Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9684 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12637/2018 proposto da:

P.A., F.A., S.M.,

T.M.S., F.B., C.B., P.A.,

SI.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, V. POMPEO TROGO

21, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MALLAMACI, rappresentati

e difesi dagli avvocati SABINA MARIA VITTORIA MANTOVANI, ANNA

SANFILIPPO;

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO, in persona del Dott.

D.B.L. in qualità di Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA S. COSTANZA 27, presso lo studio

dell’avvocato LUCIA MARINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

PAOLO MARIOTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4418/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/01/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L'(OMISSIS), alle 4:00 del mattino, si verificò un sinistro stradale nel territorio del Comune di (OMISSIS), allorchè un autoveicolo con quattro persone a bordo sbandò e, dopo aver divelto la barriera posta a protezione della carreggiata stradale, precipitò in un fiume sottostante.

I prossimi congiunti di tre delle vittime (ad eccezione dei congiunti del conducente) convennero dinanzi al Tribunale di Sondrio l’amministrazione provinciale di Sondrio, invocandone la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., per la morte dei rispettivi congiunti.

A fondamento della domanda dedussero che la barriera protettiva posta ai lati del ponte dal quale era precipitato l’autoveicolo non era conforme alle misure di sicurezza prescritte dalla legge, e comunque dalle regole di comune prudenza.

2. L’amministrazione provinciale si costituì allegando che la responsabilità dell’accaduto andava ascritta unicamente al conducente dell’autoveicolo, a causa dell’eccessiva velocità che aveva determinato sbandamento e la precipitazione del mezzo.

3. Con sentenza 1 aprile 2015 n. 171 il Tribunale di Sondrio ritenne che la causa del sinistro mortale fu per il 50% la condotta di guida del conducente, e per il restante 50% la condotta dell’amministrazione provinciale.

Evidentemente ritenendo che tale concorso fosse opponibile ai terzi danneggiati, accolse la domanda di questi nei limiti suddetti.

4. La Corte d’appello di Milano, con sentenza 19 ottobre 2017 n. 4418 rigettò il gravame degli originari attori.

La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai congiunti delle vittime, con ricorso fondato su tre motivi.

Resiste con controricorso la Provincia di Sondrio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1227, 2043 e 2056 c.c., “nonchè la contraddittorietà della motivazione” della sentenza impugnata.

Nell’illustrazione del motivo sostengono che erroneamente la Corte d’appello avrebbe confermato la decisione di primo grado, nella parte in cui ha attribuito alla Provincia soltanto un concorso di colpa, e non la colpa esclusiva dell’accaduto.

Deducono che nel progetto di costruzione del ponte era previsto un guardrail che però non venne mai realizzato; che la ringhiera protettiva era inidonea al contenimento dei veicoli; che questa avrebbe dovuto resistere per prescrizione normativa a 287.000 joule, ed invece cedette ad un urto di gran lunga inferiore; che se la ringhiera fosse stata conforme alle prescrizioni normative il veicolo sul quale si trovavano le vittime sarebbe rimasto sulla carreggiata non sarebbe precipitato.

2. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni.

La prima ragione è che dalla sentenza d’appello apprendiamo che il tribunale condannò la provincia al risarcimento del danno in favore degli attori “previa detrazione dalle somme eventualmente già versate agli attori dal responsabile civile” ovvero, ragionevolmente, l’assicuratore della r.c.a. del veicolo sul quale le vittime viaggiavano. Orbene, poichè i ricorrenti non hanno mai dedotto nel proprio ricorso se abbiano o non abbiano percepito tali somme; nè hanno mai dedotto se vi sia o non vi sia incapienza del massimale assicurativo; nè hanno mai dedotto se il risarcimento percepito dall’assicuratore del vettore non possa ritenersi esaustivo dei danni rispettivamente patiti, il presente ricorso deve dichiararsi inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, per insufficiente esposizione dell’interesse a proporlo ex art. 100 c.p.c..

Ed infatti, poichè l’assicuratore del vettore è obbligato ex lege nei confronti delle persone trasportate al risarcimento del danno, e poichè nel caso di specie non appare contestabile la responsabilità del conducente, è ragionevole ritenere che gli odierni ricorrenti siano stati già risarciti dall’assicuratore del vettore, ed in mancanza di ulteriori precisazioni, che era loro preciso onere fornire, non è possibile stabilire se residui un danno differenziale, al netto di quanto percepito dal suddetto assicuratore del vettore.

2.2. La seconda ragione di inammissibilità del primo motivo di ricorso risiede nel fatto che esso null’altro contiene se non deduzioni di fatto, con le quali si censura un tipico apprezzamento riservato al giudice del merito e insindacabile in questa sede, e cioè l’accertamento della misura della colpa concorrente del conducente dell’amministrazione provinciale.

3. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato la loro domanda di risarcimento del “danno biologico iure hereditatis”. Dalla illustrazione del motivo si comprende che i ricorrenti definiscono “danno biologico iure haereditatis” il c.d. danno da perdita della vita: ed infatti invocano a sostegno della censura il precedente rappresentato dalla sentenza 1361 del 2014.

3.1. Il motivo, anche a prescindere da qualsiasi rilievo di ammissibilità circa il modo in cui è formulato, è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., giacchè la risarcibilità del pregiudizio vantata dai ricorrenti è stata escluso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15350 del 2015.

4. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano (senza formalmente inquadrare la propria censura in alcuno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c.) che “la Corte (d’appello) ha dimenticato che il diritto risarcitorio da perdita del rapporto parentale di spettanza degli attori, in rappresentanza dei terzi trasportati deceduti a seguito del sinistro, non spetta loro in virtù di successione bensì iure proprio”.

Dopo avere affermato ciò, l’illustrazione del motivo prosegue affermando che i parenti di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito “possono far valere iure proprio il danno ingiusto patrimoniale e non patrimoniale e possono domandarlo come danno conseguenza”.

4.1. Il motivo è inammissibile per totale inintelligibilità.

Non è infatti possibile per questa Corte comprendere cosa, attraverso la formulazione di tale motivo, i ricorrenti abbiano inteso domandare. Dalle conclusioni formulate in appello dagli odierni ricorrenti, e trascritte nella sentenza d’appello, si rileva che gli odierni ricorrenti in grado di appello chiesero:

a) la condanna della provincia al risarcimento “del danno biologico iure proprio derivante dal sinistro per cui è causa, secondo i criteri fissati dalle tabelle del tribunale di Milano, a seconda del rispettivo grado di parentela con il relativo de cuius”;

b) la condanna della Provincia al risarcimento del “danno biologico iure hereditatis da perdita della vita dei rispettivi congiunti”.

Ora, anche a voler benevolmente interpretare tali conclusioni nel senso che gli appellanti, usando impropriamente l’espressione “danno biologico iure proprio”, avessero in realtà inteso fare riferimento al danno non patrimoniale patito in conseguenza della morte dei rispettivi congiunti, si rileva dalla sentenza d’appello che il Tribunale ha riconosciuto agli originari attori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, l’importo massimo previsto dalle tabelle milanesi, ridotto della metà per tenere conto del concorso di colpa del conducente.

Sicchè non è dato comprendere quale porzione o voce di danno sarebbe rimasta, secondo la prospettazione attorea, non risarcita.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna P.A., T.M.S., P.A., F.B., C.B., F.A., S.M., Si.Ma., in solido, alla rifusione in favore di Provincia di Sondrio delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 12.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.A., T.M.S., P.A., F.B., C.B., F.A., S.M., Si.Ma., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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