Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9686 del 12/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9686 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28037-2013 proposto da:
CERBON DI HVYAZDA NATALIYA E C. SAS IN
LIQUIDAZIONE 01476651219 (già Cer.Bon di Esposito Alberto e
C. Sas) in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE DE SARNO,
GERARDO MARANO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –

contro

COMUNE DI AVELLA;

intimato –

avverso la sentenza n. 934/2013 del TRIBUNALE di AVELLINO del
17.4.2013, depositata il 19/04/2013;

)46q–75

Data pubblicazione: 12/05/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO.

***
Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del

375 c.p.c..
Il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio e sono state
effettuate le comunicazioni alla ricorrente, unica parte costituita, la
quale non ha depositato memorie.
Questa Corte
Osserva in fatto e in diritto
1. Con sentenza del 19/4/2013 il Tribunale di Avellino rigettava
l’appello proposta dall’odierna ricorrente avverso la sentenza del
Giudice di Pace cher suo ricorso avverso un verbale di accertamento
con il quale la Polizia Municipale del Comune di Avena le aveva inflitto
la sanzione dei curo 397,00 per la violazione dell’art. 23 CdS per avere
installato dei cartelli pubblicitari senza la relativa autorizzazione.
Il Giudice dell’appello motivava il rigetto osservando:
– che ai sensi dell’art. 23 CdS non possono essere impiantati lungo le
strade cartelli pubblicitari in difetto di autorizzazione;
– che l’istituto del silenzio — assenso previsto dall’art. 20 L. 241/1990
non è applicabile per i procedimenti indicati nel quarto comma dello
stesso art. 23 tra i quali quelli che attengono alla pubblica sicurezza e
all’incolumità pubblica e che pertanto non possono essere impiantati
lungo le strade cartelli pubblicitari in difetto di autorizzazione per
ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione;
– che non può essere operata una distinzione tra la richiesta di
autorizzazione e quella di rinnovo.
Ric, 2013 n. 28037 sez. M2 – ud. 05-03-2015
-2-

ricorso ha depositato la. relazione in applicazione degli artt. 380 bis e

La ricorrente ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo.
Il Comune di Avena è rimasto intimato.
2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e
falsa applicazione dell’art. 23 comma 4 DLGS 285/92 e dell’art. 53 con
5 e 6 DPR 495/92 e dell’art. 2 L.241/90.

sentenza impugnata, la normativa richiamata prevede una diversa
disciplina per l’autorizzazione all’installazione dei cartelli pubblicitari e
per il rinnovo dell’autorizzazione così che le ragioni per le quali è
esclusa l’applicabilità del silenzio assenso quanto alla prima
autorizzazione, non sussistono in relazione alle domande di rinnovo.
3. L’unica questione proposta attiene non già alla buona fede del
preteso contravventore, ma alla ipotizzata applicazione della normativa
di cui al regolamento del CdS – DPR 495 del 1992-che prevede al
comma 6 dell’art. 53 la possibilità di rinnovo dell’autorizzazione e al
comma 3, differentemente da quanto previsto per la richiesta di
autorizzazione, prevede che per le richieste di autorizzazione
successive alla prima è sufficiente il rinvio all’autodichiarazione allegata
all’iniziale domanda di autorizzazione.
La ricorrente sostiene:
– che nulla osta a che alla richiesta di rinnovo dell’autorizzazione si
applichi la disciplina del silenzio assenso di cui all’art. 20 L. 241/90
perché la domanda è già stata inizialmente valutata,
– che l’amministrazione, la quale ha rilasciato l’autorizzazione, è già in
possesso della documentazione richiesta e che, essendo già state
valutate con la prima autorizzazione le ragioni attinenti alla sicurezza
della circolazione, si dovrebbe presumere persistente la valutazione
positiva e quindi si dovrebbe configurare una autorizzazione tacita.

Ric. 2013 n. 28037 sez. M2 – ud. 05-03-2015
-3-

La ricorrente sostiene che, contrariamente Ka quanto ritenuto nella

Per contro la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio,
richiamato anche nella sentenza impugnata, che l’istituto del silenzioassenso, in virtù del quale l’autorizzazione amministrativa richiesta e
non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo
previsto dall’art. 20 della legge n. 241 del 1990 in termini generali, non è

indicati nel quarto comma dello stesso articolo, tra i quali sono
specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza e
all’incolumità pubblica; pertanto, per il combinato disposto della
predetta norma e dell’art. 23 codice della strada, non possono essere
impiantati lungo le strade cartelli pubblicitari in difetto di
autorizzazione, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione
(Cass. 1/3/2007 n. 4869; Cass. 18/2/2011 n. 4045).
4. La questione specifica attiene alla eventuale rilevanza (al fine
dell’applicazione del silenzio assenso) della precedente autorizzazione
non revocata/ connessa ad una presunzione di assenza di rischi per
l’incolumità pubblica, perché altrimenti lo stesso ente proprietario della
strada avrebbe dovuto assumere i provvedimenti conseguenti
(compreso il provvedimento di rimozione); nel silenzio
dell’amministrazione, quindi potrebbe configurarsi una autorizzazione
tacita per evitare conseguenze pregiudizievoli per il cittadino nel
periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di rinnovo e il
provvedimento espresso.
Non risultano precedenti specifici e la questione appare nuova;
pertanto questo Collegio ritiene non consentita una valutazione di
manifesta fondatezza o infondatezza tale da permettere il ricorso alla
procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c. e, invece, ritiene opportuna
l’assegnazione alla pubblica udienza.
P.Q.M.
Ric, 2013 n. 28037 sez. M2 – ud. 05-03-2015
-4-

di portata illimitata, ma contiene deroghe per gli atti e i procedimenti

Non definisce il giudizio e rinvia per la pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 5/3/2015 nella camera di consiglio della sesta

sezione civile.

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