Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9683 del 03/05/2011

Cassazione civile sez. III, 03/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 03/05/2011), n.9683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21815/2006 proposto da:

S.O., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 33, presso lo studio

dell’avvocato GRIMALDI ROBERTO, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MEIEAURORA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rapp.te pro

tempore, Rag. Z.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

S. COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato MARINI LUCIA, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

SA.ST.PA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 12726/2005 del TRIBUNALE di ROMA, Sezione 13^,

emessa l’01/06/2005, depositata il 04/06/2005; R.G.N. 36244/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito l’Avvocato PASANISI MARCELLO (per delega Avvocato GRIMALDI

ROBERTO);

udito l’Avvocato MARINI ELISABETTA (per delega Avvocato MARINI

LUCIA);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato S.O. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma, Sa.

S.P. e la Meie-Aurora Assicurazioni S.p.A. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti nella misura di Euro 9.525,84, o in quella somma maggiore o minore ritenuta equa, a seguito del sinistro stradale verificatosi in (OMISSIS).

Esponeva l’attrice che il 30.3.2000 si trovava a piedi in (OMISSIS), lato Via dei (OMISSIS), ferma al segnale di via impedita. Al segnale di luce verde iniziava l’attraversamento sul passaggio pedonale e quando aveva quasi raggiunto lo spartitraffico centrale veniva violentemente investita dal veicolo Ford Escort, condotto da F.R. e di proprietà di Sa.St.Pa..

Si costituiva la Compagnia Assicuratrice contestando le deduzioni attoree, mentre rimaneva contumace il Sa..

Istruita la causa con prove documentali, per testi e C.T.U. medico- legale, il G.d.P. di Roma con sentenza 29732 dell’11-30.9.2002 rigettava la domanda condannando l’attrice al. pagamento delle spese processuali.

Impugnava la predetta sentenza la S. avanti al Tribunale di Roma chiedendone la riforma.

Con sentenza n. 12726/05 dell’1.6-04.6.2005, il Tribunale di Roma confermava la sentenza di primo grado.

Propone ricorso per Cassazione S.O. con due motivi.

Resiste l’intimata Meie-Aurora Assicurazioni con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente deduce erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – Violazione del dovere di giudicare Insta alligata et probata. – Travisamento di un fatto oggetto di prova testimoniale.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione artt. 2054 – 2043 c.c..

I motivi possono essere trattati congiuntamente.

Va osservato che nel caso il g.a. ha ritenuto la esclusiva responsabilità della ricorrente (la quale si trovava nella fase finale dell’attraversamento, sull’apposito passaggio pedonale, a breve distanza dallo spartitraffico), sul rilievo che la stessa – al momento dell’investimento – stava attraversando viale (OMISSIS). con la luce semaforica rossa per i pedoni e la luce verde per il veicolo investitore, il quale non era quindi tenuto “ad accordare la precedenza”.

Tuttavia il g.a. non ha accertato il carattere imprevedibile ed anomalo del suo comportamento e la impossibilità da parte del conducente del veicolo investitore, F.R., di prevenire l’evento e non ha accertato se l’attraversamento fosse avvenuto con luce semaforica rossa, senza quindi chiarire se all’inizio il semaforo fosse invece verde, come dichiarato dalla S. e come sembra doversi desumere dalla stessa deposizione del teste M., riportata dalla ricorrente nel ricorso.

Secondo la giurisprudenza della S.C., in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall’art. 2054 c.c., è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicchè l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass., n. 21249/2006).

E ancora, anche nel caso in cui il conducente impegni un incrocio regolato da semaforo con luce verde in suo favore, permane a suo carico un obbligo di diligenza nella condotta di guida che deve tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti all’incrocio (Cass., n. 8744/2000).

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio anche per le spese del giudizio di Cassazione al Tribunale di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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