Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9683 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 13/04/2021), n.9683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20832-2019 proposto da:

LCB DI S.M.R. & C. SAS, in persona del legale

rappresenta pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CROCE LUIGI;

– ricorrente –

contro

ATS CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO, in persona del legale rappresenta

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

BOTTINI MARINO VITTORIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 584/2018 del TRIBUNALE di LODI, depositata il

21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Picaroni

Elisa.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

LCB di S.M.R. & C. s.a.s. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 584/2018, pubblicata il 21 gennaio 2019, che ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Lodi n. 97/2017, e nei ATS Città metropolitana di Milano;

che il Tribunale ha confermato il giudizio di infondatezza dell’opposizione proposta dalla società LCB all’ordinanza-ingiunzione con cui le era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 3.037,58 per violazione del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7, comma 1, per avere trasportato un bovino del quale era stata accertata, all’arrivo, la condizione di inidoneità al trasporto;

che l’intimata ATS di Milano resiste con controricorso;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

la società ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione della L. n. 689 del 1981, art. 17 e della L.R. n. 33 del 2000, art. 99, e contesta l’assenza di potere sanzionatorio in capo al soggetto che ha sottoscritto l’ordinanza-ingiunzione;

che con il secondo motivo è denunciata “violazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7, comma 1, e del richiamato Allegato I, e si lamenta la ritenuta irrilevanza della brevità del viaggio al quale era stato sottoposto l’animale, mentre nel richiamato Allegato I, comma 1, il legislatore ha utilizzato l’espressione “viaggio previsto”, che rende evidente il necessario collegamento) tra la condizione dell’animale e la durata del tragitto;

che il primo motivo è infondato;

che questa Corte ha già affrontato il tema della potestà sanzionatoria nella materia in esame, affermando che le autorità competenti ad irrogare le sanzioni previste nel D.Lgs. n. 151 del 2007 sono, ai sensi dello stesso decreto, art. 12, comma 3, le Regioni e le Province autonome, e che, nell’ambito della Regione Lombardia, la L.R. n. 33 del 2009, art. 99, comma 5-bis – introdotto dalla L.R. Lombardia n. 19 del 2014, art. 18 – ha attribuito al direttore generale dell’ASL la titolarità del potere sanzionatorio in oggetto (Cass. n. 25327 del 2019);

che, essendo l’XI’S della città metropolitana di Milano subentrata a tutti gli effetti all’ASL della Provincia di Lodi, a far tempo dal 1 gennaio 2016, ed essendo stata la sanzione in oggetto irrogata con ordinanza-ingiunzione del 17 novembre 2016, trova applicazione ratione temporis il richiamato L.R. n. 33 del 2000, art. 99, comma 5-bis;

che la sentenza impugnata ha accertato che vi era stata delega del potere sanzionatorio in capo al soggetto che ha sottoscritto il provvedimento sanzionatorio, la Dott.ssa Riatta, facendo riferimento al “doc. 5 di parte convenuta”, e tale giudizio di fatto non è stato adeguatamente censurato;

che il secondo motivo è inammissibile in quanto si risolve nella sollecitazione di un nuovo apprezzamento dei fatti, che costituisce attività estranea al sindacato di legittimità;

che, in disparte la questione teorica della rilevanza della durata del viaggio al quale viene sottoposto l’animale, il Tribunale ha accertato che la gravità delle condizioni in cui l’animale versava al momento del controllo erano tali da rendere evidente l’inidoneità dello stesso al trasporto, non senza aggiungere che l’opponente non aveva allegato elementi di segno contrario;

che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato con onere delle spese a carico della società ricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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