Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9685 del 12/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9685 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sol ricorso 26028-2013 proposto da:
RUBINO ROBERTA RBNRRT50S54A662I, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa da se medesimo;
– ricorrente /

contro
MINISTERO DF.T.T:ECONOMIA E DET J P, FINANZE

I

80415740580 e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587
entrambi in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
FAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
e difende, ope legis;
– controricorrenti nonchè contro
GALLO CIRO;

,..5

Data pubblicazione: 12/05/2015

-intimato avverso l’ordinanza n. 1454/2013 del TRIBUNALE di BARI del
27.6.2013, depositata il 04/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO.

1. Con ricorso del 19/1/2012 l’avv. Roberta Rubino proponeva
opposizione al Tribunale di sorveglianza di Bari avverso il decreto del
20/12/2001 con il quale il magistrato di sorveglianza aveva rigettato
l’istanza ex art. 116 T.U. 115 del 2002 di liquidazione degli onorari
professionali pretesamene dovuti per la difesa di ufficio di imputato
nei confronti del quale aveva infruttuosamente esperito le procedure
per il recupero dei crediti professionali (adducendo un pignoramento
negativo del 2010).
All’udienza la stessa opponente eccepiva l’incompetenza del Tribunale
di Sorveglianza indicando quale giudice competente il Presidente del
Tribunale ordinario di Bari; le eccezioni di incompetenza erano
rigettate e con ordinanza del 27/6/2013 il magistrato di sorveglianza
di Bari rigettava nel merito la domanda di liquidazione ritenendo non
provata l’irrecuperabilità del credito in quanto dall’informativa della
GdF risultava che l’assistito aveva percepito curo 1060,00 per redditi
da lavoro dipendente per l’anno 2011 e che nel Novembre 2006 aveva
incassato la somma di curo 50.000 per una compravendita di azioni.
L’avv. Roberta Rubino ha proposto ricorso affidato a due motivi.
2. Con il primo motivo la ricorrente deduce il difetto di giurisdizione,
la violazione dell’art. 15 D.Lvo 150 del 2011 e la violazione degli artt.
25 e 111 Cost. con riferimento alla trattazione e decisione del
procedimento da parte di un giudice penale (il magistrato di

Ric. 2013 n. 26028 sez. M2 – ud. 12-02-2015
-2-

***

sorveglianza) mentre ai sensi la controversia avente ad oggetto la
liquidazione del compenso ha per o zetto una controversia civile che
avrebbe dovuto essere trattata con il rito civile e davanti al Presidente
del Tribunale ordinario essendo l’unico ufficio giudiziario munito di
giurisdizione civile; in ciò ravvisa anche la violazione del principio del
giudice naturale e richiama un precedente di questa Corte (Cass.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art.
116 DPR 115/2002 e il vizio di motivazione.
La ricorrente sostiene di avere documentato l’attività giudiziale svolta
infruttuosamente per il recupero del credito, ma che il magistrato di
sorveglianza ha erroneamente e con motivazione apparente o illogica,
ha ritenuto non diligentemente coltivata l’attività recuperatoria in
quanto dagli accertamenti della GdF risultavano redditi IRPEF
percepiti nel 2011 e proventi per curo 50.000 derivanti da una vendita
di valori mobiliari nel 2006.
La ricorrente, nella memoria, svolgendo critiche alla relazione ha
osservato che:
a) il Tribunale di Sorveglianza, in quanto giudice penale, era
funzionalmente incompetente a provvedere sulle opposizioni a decreto
di liquidazione, essendo invece competente il Tribunale ordinario
essendo l’unico ufficio giudiziario munito di giurisdizione civile;
b) il Magistrato di sorveglianza non aveva il potere di chiedere
informative alla GdF;
c) la motivazione carente, illogica o apparente può ancora essere
sindacata dal giudice di legittimità;
d) al difensore di ufficio o dagli Ufficiali giudiziari ai sensi dell’art. 116
DPR 115 del 2002 non possono essere richiesti adempimenti che
possono essere espletati con una indagine della GdF e comunque i
risultati emersi da tale accertamento erano successivi all’opposizione e
Ric. 2013 n. 26028 sez. M2 – ud. 12-02-2015
-3-

12/7/2012 n. 11818).

neppure erano rilevanti per escludere che al momento della richiesta
di liquidazione l’assistito fosse incapiente come previsto dall’art. 116
cit., posto che la somma di euro 1.060,00 era stata percepita nel 2011
ed era costituita da remunerazione dovuta agli internati in carcere,
come tale impignorabile.
L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita e ha chiesto la

magistratura di Sorveglianza, sia con riferimento alla motivazione sulla
mancata prova dell’esperimento di procedure espropriative anche
presso terzi, rilevando anche che nella successiva richiesta di
informazioni rivolta dall’avvocato all’Ufficiale Giudiziario in data
13/10/2011 il nominativo di Ciro Gallo era indicato con data di
nascita errata.
4. Le censure proposte con i motivi di ricorso e ulteriormente illustrate
con la memoria, a giudizio di questa Corte, non consentono una
valutazione di manifesta fondatezza o infondatezza, tale da consentire
il ricorso alla procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., ma rendono
opportuna l’assegnazione alla pubblica udienza, anche per le seguenti
considerazioni:
– con riferimento alla normativa anteriore alla riforma introdotta con il
Dlgs 150 del 2011 questa Corte aveva affermato il principio
(applicabile anche nell’individuazione del giudice competente a
liquidare il compenso al difensore di ufficio in caso di inutile
esperimento delle procedure per il recupero del credito) per il quale
Competente a decidere sull’opposizione al provvedimento emesso dal tribunale di
sorveglianza, in materia di liquidazione del compenso al djfensore che abbia svolto
il patrocinio a spese dello Stato, non è il presidente del tribunale di sorveglianza,
ma quello del tribunale ordinario della stessa sede, essendo questo l’unico ufficio
giudiziario munito di giurisdizione civile (Cass. 12/7/2012 n. 11818
decidendo su un regolamento di competenza);
Ric. 2013 n. 26028 sez. M2 – ud. 12-02-2015
-4-

à

conferma dell’ordinanza impugnata sia quanto alla competenza della

- nel caso in esame il decreto oggetto di opposizione risulta emesso il
20/12/2011;
– l’art. 170 T.U. 115 del 2002, prima della riforma, era così formulato:
Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del
custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in
pristino, il beneficiario e lepartiprocessuali, compreso i/ pubblico ministero, possono

dell’ufficio giudiziario competente;
– ai sensi dell’art. 15 del Dlgs 150 del 2011 risulta ora così formulato: Il
ricorso e’ proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha
emesso il provvedimento impugnato
Per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del giudice di pace e del
pubblico ministero presso il tribunale e’ competente il presidente del tribunale. Per i
provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del pubblico ministero presso la corte
di appello e’ competente il presidente della corte di appello
– nella relazione si è rilevato che la diversa formulazione comporta
diverse conseguenze nell’individuazione del capo dell’Ufficio
Giudiziario competente;
– la questione appare nuova e non risultano precedenti specifici con
riferimento alla nuova normativa.
P . Q. M.
Non definisce il giudizio e rinvia per la pubblica udienza.
Roma 12/2/2015
Il Presidente
11
(dr. Bruno Bianchini)

proporre opposizione, entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA