Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9685 del 22/04/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 9685 Anno 2013
Presidente: PREDEN ROBERTO
Relatore: BUCCIANTE ETTORE

Data pubblicazione: 22/04/2013

SENTENZA

sul ricorso 26396-2009 proposto da:
ZILIO GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
2013

G. FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARZI

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MASSIMO FILIPPO,

che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAIOLINO ANGELO, per delega in
calce al ricorso;
– ricorrente –

contro

BONALDI IVAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TACITO 39, presso lo studio dell’avvocato FAVINO
GIULIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BOLONDI MARZIO, per delega in calce al

– controricorrente nonchè contro

BONALDI GIANCARLO, BONALDI DORELLA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1359/2009 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 31/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/02/2013 dal Consigliere Dott. ETTORE
BUCCIANTE;
uditi gli avvocati Angelo MAIOLINO, Giulio FAVINO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l’accoglimento del
primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri
motivi.

controricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 52/2004 il Tribunale di Bassano del Grappa – adito da Ivan Bonaldi, Giancar-

Giancarlo Zilio – costituì una servitù coattiva
di passaggio a piedi e con mezzi agricoli su un
fondo in Mussolente appartenente al convenuto, a
vantaggio di quello limitrofo di proprietà degli
attori.
Impugnata dal soccombente, la decisione è
stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia, che con sentenza n. 1359/2009 ha rigettato
il gravame. A tale pronuncia il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo tra l’altro (per
quanto ancora rileva in questa sede): – la costituzione coattiva di servitù di passaggio può
essere utilmente chiesta, come nella specie, nei
confronti del proprietario di uno soltanto dei
fondi da attraversare per raggiungere la via
pubblica, ben potendosi agire separatamente nei
confronti degli altri o concludere accordi con
loro; – il diverso percorso indicato in alternativa dal consulente tecnico di ufficio è meno
conveniente, a causa della maggiore lunghezza e
del più elevato numero dei fondi da asservire.
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lo Bonaldi e Dorella Bonaldi nei confronti di

Giancarlo Zilio ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. Ivan Bonaldi si è
costituito con controricorso. Giancarlo Bonaldi e

sive nel giudizio di legittimità. Il ricorrente
ha presentato una memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso Giancarlo Zilio si duole del mancato accoglimento della
propria eccezione di difetto di integrità del
contraddittorio, che era stata da lui sollevata
in base al rilievo che il proprio fondo non è
l’unico interposto tra quello degli attori e la
strada pubblica, essendovene altri i cui proprietari avrebbero dovuto essere chiamati a partecipare anch’essi al giudizio.
Nella giurisprudenza di legittimità la questione posta dal ricorrente ha avuto soluzioni
divergenti.
Inizialmente questa Corte si è univocamente
orientata nel senso che «la costituzione della
servitù di passaggio coattivo non è impedita dal
fatto che il passaggio debba avvenire anche su
fondi di altri proprietari, non presenti in
giudizio, ben potendo l’attore provvedere nei
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Dorella Bonaldi non hanno svolto attività difen-

loro confronti con domande separate e con accordi
distinti, anteriori o successivi alla pretesa
fatta valere in giudizio» (Cass. 15 giugno 1962

n. 2671, 24 giugno 1965 n. 1324, 9 maggio 1966 n.
1182, 25 luglio 1969 n. 2825) e che quindi «la
domanda di costituzione di una servitù di passaggio coattiva non determina la necessità della
integrazione del contraddittorio nei confronti
dei proprietari degli altri fondi sui quali
dovrebbe ugualmente realizzarsi il passaggio; la
sentenza relativa non è inutiliter data in quanto
a completamento del passaggio l’attore può nei
confronti degli altri proporre domande separate o
stipulare accordi distinti» (Cass. 28 giugno 1967
n. 1612, 11 giugno 1968 n. 1856, 11 luglio 1974
n. 2072, 17 marzo 1975 n. 1019, 7 dicembre 1976
n. 4558, 11 ottobre 1979 n. 5291, 21 luglio 1980
n. 4778, 8 gennaio 1981 n. 160, 25 maggio 1983 n.
3601, 9 giugno 1983 n. 3958, 16 novembre 1984 n.
5829).
A questo indirizzo non si sono invece attenute Cass. 14 luglio 1980 n. 4515 e 5 aprile 1984
n. 2205, secondo cui «la domanda diretta alla
costituzione di servitù di passaggio coattivo,
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n. 1500, 12 giugno 1963 n. 1582, 29 ottobre 1964

per il caso in cui la situazione di interclusione
non sia ovviabile mediante il transito su un solo
fondo frapponentesi con la strada pubblica (vi

medesimo fine), ma richieda invece l’attraversamento di una pluralità di fondi, ubicati in
consecuzione, deve essere proposta nei confronti
di tutti i proprietari di detti ultimi fondi, in
qualità di litisconsorti necessari, tenuto conto
che la sentenza emessa nei confronti soltanto di
uno di essi non produrrebbe alcun risultato
pratico e non sarebbe suscettibile di esecuzione».
Investite del compito di comporre il contrasto che così era insorto, le sezioni unite hanno
aderito alla tendenza minoritaria, decidendo che
«l’azione per la costituzione di servitù di
passaggio in favore del fondo intercluso (art.
1051 cod. civ.) deve essere promossa, nel caso in
cui si frappongano più fondi rispetto all’accesso
alla via pubblica, nei confronti di tutti
proprietari di tali altri fondi, in qualità di
litisconsorti necessari, perché attiene ad un
rapporto unico ed inscindibile, alla stregua
dell’inidoneità di una pronuncia, che accolga
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siano o meno altri fondi contigui idonei al

domanda proposta contro uno od alcuni soltanto di
detti proprietari, al soddisfacimento dell’utilità per cui l’azione medesima è contemplata»

A questo principio la successiva giurisprudenza di legittimità si è generalmente uniformata(Cass. 17 agosto 1990 n. 8349, 26 marzo 1993 n.
3644, 24 settembre 1994 n. 7848, 24 febbraio 1995
n. 2124, 29 gennaio 1996 n. 658, 30 marzo 1999 n.
3054, 4 febbraio 2003 n. 1612), ma talvolta se ne
è discostata, ignorando la pronuncia delle sezioni unite e richiamando invece

per saltum

il

precedente orientamento maggioritario (Cass. l
ottobre 1997 n. 9565, 16 giugno 2000 n. 8192, 17
marzo 2006 n. 6069, 15 giugno 2011 n. 13101). Per
tale ragione il ricorso in esame è stato assegnato alle sezioni unite, perché di nuovo affrontino
e risolvano la questione di cui si tratta.
Ritiene il collegio di dover ribadire che la
domanda di costituzione coattiva di servitù di
passaggio, come si era deciso con le citate Cass.
s.u. 670 e 671/1998, deve essere contestualmente
proposta nei confronti dei proprietari di tutti i
fondi che sia necessario attraversare per il
collegamento con la strada pubblica. È nell’ac26396/2009

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(Cass. s.u. 3 febbraio 1989 n. 670 e n. 671).

cesso a questa, infatti, che consiste l’oggetto
del diritto riconosciuto dall’art. 1051 cod. civ.
al proprietario del fondo intercluso: la servitù

normativa, priva di effettiva utilità e insuscettibile di esercizio se non in via puramente
emulativa, ove fosse costituita soltanto per un
tratto del percorso occorrente, in attesa di una
sua futura, solo eventuale e ipotetica integrazione giudiziale o convenzionale. Si tratterebbe
del frammento di qualcosa che la disposizione
citata configura come unitario e indivisibile,
poiché soltanto nella sua interezza può svolgere
la funzione che gli è propria.
La carenza di una domanda formulata con tali
limiti, allora, appare attenere non tanto al
profilo soggettivo della integrità del contraddittorio, quanto piuttosto a quello oggettivo
della congruità del

petitum:

non vi sono liti-

sconsorti necessari pretermessi, poiché l’azione,
come in concreto esercitata, non li riguarda; ciò
che difetta, in realtà, è quella essenziale
condizione dell’azione che consiste nella “possibilità giuridica” – ossia nella sia pure solo
astratta corrispondenza della pretesa accampata
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risulterebbe monca rispetto alla previsione

in giudizio a una norma che le dia fondamento poiché il bene della vita reclamato dall’attore
non gli è accordato dall’ordinamento.

re disposta l’integrazione del contraddittorio,
ma che la domanda va rigettata, perché diretta a
far valere un diritto inesistente.
Accolto pertanto il primo motivo di ricorso e
restando assorbiti gli altri (con i quali viene
lamenta a la mancata pronuncia sul punto della
dedotta non effettiva interclusione del fondo
pretesamente dominante), la sentenza impugnata
deve essere cassata e la causa può essere senz’altro decisa nel merito in questa sede, con
pronuncia di rigetto della domanda: non sono
infatti necessari ulteriori accertamenti di
fatto, essendo incontroverso che Ivan Bonaldi,
Giancarlo Bonaldi e Dorella Bonaldi non sono già
titolari di servitù di passaggio, comunque costituite, sugli altri fondi che dovrebbero attraversare, oltre a quello appartenente a Giancarlo
Zilio, per accedere alla strada pubblica.
Le spese dell’intero giudizio vengono compensate tra le parti per giusti motivi, ravvisabili
nei contrasti di giurisprudenza di cui si detto.
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Ne consegue che in questi casi non deve esse-

DISPOSITIVO
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza

domanda di costituzione di servitù coattiva
proposta da Ivan Bonaldi, Giancarlo Bonaldi e
Dorella Bonaldi nei confronti di Giancarlo Zilio;
compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Roma, 12 febbraio 2013
Il Presidente
(Roberto Preden)
tit,b

impugnata; decidendo nel merito, rigetta la

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