata);

1.2. ciò posto, la censura non è comunque fondata;

infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166);

tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perchè riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall’ordinamento (art. 147 c.c.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;

la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569);

non altrettanto può dirsi del credito a titolo di mantenimento del coniuge;

quest’ultimo credito non ha pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell’incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sè (Cass., 19/07/1996, n. 6519, Cass., 23/05/2014, n. 11489, pag. 5);

la diversità appena enucleata è stata riconosciuta anche dalla Consulta che, seppur indicando come la complessiva funzione degli assegni alimentari, di mantenimento e divorzile, sia contigua in misura da permettere additivamente il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 c.c., n. 4 e art. 2778 c.c., n. 17, ha rimarcato come il primo sia un “minus” compreso nei quindi più ampi secondi (Corte Cost., 21/01/2000, n. 17, p. 2);

d’altra parte la Consulta aveva già riconosciuto che l’assegno di mantenimento al coniuge separato non è qualificabile quale credito alimentare, posta la sua maggior latitudine, in cui è ricompresa la funzione e causa di alimenti riferibile al coniuge in parola che si trovi incolpevolmente “in stato di bisogno e nell’impossibilità di svolgere attività lavorativa” (Corte Cost., 30/11/1988, p. 2);

il ben più esteso perimetro, rispetto a quello alimentare, del credito in parola, è stato confermato di recente dalla complessiva rilettura dell’assegno divorzile e di mantenimento a seguito di separazione, data dalla giurisprudenza di questa Corte: l’assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell’adeguatezza dei redditi al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; diversamente, l’assegno divorzile dev’essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, essendo volto – seppur non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale – al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass., Sez. U., 11/07/2018, n. 18287, Cass., 26/06/2019, n. 17098);

il distinguo essenziale con l’importo a titolo di mantenimento, che si caratterizza dunque per vincoli solidaristici chiaramente più ampi di quelli rapportati a primarie esigenze di sopravvivenza, è testualmente confermato dall’art. 156, c.c., con cui il legislatore, in ipotesi di separazione, ha subordinato la corresponsione di un assegno alimentare alla pronuncia di addebito, sul presupposto che in quest’ultimo caso non vi sia la più lata spettanza;

si comprende come gli obblighi civilistici del genitore differenzino, nell’ipotesi del figlio, il parametro del bisogno, in misura non replicabile al riguardo del coniuge;

ora, va rimarcato che non sarebbe possibile scindere, al fine di perimetrare la compensazione, una quota alimentare nel credito di mantenimento azionato coattivamente, senza incidere sul titolo non modificabile dal giudice dell’esecuzione, privo di poteri sul punto, e, del resto, agibilità istruttorie idoneamente funzionali a questo scopo;

nè potrebbe ipotizzarsi di differire sistematicamente la verifica al giudice dell’opposizione all’esecuzione poichè:

a) si tratta di un incidente distintamente cognitivo pur sempre correlato alla procedura coattiva;

b) al contempo anch’egli, quale giudice di una differente cognizione, non potrebbe incidere sullo specifico titolo esecutivo – formato in altra sede giurisdizionale – e con valutazione casistica;

c) una diversa soluzione, oltre a non essere ipotizzabile per quanto appena osservato, si risolverebbe in un avallo alla lesione della ragionevole durata del procedimento esecutivo, comportando una dilazione procedimentale nei fatti sempre necessaria una volta che si assuma l’individuabilità di un’incomprimibile anche se magmatica quota alimentare nel credito azionato, unica non compensabile e, dunque, fisiologicamente inidonea a venir meno in tal modo (anche per compensazione legale);

deve infatti ricordarsi come sia consentito al debitore esecutato opporre in compensazione (giudiziale) al creditore esecutante un controcredito:

1) certo perchè definitivamente verificato giudizialmente o incontestato (Cass., Sez. U., 15/11/2016, n. 23225), seppure su tale punto non vi è qui specifica censura;

2) che, anche se ancora illiquido, sia di importo certamente superiore al credito azionato esecutivamente, atteso che, in tali casi, l’illiquidità del controcredito opposto non impedisce al giudice dell’opposizione di accertarne l’entità, ove possibile senza dilazioni, avendo il solo effetto, nelle more del giudizio di opposizione, di precludere al giudice dell’esecuzione la sospensione di quest’ultima (Cass., 21/11/2019, n. 30323, Cass., 23/07/2003, n. 11449);

ma, nell’ipotesi in discussione, si tratterebbe di scindere, al contrario, la struttura stessa del credito azionato rivalutandone, necessariamente, i presupposti intrinseci;

l’inscindibilità della quota in parola, ai fini in scrutinio, si salda, al contempo, con l’indiscussa tassatività delle ipotesi d’impignorabilità precipitato della deroga al principio di cui all’art. 2740 c.c. (Cass., 17/10/2018, n. 26042, p.20) – e correlato divieto di compensazione (art. 1246 c.c., n. 3);

per queste ragioni, poi, non viene in rilievo la giurisprudenza che discute sulla non compensabilità nè, quindi, ripetibilità delle somme ricevute in forza del titolo giudiziale di separazione, argomentando dal carattere definito “sostanzialmente” alimentare del credito per mantenimento;

si tratta di un orientamento che:

i) per lo più ha riguardato i figli non indipendenti economicamente

(Cass., 10/12/2008, n. 28987, Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166);

ii) quando si è espresso più in generale ha accompagnato la conclusione a “evidenti ragioni di economia processuale” (Cass., 20/07/2015, n. 15186, pag. 3);

iii) ha per oggetto la differente fattispecie della già intervenuta erogazione delle somme di mantenimento, di cui si chiede, al giudice della relativa cognizione, la statuizione di restituzione ovvero compensazione con i minori importi stabiliti, per il tempo susseguente, a modifica delle precedenti condizioni;

si tratta, cioè, di un’opzione volta a stabilizzare la ragione creditoria oggetto di statuizione giurisdizionale sino al suo pari mutamento, proprio per non incidere retroattivamente sul previo titolo, scomponendone l’unitaria struttura;

non è un caso che si registrano, a quel riguardo, distinguo esplicitati nel senso che “la ritenzione non può nemmeno ritenersi giustificata”, “tout court”, in ragione dei principi in tema di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle prestazioni alimentari, posto che tali principi non operano indiscriminatamente ed in virtù di teorica assimilabilità alle prestazioni alimentari dell’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, ma implicano che in concreto gli importi riscossi per questo titolo abbiano assunto o comunque abbiano potuto assumere analoga funzione alimentare, il che non può in linea di principio evincersi nel caso in cui la loro dazione comporti beneficio finale a favore di chi sia già divenuto economicamente autonomo ed in cui l’accertamento di tale sopravvenuta circostanza estintiva dell’obbligo di mantenimento di un genitore sia giudizialmente controverso nel procedimento di revisione pendente nei confronti dell’altro genitore abilitato a riscuotere la contribuzione e per il quale tale procedura comporta anche la conoscenza del correlato rischio restitutorio delle somme percepite dalla domanda introduttiva, se accolta” (Cass., n. 11489 del 2014, cit., pagg. 5-6);

deve pertanto escludersi che al credito per mantenimento del coniuge azionato esecutivamente non possa in alcun caso opporsi in compensazione, ex art. 615 c.p.c., un controcredito certo e illiquido ma di pronta liquidazione;

2. il secondo e terzo motivo sono inammissibili;

infatti, non viene specificatamente e idoneamente censurata l’esplicita statuizione sulla decorrenza unitaria della prescrizione dal compiuto adempimento transattivo dell’obbligazione nascente dal mutuo (pag. 4 della sentenza impugnata) e non viene specificato se il credito opposto in compensazione fosse comunque, o meno, quello derivante dall’adempimento di quanto stabilito in transazione;

il quarto motivo è inammissibile perchè non si censura specificatamente e idoneamente la statuizione per cui, comunque, l’importo pagato a titolo di transazione era “sensibilmente inferiore all’ammontare del debito comune” (pag. 6 della sentenza gravata), previamente e pacificamente sussistente;

non deve disporsi sulle spese stante il mancato svolgimento di difese di parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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