Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9686 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22787/2008 proposto da:

MOBILI TRIARICO SNC DI TRIARICO EUGENIO & ROSSI MASSIMILIANO

IN

LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato ABRAMO DANIELA, rappresentata e difesa

dall’avvocato OLIVIERI Emiliana, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di TORINO del 17/04/08, depositata il 13/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza n. 33/27/08 del 13/5/2008 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte respingeva il gravame interposto dalla contribuente società MOBILI TRIARICO di TRIARICO EUGENIO & ROSSI MASSIMILIANO s.n.c. in liq. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Torino di rigetto dell’opposizione proposta in relazione ad avvisi di accertamento emessi a titolo di I.V.A., IRPEF ed IRAP per l’anno d’imposta 2003.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la società MOBILI TRIARICO di TRIARICO EUGENIO & ROSSI MASSIMILIANO s.n.c. in liq. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Resiste con controricorso l’AGENZIA DELLE ENTRATE. Va preliminarmente osservato come dall’impugnata sentenza emerga che la vicenda in oggetto attiene ad avvisi emessi a titolo (anche) di IRPEF, per l’anno d’imposta 2003, nei confronti della società di persone MOBILI TRIARICO di TRIARICO EUGENIO & ROSSI MASSIMILIANO s.n.c., con accertamento di maggior reddito d’impresa della società e conseguentemente di maggiori imposte a titolo di I.R.P.E.F., I.R.A.P. a carico dei soci nonchè di una maggiore imposta a titolo di I.V.A., oltre a sanzioni.

Orbene, risulta a tale stregua disatteso il principio posto dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v. Cass., Sez. Un., 4/6/2008, n. 14815).

A tale stregua, pronunziando sul ricorso l’impugnata sentenza andrà cassata, con declaratoria di nullità dell’intero giudizio e conseguente rimessione delle parti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori della parte costituita;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto accolto nei termini ivi indicati;

atteso che va pertanto dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, e procedere a nuovo esame;

ritenuto che le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per farsi luogo alla compensazione tra le parti delle spese del giudizio dichiarato nullo.

P.Q.M.

La Corte, pronunziando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza e dichiara la nullità dell’intero processo, compensandone le spese.

Rimette le parti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

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