Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9684 del 12/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9684 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: MANNA FELICE

ORD INANZA INTERLOCUTORIA
.01

sul ricorso 7386-2012 proposto da:
VENEZIA MICHELANGELO VNZMHL37L091279K, elettivamente
domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso
lo studio dell’avvocato MICHELINO LUISE, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
2015
966

VENEZIA GIOVANNI;
– intimato –

avverso la sentenza n. 181/2011 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI del 7/01/2011, depositata il 27/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott.

Data pubblicazione: 12/05/2015

2

FELICE MANNA;
udito l’Avvocato Luise Michelino difensore del
,
ricorrene che insiste per raccoglimento del ricorso.

»

La Corte

premesso che Michelangelo Venezia ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza n. 181 emessa dalla Corte d’appello di Napoli il
27.1.2011, non notificata;

ricorrente ha notificato il ricorso a mezzo del servizio postale (avvalendosi
dell’art. 1 della legge n. 53/94) contemporaneamente presso il nuovo studio
professionale dell’avvocato domiciliatario nel giudizio d’appello, quale
risultante dall’Albo professionale, e presso il difensore;
che la notifica presso il domiciliatario non ha avuto esito essendo risultato
quest’ultimo irreperibile all’indirizzo;
che la notifica al difensore deve, invece, ritenersi nulla, in quanto in caso di
elezione di domicilio autonoma, cioè presso un domiciliatario diverso dal
difensore, il criterio topografico di elezione prevale sul criterio personale, che
opera solo quando il domiciliatario sia anche difensore;
che, pertanto, la sopravvenuta inidoneità del criterio topografico, dovuta al
fatto che il domiciliatario non difensore abbia trasferito il proprio studio
professionale, fa venir meno gli effetti dell’elezione di domicilio, con
conseguente applicabilità dell’art. 330, 3°comma c.p.c.;
che pertanto, in applicazione dell’alt. 291 c.p.c. va disposta la rinnovazione
della notifica del ricorso;
P. Q. M.

la Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso, entro il
termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la
causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per i relativi adempimenti.
3

che nel termine ordinario d’impugnazione ex art. 327, 1° comma c.p.c. il

-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile –

2 della Corte Suprema di Cassazione, il 12.2.2015.

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