Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9686 del 14/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/04/2017, (ud. 17/05/2016, dep.14/04/2017),  n. 9686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21773-2013 proposto da:

D.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BRESSANONE 5, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA TANCREDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO PAPOTTO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

A.L.E.R. AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO C.F.

(OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA MAZZINI 27, presso

lo STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli

Avvocati SALVATORE TRIFIRO’, GIORGIO MOLTENI, PAOLO ZUCCHINALI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 372/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/05/2013 R.G.N. 2951/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato PANETTA MASSIMILIANO per delega Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata il 16/5/2013, respingeva il gravame interposto da D.A., nei confronti della Aler Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano, avverso la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede in data 21/6/2011 con la quale era stata rigettata la domanda proposta dal lavoratore diretta ad ottenere l’immediata reintegrazione nel posto di lavoro occupato in precedenza, nonchè la condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità a titolo di risarcimento del danno.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il D. sulla base di un motivo.

La Aler ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 codice di rito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

l. Con l’unico mezzo di impugnazione articolato il ricorrente denuncia la omessa, insufficiente e/o comunque contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi “per il giusto e corretto componimento del presente giudizio”.

In particolare, il D. rappresenta che la sentenza della Corte di merito avrebbe avallato in modo acritico la decisione del Tribunale che aveva ritenuto l’infondatezza e l’inutilità delle istanze istruttorie supplementari formulate da esso appellante: deduce, altresì, che, operando in tal modo, la Corte non avrebbe voluto approfondire, nel merito, le complessive rivendicazioni, anche patrimoniali, con la conseguenza di impedire al D. di potere rettamente beneficiare di un equo e legittimo contraddittorio con la Aler. Osserva, inoltre, che la Corte d’Appello si sarebbe limitata unicamente a prendere atto della circostanza che, in data 29/12/2008, la Aler aveva contestato all’odierno ricorrente la circostanza che egli “…redigendo e sottoscrivendo – nella sua qualità di direttore dei lavori – stati avanzamento lavori non rispondenti al vero, perchè attestanti opere/attività non eseguite o solo parzialmente eseguite…” avrebbe indimostratamente “…consentito alle imprese aggiudicatrici di percepire ingentissimi importi, non dovuti, con rilevante danno per l’azienda…”.

1.1 Il motivo è inammissibile.

Invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di – sufficienza – della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 16/5/2013, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”.

E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue in ordine alla configurazione del licenziamento di cui si tratta come licenziamento per giusta causa. Infatti, dopo una sintetica, ma puntuale ricostruzione dei fatti di causa, la Corte ha rettamente sussunto la fattispecie concreta nell’ambito normativa; afferente alla giusta causa, in considerazione delle risultanze probatorie analiticamente esaminate.

Peraltro, in ordine all’ammissibilità delle istanze istruttorie ed alla valutazione degli elementi probatori, è da osservare che, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, le stesse sono attività istituzionalmente riservate al giudice di merito, non sindacabili in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento. Nel caso di specie, invero, la contestazione, peraltro del tutto generica, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del fatto, finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sullo stesso, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).

Per tutto quanto esposto, ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2017

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