Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9686 del 03/05/2011

Cassazione civile sez. III, 03/05/2011, (ud. 21/03/2011, dep. 03/05/2011), n.9686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31907-2006 proposto da:

N.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CLITUNNO 51, presso lo studio dell’avvocato ONGARO FRANCO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ONGARO

ALESSANDRO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

E.R.O.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 4226/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Seconda Sezione Civile, emessa il 16/06/2005, depositata il

06/10/2005; R.G.N. 9218/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato ONGARO FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E.R.O. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma con la quale era stata rigettata l’opposizione all’esecuzione dal medesimo proposta contro N.M., il quale aveva agito esecutivamente per il recupero di un proprio credito fondato su un decreto di liquidazione di compenso a C.T.U..

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 6 ottobre 2005, accolse l’appello ed, in riforma della sentenza impugnata, accolse l’opposizione all’esecuzione e dichiarò inefficaci il pignoramento ed i successivi atti esecutivi, condannando l’appellato al pagamento della metà delle spese processuali.

Avverso tale sentenza N.M. propone ricorso per cassazione a mezzo di due motivi. L’intimato non si difende.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile .

Il ricorso risulta notificato il 21 novembre 2006 e risulta proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma pubblicata il 6 ottobre 2005 e non notificata.

Trattandosi di causa di opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2 fatta applicazione delle norme della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, per le quali la sospensione feriale dei termini processuali non si applica .alle opposizioni esecutive. Tale disciplina regola il processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase ed a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 6940/07, Cass. n. 20745/09, Cass. n. 9997/10).

Pertanto, il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. va computato nella durata annuale di trecentosessantacinque giorni. Dal momento che, nel caso di specie, il ricorso per Cassazione è stato notificato oltre tale termine, l’impugnazione è inammissibile.

Non sussistono i presupposti per la condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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