Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9685 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 13/04/2021), n.9685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23397-2019 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato IACOPINI FABIO EUGENIO MARIA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

LEPORE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati MANDARANO ANTONELLO, FRASCHINI ANTONELLA, CECCOLI PAOLA

MARIA, RADAELLI PAOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2515/2019 del GIUDICE DI PACE di MILANO,

depositata il 08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Picaroni

Elisa.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

I.F. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Milano n. 2515/2019, che ha rigettato l’opposizione proposta dal medesimo I. avverso il verbale di accertamento dell’infrazione stradale di cui all’art. 7 C.d.S., comma 14;

che l’intimato Comune di Milano resiste con controricorso; che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

deve essere rilevata, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso;

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sentenza pronunciata dal Giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa è appellabile e non ricorribile per cassazione (explurimis, Cass. n. 26613 del 2018; n. 18820 del 2015);

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 710,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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