Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9684 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 13/04/2021), n.9684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22175-2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO

SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS MANGELLI

SIMONETTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GERIN SERGIO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI PORDENONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 36/2019 del TRIBUNALE di PORDENONE, depositata

il 11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Picaroni

Elisa.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

D.A. ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 36/2019, pubblicata in data 11 gennaio 2019, che rigettato l’appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Pordenone n. 606/2017, e nei confronti della Prefettura UTG di

Pordenone;

che il Tribunale ha confermato il rigetto dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione di irrogazione di sanzione amministrativa ai sensi della L. n. 386 del 1990, art. 1, per emissione di assegno in assenza di autorizzazione;

che l’Amministrazione intimata non ha svolto difese in questa sede;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;

che, in prossimità della data dell’adunanza camerale, la difesa del ricorrente ha fatto pervenire in Cancelleria il certificato rilasciato dal Comune di Pordenone, dal quale risulta che D.A. è deceduto in data 17 agosto 2020.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

la morte dell’autore dell’illecito sanzionato in via amministrativa determina l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, che non si trasmette agli eredi, giusto il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 7, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di giudizio di legittimità, ove il decesso sia documentato (ex plurimis, Cass. n. 27650 del 2018; n. 6737 del 2016; n. 22199 del 2010);

che, nella specie, preso atto dell’avvenuto decesso del ricorrente a mezzo della certificazione del Comune di residenza, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere senza pronuncia

sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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