Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9685 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7570/2018 proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA, in persona del suo presidente,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso

lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANDREA CLEMENTE GROSSO;

– ricorrente –

contro

V.V.;

– intimato –

Nonchè da:

V.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO

CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS,

rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTA BATINI, GIUSEPPE

BATINI;

– ricorrente incidentale –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1920/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 01/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Cassa di Risparmio di Volterra (da ora Cassa) ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva confermato, sia pur con diversa motivazione, la pronuncia del Tribunale di Livorno con la quale era stata respinta la domanda dell’istituto di credito proposta nei confronti del geometra V.V. per il riconoscimento della sua responsabilità per inadempimento contrattuale o, in subordine, per la colpa professionale in relazione alla perizia da lui svolta su due immobili di proprietà di G.G. che costituivano la garanzia del mutuo ipotecario concessogli.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il G., legale rappresentante e fideiussore della Automatic Srl, aveva conferito (dopo l’erogazione del mutuo) gli immobili alla società la quale, dopo due distinte domande di ammissione al concordato preventivo, era stata dichiarata fallita: l’istituto ricorrente assume, al riguardo, che già a seguito dell’istruttoria svolta sulla prima domanda era emerso che la valutazione dei V. era pari al triplo del valore effettivo del bene tanto che il danno subito poteva essere quantificato nella differenza fra l’importo erogato al G. ed il più basso valore reale degli immobili ipotecati a garanzia della sua restituzione. Chiedeva, dunque, che venisse riconosciuta la sua responsabilità per inadempimento contrattuale e che, in subordine, fosse condannato per colpa professionale.

1.2. Il V. si è difeso contestando che sussistesse un rapporto professionale con la banca, visto che lui era stato incaricato direttamente dal proprio cliente, anche se la lettera con al quale gli era stato affidato il compito di stimare gli immobili era stata predisposta su un modulo della Cassa; e di aver appreso, solo successivamente, dell’iscrizione ipotecaria e della circostanza che la somma erogata era stata utilizzata per ripianare un ingente debito della società.

1.3. Il Tribunale di Livorno rigettò la domanda escludendo che ricorresse il rapporto professionale dedotto dalla Cassa, in quanto l’incarico gli era stato conferito dal G..

1.4. La Corte d’Appello di Firenze, pur riconoscendo la responsabilità da contatto sociale del geometra in ragione del rapporto comunque intercorso con l’istituto di credito, ha rigettato la domanda per mancanza di prova del danno.

2. Ha resistito la parte intimata proponendo altresì ricorso incidentale condizionato e ricorso incidentale affidati, ciascuno, ad un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con unico motivo, la ricorrente principale deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1223, 1226 e 2697 c.c..

1.1. Lamenta che i giudici d’appello avevano deciso la controversia in violazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata.

1.2. In particolare, deduce che la Corte territoriale era incorsa nell’erronea qualificazione del pregiudizio subito come “danno potenziale” e non come “danno futuro” che era stato precisamente dedotto nell’atto introduttivo del giudizio: critica, pertanto, il conseguente mancato riconoscimento della fattispecie nell’accezione ormai coniata dalla giurisprudenza di legittimità che lo aveva ritenuto configurabile tutte le volte che l’effettiva diminuzione patrimoniale poteva apparire come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati e sintomatici di quella probabilità di verificazione secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto.

1.3. Assume, al riguardo, che ricorrevano i presupposti per la qualificazione invocata, riscontrabile sulla base della successione cronologica dei fatti narrati, della irrilevanza dell’inadempimento del debitore principale ai fini della risarcibilità, della possibile quantificazione dei danno secondo il criterio ab origine indicato, suffragato anche dalla nuova documentazione prodotta nel presente giudizio, ex art. 372 c.p.c., consistente negli atti relativi al prosieguo delle operazioni della vendita dei beni ipotecati, intentata dal giudice delegato del fallimento, dai quali si evinceva il valore ancor più ridotto del cespite immobiliare esecutato.

2. Con unico motivo di ricorso incidentale condizionato il V. deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1218, 1228 e 2697 c.c..

2.1. Lamenta che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere la sussistenza della responsabilità da contatto sociale mutuando la fattispecie dalla giurisprudenza di legittimità non applicabile al caso in esame, in quanto riferita da una parte a categorie professionali protette, svolgenti funzioni connotate dal pubblico affidamento ben diverse da quelle in esame: afferma, inoltre, che la Cassa – che non gli aveva conferito l’incarico, ricevuto, invero, dal Gianforma aveva omesso di effettuare i dovuti controlli per l’erogazione del credito; e che l’obbligazione alla quale egli aveva adempiuto si configurava come obbligazione di mezzi e non di risultato e rendeva pertanto non configurabile la responsabilità professionale a lui ascritta.

2.2. Con unico motivo di ricorso incidentale autonomo, infine, il V. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Contesta la statuita compensazione delle spese, essendo stato vittorioso in entrambi i gradi di giudizio, e lamenta che la motivazione resa sulla compensazione non era coerente con i presupposti previsto dall’art. 92 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente.

3. Il ricorso principale è infondato.

Il ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge con riferimento al principio di ripartizione dell’onere della prova ed alla ricaduta che ciò aveva determinato sulla qualificazione della fattispecie dannosa dalla quale derivavano le pretese risarcitorie respinte.

3.1. Deve premettersi che la censura presenta connotati di inammissibilità in quanto con essa si assume che a Corte avrebbe qualificato l’oggetto della domanda come “danno potenziale” laddove, invece, si trattava di una domanda volta al riconoscimento del “danno futuro”, fattispecie che aveva ricevuto l’autorevole avallo della giurisprudenza di legittimità: si introduce, pertanto, una critica all’interpretazione dei giudici d’appello sulla qualificazione della fattispecie dedotta da ritenersi attività insindacabile del giudice di merito ove sia immune da vizi logici o da aspetti di apparenza tali dà consentire la riqualificazione del motivo con rifermento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass. SUU 17931/2013; Cass. 4036/2014; Cass. 26310/2017).

3.2. Nel caso in esame ricorre tale ipotesi.

Infatti, al di là dell’espressa indicazione del vizio denunciato, la censura lamenta, nella sostanza, l’assenza di motivazione su come il danno potesse essere stimato al momento della domanda (cfr. pag. 21 secondo cpv del ricorso): ciò consente alla Corte di ricondurre la doglianza nell’alveo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, concernente i casi di nullità della sentenza, fra i quali devono essere ricompresi quelli riferibili ad una motivazione inesistente, resa, cioè, attraverso una mera apparenza argomentativa.

3.3. In tal modo riqualificato, il motivo – pur ammissibile – è infondato.

3.4. La critica avanzata esige un preliminare vaglio in ordine alla documentazione prodotta in questa sede, ex art. 372 c.p.c..

La questione si pone, infatti, come antecedente logico dell’intera censura.

Deve premettersi che la statuizione genia Corte territoriale (cfr. pag. 5), risulta ben diversa da come è stata ricostruita dal ricorrente.

3.5. I giudici d’appello, invero, lungi dal qualificare la domanda come risarcimento del “danno potenziale” e dal riferire tale espressione ad una specifica fattispecie, si sono limitati ad affermare che (letteralmente) era stato “dedotto un danno meramente potenziale non essendo stato allegato, neanche sul piano assertivo, l’inadempimento all’obbligazione restitutoria” visto che la Banca non aveva ancora escusso la garanzia ipotecaria e che, pertanto, non c’era alcun elemento sul quale fondare l’individuazione esatta della minor somma ipotizzata: la Corte – prendendo le mosse dall’entità dell somma richiesta, corrispondente alla differenza fra l’importo del mutuo erogato ed il valore degli immobili ipotecati (valore solo stimato dai Commissario giudiziale nominato nel primo concordato preventivo) aggiunge che “l’esistenza attuale del danno risarcibile rimarrebbe comunque sguarnita di prova” (cfr. pag. 5 sentenza impugnata).

3.6. La qualificazione della fattispecie non si discosta, dunque, da quella dedotta dal ricorrente.

4. In relazione a ciò, assume rilievo l’ammissibilità (o meno) delle nuove produzioni documentali attinenti al prosieguo della procedura esecutiva attraverso le quali il ricorrente tenta di dare una maggiore concretezza alle proprie pretese.

4.1. Si osserva, al riguardo, che tali documenti, volti a dimostrare l’ulteriore attuale riduzione del prezzo di vendita, sono successivi alla decisione: essi non riguardano, invero, questioni di nullità della sentenza o di ammissibilità del ricorso (ipotesi alle quali, soltanto, letteralmente l’art. 372 c.p.c., si riferisce, consentendo la produzione di documenti nuovi nel giudizio di legittimità) ma attengono alla fondatezza della domanda.

4.2. Al proposito, sulla specifica questione, questa Corte ha avuto modo di affermare il principio – condiviso dal Collegio, anche perchè aderente al tenore letterale ed inequivoco della norma – che “nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti, dopo la scadenza dei termine di cui all’art. 369 c.p.c. e ai sensi dell’art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all’ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti la allegata fondatezza del medesimo” (cfr. Cass. 10967/2013): nè costituiscono orientamenti contrari da prendere in considerazione per il caso in esame quelli che si esprimono in favore della generale ammissibilità delle produzioni documentali (cfr. Cass. SUU 7161/2010; Cass. SUU 25038/2013; Cass. 950/2015) in quanto tali decisioni sono specificamente riferite al regolamento preventivo di giurisdizione che non costituisce mezzo di impugnazione: in esso, pertanto, deve essere consentito alle parti di fornire le prove documentali che avrebbero potuto dedurre nei gradi di merito se non si fossero avvalse del regolamento (cfr. al riguardo, anche Cass. SSUU 9532/2004).

4.3. Deve conclusivamente affermarsi che le produzioni documentali introdotte nel presente giudizio ex art. 372 c.p.c., sono inammissibili, in quanto volte a dare sostegno alla fondatezza del motivo e, quindi, non attinenti alle ipotesi tassative previste dalla norma richiamata.

5. Tanto premesso, la complessiva censura contenuta nel ricorso è infondata.

5.1. La Corte territoriale, infatti, ha applicato le disposizioni che il ricorrente assume violate in stretta aderenza alle risultanze processuali ed ai principi di diritto affermati da questa Corte in materia di “danno futuro”.

5.2. E’ ben vero, infatti, che tale fattispecie ha trovato un condivisibile riconoscimento nell’orientamento di questa Corte con il quale è stato affermato che “il risarcimento del danno futuro, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già completamente verificatosi nel momento del giudizio, e deve avvenire secondo un criterio di rilevante probabilità; a tal fine, il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro ogni volta che l’effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto” (cfr. Cass. 10072/2010); ma è anche vero che una volta riconosciuto il principio, il danno è configurabile soltanto ove la perdita economica che si andrà a subire possa essere ricondotta a criteri concretamente individuati al fine di raggiungere una plausibile determinazione del quantum debeatur (cfr. al riguardo, Cass. 16905/2010; Cass. 8293/2012).

5.3. Nel caso in esame, correttamente i giudici d’appello hanno escluso tale concretezza del pregiudizio, ritenendo che non fossero stati neanche allegati gli elementi – ricondotti all’inadempimento dell’obbligazione restitutoria da parte del mutuatario ed all’avvenuta escussione della garanzia ipotecaria da parte della Banca – attraverso i quali potesse determinarsi in modo credibile il valore da decurtare alla somma erogata con il mutuo, al fine di configurare l’esistenza stessa del pregiudizio da ipotizzare in termini di “danno futuro”.

6. La motivazione della Corte, dunque, non risulta viziata nè da apparenza nè da illogicità rispetto ai principi sopra richiamati: il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato.

7. Il ricorso incidentale condizionato rimane logicamente assorbito.

9. Il ricorso incidentale autonomo, avente per oggetto la critica alla decisione di compensare le spese del giudizio d’appello, è, infine, inammissibile.

9.1 Si osserva infatti che le ragioni eccezionali poste a fondamento della decisione in relazione alla formulazione della norma ratione temporis vigente sono state ricondotte alla “peculiarità della fattispecie”: tale valutazione, plausibile in relazione alla scarsità di precedenti sulla specifica questione (riguardante il danno futuro) e quindi alla novità di essa, rientra nel perimetro normativo tracciato dall’art. 92 c.p.c. (nella formulazione applicabile al caso in esame) che rende insindacabile la decisione del giudice di merito sul punto.

10. Le spese del giudizio di legittimità seguono a soccombenza in relazione al ricorso principale; in relazione a quello incidentale l’esito della controversia ne rende opportuna la compensazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato ed inammissibile quello incidentale.

Condanna il ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 12.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Compensa le spese nei confronti del ricorrente incidentale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale ed incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA